Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11045 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7   Num. 11045  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, resa il 23/05/2022, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 01/11/2018).
In data 19/11/2024 è pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato che insiste nelle ragioni del ricorso.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, laddove investe la nomina del difensore di ufficio, avvenuta ai sensi del comma 4 dell’art. 97, anziché ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, non è manifestamente fondato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in
considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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