Prescrizione del reato: priorità assoluta su vizi e nullità
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la prescrizione del reato deve essere dichiarata immediatamente, prevalendo sull’analisi di eventuali nullità o vizi procedurali. Questo principio garantisce l’applicazione immediata di una causa estintiva del reato, evitando inutili lungaggini processuali. Analizziamo insieme il caso che ha portato a questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, nella sua forma più grave (art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada), commesso nel novembre del 2018. La condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo nel marzo 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Nullità Procedurali
La difesa dell’imputato ha sollevato due questioni di natura prettamente procedurale.
La questione del rito cartolare
In primo luogo, si lamentava che la Corte di Appello avesse proceduto con il cosiddetto ‘rito cartolare’, ovvero una decisione basata solo sugli atti scritti, nonostante la difesa avesse chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Questa richiesta era finalizzata a produrre un certificato che attestasse la cancellazione dall’albo professionale del precedente difensore.
La nomina del difensore d’ufficio
Il secondo motivo, strettamente collegato al primo, riguardava proprio la figura del difensore. La difesa sosteneva che, a seguito della cancellazione dall’albo del precedente legale, avvenuta prima di un’udienza cruciale del processo di primo grado, tutte le udienze successive e la stessa sentenza di condanna fossero nulle. Si contestava, in particolare, che il Giudice avesse nominato un difensore d’ufficio in modo irregolare, violando il diritto dell’imputato ad avere un avvocato di sua scelta.
La Decisione della Cassazione sulla prescrizione del reato
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che i motivi del ricorso non fossero manifestamente infondati, ha scelto una via diversa. Invece di entrare nel merito delle presunte nullità procedurali, i giudici hanno rilevato d’ufficio l’intervenuta prescrizione del reato.
Le motivazioni
La Corte ha applicato un orientamento giurisprudenziale consolidato, espresso in più occasioni dalle Sezioni Unite. Secondo tale principio, quando emerge una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, essa ha la precedenza su qualsiasi altra questione, incluse le eventuali nullità. L’inevitabile rinvio a un giudice di merito per la valutazione delle nullità sarebbe infatti incompatibile con il principio di immediata applicabilità della causa estintiva. In altre parole, è inutile e contrario all’economia processuale discutere di vizi procedurali se il reato, nel frattempo, non è più punibile per il decorso del tempo.
La Suprema Corte ha inoltre specificato che non sussistevano le condizioni per un’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Tale assoluzione, infatti, è possibile solo quando l’innocenza dell’imputato emerge con assoluta evidenza dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti, condizione non riscontrata nel caso di specie. Di conseguenza, la pronuncia inevitabile è stata l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione.
Le conclusioni
Questa sentenza è un’importante conferma di come l’ordinamento dia prevalenza a cause estintive come la prescrizione del reato. La decisione sottolinea che, una volta maturato il termine di prescrizione, il processo deve concludersi con una declaratoria di estinzione, a meno che non emerga in modo palese e inconfutabile l’innocenza dell’imputato. Ciò significa che le questioni relative a nullità procedurali, anche se potenzialmente fondate, passano in secondo piano di fronte alla necessità di chiudere un procedimento per un reato ormai non più perseguibile.
Quando matura la prescrizione del reato, il giudice deve prima esaminare altre possibili nullità del processo?
No. Secondo la Corte, qualora risulti una causa di estinzione del reato come la prescrizione, questa deve essere dichiarata immediatamente e prevale sulla valutazione di eventuali nullità procedurali, in quanto un rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio di immediata applicabilità della causa estintiva.
Cosa succede se un imputato viene assistito da un avvocato che è stato cancellato dall’albo?
La sentenza non si pronuncia direttamente sulla conseguenza di questa irregolarità, poiché ha dato priorità alla prescrizione del reato. Tuttavia, la difesa ha sollevato la questione come motivo di nullità delle udienze e della sentenza di primo grado, suggerendo che si tratti di una grave violazione del diritto di difesa.
La Corte di Cassazione può assolvere un imputato nel merito anche se il reato è prescritto?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. L’assoluzione nel merito è possibile solo se l’innocenza dell’imputato emerge con ‘evidenza’ dalla lettura degli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti. In questo caso, la Corte non ha ravvisato tali condizioni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11045 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 24/07/1969
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, resa il 23/05/2022, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 01/11/2018).
In data 19/11/2024 è pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato che insiste nelle ragioni del ricorso.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, laddove investe la nomina del difensore di ufficio, avvenuta ai sensi del comma 4 dell’art. 97, anziché ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, non è manifestamente fondato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in
considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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