Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, emessa dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lg settembre 2011, n. 159 (perché, definitivamente sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale, si poneva alla guida di un autoveicol nonostante l’intervenuta revoca della patente) ed era stato condannato alla pen di sei mesi di arresto.
L’imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo la nullità della sua citazione dinanzi alla Corte di appello e la nul derivata dell’intero giudizio celebrato dinanzi ad essa.
Seppur detenuto per altra causa, NOME non era stato citato presso l’istitu penitenziario, ma – in tesi, invalidamente – nel domicilio già eletto anteriorme all’instaurazione dello stato detentivo.
L’eccezione di nullità, respinta in appello, è così riproposta dinanzi a que Corte.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more del presente giudizio di cassazione la contravvenzione di cui in imputazione si è prescritta, a norma degli artt. 157, primo comma, e 160, ultimo comma, cod. pen., essendo decorso dal fatto, al netto delle sospensioni di legge un tempo complessivamente superiore al limite massimo di cinque anni.
Non ricorrendo alcuna ragione causa di inammissibilità del ricorso – ed apparendo anzi lo stesso fondato, alla stregua del principio di diritto secondo c le notificazioni all’imputato detenuto, ove la circostanza risulti dagli atti, sempre eseguite, a pena di nullità a regime intermedio, qui ancora deducibile, nel luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio pregresse (Sez. U, n. 12778 de 27/02/2020, S., Rv. 278869) – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale causa.
3. La causa estintiva prevale, nella specie, su eventuali esiti di merito favorevoli, i cui presupposti (l’eventuale assenza di prescrizioni integra dell’avviso orale prodromico, ovvero l’eventuale difetto di collegamento tra misura di prevenzione personale e l’intervenuta revoca della patente di guida non sono rilevabili immediatamente dagli atti, precludendo l’adozione in questa sede, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di formula liberatoria più ampia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto pe prescrizione.
Così deciso il 25/09/2024