Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28977 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il 01/01/1952
avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME per prescrizione.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata udito l’avv. COGNOME COGNOME si associa alle conclusioni del p.g. e chied l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza del 23/04/2024, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di proscioglimento, emessa, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fa accertato il 12/12/2012.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all’errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza in grado di appello.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione
maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art.
606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015,
COGNOME, Rv. 266819 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello, emessa in data 23/04/2024, con la quale era stata confermata la sentenza, emessa ai
sensi dell’art. 131 bis cod.pen., in relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 ma
2000, n. 74, accertato in data 12/12/2012.
Tenuto conto dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157-161 cod.pen. e art.
17 d.lvo n 74 del 2000, il reato si è prescritto il 12/12/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello che non l’ha dichiarata.
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Così è deciso, 26/06/2025