Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13730 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a San Ferdinando di Puglia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/07/2022 del Tribunale del Riesame di Foggia Letti gli atti, il ricorso e le note conclusive depositate dalla difesa. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 7 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 26 maggio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in relazione ai reati di cui agli artt. 2621, cod. civ., 4 d.lgs. 74/2000 e ter.1 cod. pen., ha annullato il provvedimento limitatamente al sequestro preventivo per sproporzione disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240bis cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l’inosservanza e la violazione dell’art. 2621 cod. civ. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. p
nonché la motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali.
La motivazione sarebbe erronea laddove, in modo illogico ed apodittico, adde al COGNOME condotte illecite relative a comunicazioni sociali di compagini socie cui il ricorrente era estraneo (società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Diversamente da quanto apoditticannente affermato dai giudici del riesame operazioni contabili indicate nel capo di incolpazione sarebbero avvenute in conformità al codice civile ed ai principi contabili e, descriverebbero corret rapporti di conferimento tra le distinte compagini societarie con conseguen configurabilità del reato di falso in bilancio.
In particolare, la variazione delle voci dell’attivo patrimoniale del RAGIONE_SOCIALE rifletterebbe, in modo ineccepibile, la diversa compos qualitativa dell’attivo a seguito dell’operazione di conferimento dei terreni della società RAGIONE_SOCIALE.
Anche l’appostazione contabile con cui la società RAGIONE_SOCIALE ha mantenuto il surplus di valore del bene conferito rispetto al valore nominale delle quote sottoscri voce «riserva da conferimenti» sarebbe stata effettuata nel rispetto dell contabile che prevede la necessità, in caso di conferimento di valori cont continuità, di eliminare le attività conferite a valori storici dallo stato della società conferente ed iscrivere nell’attivo la partecipazione ricevuta per il valore corrispondente a quello attribuito ai beni conferiti.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l’inosse ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. ed ec l’intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore al del provvedimento di sequestro impugnato.
3.1. Il Tribunale ha affermato che le comunicazioni sociali poste in essere deposito del bilancio del 30 maggio 2016 non sarebbero prescritte in quanto, del decorso del termine di prescrizione, sarebbe intervenuto uno deg interruttivi di cui all’art. 160 cod. pen. (ordinanza applicativa di misur personale depositata dal giudice per le indagini preliminari in data 28 maggio
Secondo il ricorrente, tale affermazione sarebbe erronea in quanto la pr ordinanza cautelare personale è stata emessa nei confronti di NOME COGNOME COGNOME in relazione al reato di autoriciclaggio; di conseguenz provvedimento non potrebbe assumere efficacia interruttiva del termin prescrizione in relazione al reato di falso in bilancio in considerazione dell emissione del titolo cautelare in relazione a tale fattispecie.
3.2. A giudizio della difesa, anche l’individuazione della data di consumazi reato di cui all’art. 2621 cod. civ. non sarebbe corretta; i giudici di me
infatti, affermato che il reato si sarebbe perfezionato nel momento del depo bilancio, affermazione erronea in quanto il falso in bilancio si sarebbe reali dal momento in cui si è realizzato il profitto del reato e, quindi, in data 2015.
Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l’inosserva erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 125, 309 e proc. pen.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto il rapporto di conferimento di immobili ad un ordinario rapporto di debito/credito, senza considerare che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe conferito l’immobile per entrare nella compagine societaria società RAGIONE_SOCIALE e non per ottenere il corrispondente valore del bene.
La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine dell’abuso di diritto. La condotta ipotizzata non sarebbe, infatti, perfezionare gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele caratterizzata dall’utilizzo di mezzi leciti per l’ottenimento di un risult con conseguente irrilevanza in sede penale ai sensi dell’art. 10-bis, comma 13 della legge 2012/2000.
Ulteriore violazione di legge conseguirebbe all’affermazione con la quale i del riesame hanno ritenuto che la cessione al ricorrente del valore economic quota di partecipazione da parte della RAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato una rin a vantaggio della società RAGIONE_SOCIALE piuttosto che nei confronti del solo COGNOME.
Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l’inosserva erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. e degli artt. 125, 309 proc. pen.
5.1. Il Tribunale avrebbe obliterato le deduzioni difensive contenut memoria depositata dalla difesa con le quali veniva affermata l’insussiste fumus del reato di autoriciclaggio in relazione alla somma di euro 115.4 sottoposta a sequestro dai giudici di merito.
A giudizio della difesa la documentazione prodotta e la consulenza tecni parte dimostrerebbero che le somme versate dal COGNOME in favore dei fi costituirebbero la restituzione di pregressi prestiti e finanziamenti conc progenie dell’indagato, con conseguente insussistenza di una attività di reimp somme di provenienza delittuosa.
5.2. La motivazione sarebbe carente ed illogica in quanto si limiter desumere la condotta incriminata dal mero trasferimento di denaro da un c corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE ai conti correnti intestati ai figli del VI condotta sicuramente inidonea a perfezionare la condotta tipica del r
autoriciclaggio in quanto priva della capacità di ostacolare l’identificaz provenienza delittuosa del profitto generato dai reati presupposti.
5.3. La difesa ha, inoltre, evidenziato che le somme di denaro proverre dalla vendita di terreni lecitamente pervenuti alla società RAGIONE_SOCIALE, circostan l’ordinanza impugnata e il provvedimento genetico sono del tutto silenti, cos sulla sussistenza dei pregressi mutui e finanziamenti erogati dai figli in ricorrente.
5.4. Analoga carenza motivazionale sarebbe riscontrabile in relazione mancata individuazione delle somme effettivamente destinate alle esige personali dei beneficiari piuttosto che alle finalità imprenditoriali della soc in considerazione della natura promiscua dei conti correnti intestati ai COGNOME.
5.5. I giudici del riesame si sarebbero anche sottratti all’obbligo di mo ordine all’esistenza di un nesso causale tra i bonifici effettuati dall’indaga dei figli e gli acquisti dei terreni per somme notevolmente superiori a quelle dal COGNOME per l’acquisto dei beni immobili in questione.
In data 29 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha deposita conclusive con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
La difesa ha, inoltre, segnalato la modifica dell’imputazione contenuta dell di chiusura delle indagini preliminari, il COGNOME è ora chiamato a rispo COGNOME delle condotte poste in essere quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE mentre la condotta di autoriciclaggio trova reato pres COGNOME nel reato di falso in bilancio e non più del reato di dichiarazione.
Il difensore ha, altresì, evidenziato che il Tribunale del Riesame di Fog ordinanza del 14 settembre 2022, ha annullato il decreto di sequestro probato carnet di assegni intestati alle aziende agricole di cui erano amministratori COGNOME, con conseguente venir meno dell’unico elemento su cui era sta fondata dai giudici di merito la disponibilità di fatto da parte del ricor predette aziende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono avanzati per motivi non co perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denun sede di riesame.
Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze eme norma dell’art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in
iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il d motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’a argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, F Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.
1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lame formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in rea concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale.
Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, nean sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati motivazione del provvedimento impugnato risulta scevra da vizi logici manife non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a della motivazione “apparente”
Le doglianze difensive sono, ictu oculi, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, d per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di cautelari reali.
Il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti stante l violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e dell’art. 321 cod. proc. pen i all’art. 2621 cod. civ. ed all’art. 648-quater cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha erroneamente affermato che l’ordinanza con la qu giudice per le indagini preliminari ha applicato, in data 28 maggio 2022, la cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME, avrebbe interr decorso della prescrizione del reato di falso in bilancio prima della scad relativo termine di fase (30 maggio 2022).
Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la misura cautelare pers stata disposta COGNOME per il reato di autoriciclaggio e non per i falso in bilancio e che, di conseguenza, l’ordinanza applicativa degl domiciliari non può assumere efficacia interruttiva della prescrizione relati al delitto di cui all’art. 2621 cod. civ.
La persistenza dell’interesse dello Stato ad accertare i fatti – reato e a la relativa pena va riferita non già al fatto inteso nella sua generica c naturalistica, bensì al fatto identificato in tutte le sue componenti avent
nell’ambito della previsione di legge. Pertanto, qualora, siano state c plurime violazione di norme incriminatrici, le singole condotte si configuran fatti giuridici diversi e l’efficacia degli atti interruttivi della presc essere in funzione della persecuzione di uno specifico reato non può riconosciuta in relazione ai diversi reati contestati all’imputato.
In applicazione di tale principio di diritto è doveroso affermare che i falso in bilancio, oggetto della doglianza difensiva, si è prescritto in data 2022 e, quindi, in data anteriore all’esercizio dell’azione penale; di conse provvedimento deve essere annullato sotto il profilo della mancanza del fumus.
Va ricordato, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha escl sia possibile disporre un sequestro allorché la prescrizione del reato sia i ancor prima dell’esercizio dell’azione penale. Ora, è vero che la prescriz reato va accertata in sede di cognizione, ma è anche vero che il giudice del deve comunque verificare che vi sia quanto meno il fumus che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, la quale renderebbe illeg misura cautelare del sequestro preventivo. Non può invero ritenersi cons l’incisione del diritto costituzionale con una misura cautelare penale, allorc non potrebbe mai essere accertato in sede penale perché estinto ancor dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vit 250641 – 01; Sez. 2, n. 6988 del 13/11/2019, dep. 2020, Balestrero massimata, Sez. 3, n. 20866 del 13/02/2020, COGNOME, non massimata).
La mancanza del fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all’art. 26 cod. civ. nei termini ora indicati comporta l’annullamento dell’ordinanza a relazione al reato di autoriciclaggio. La documentazione allegata dalla dimostra, infatti, che l’ufficio del Pubblico Ministero ha proceduto ad una sostanziale del capo di imputazione, ravvisando il reato di falso in bilan unico reato presupposto del delitto di autoriciclaggio (vedi avviso di chius indagini preliminari allegato alla memoria conclusiva del 29 dicembre 2022) conseguente carenza del fumus anche in relazione a tale fattispecie di reato.
L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta l’annullame dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di F competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso 1’11 gennaio 2023