Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34677 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 22/07/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che il 27/5/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia in data 16/3/2023 in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, deduce la violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 157 cod. pen., per la mancata declaratoria della prescrizione, dovendosi ritenere il reato consumato, ad avviso del ricorrente, alla data della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 27/2/2015, e poi annullata per difetto di sottoscrizione dell’estensore dalla Corte di appello di Bari con rinvio al primo giudice, nuovamente pronunciatosi, poi, con la sentenza in data 16/3/2023.
2.Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Il delitto di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non
necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione. (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Pmt, Rv. 277019 – 01 Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 – 01).
Alla luce di tali principi non può condividersi, pertanto, la valutazione della sentenza impugnata laddove questa, pur riconoscendo che il reato ‘si Ł consumato con la sentenza di primo grado’, considera che questa ‘non Ł stata emessa il 27/2/2015 bensì il 16/3/2023’: la prima sentenza di condanna nei confronti del COGNOME Ł stata emessa, invece, proprio in data 27/2/2015, così determinando la consumazione del reato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la mancata sottoscrizione di tale sentenza da parte del giudice monocratico comporta la nullità relativa del provvedimento, per violazione dell’art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., sanabile con la mera rinnovazione dell’atto viziato e cioŁ attraverso una nuova redazione del medesimo (Sez. 5, n. 28650 del 14/04/2016, Rv. 267375 – 01). Anche le sezioni unite di questa Corte di Cassazione hanno escluso che la mancata sottoscrizione della sentenza comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale oppure una nullità riguardante l’intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l’inesistenza della sentenza, ed hanno riconosciuto che la mancata sottoscrizione della sentenza configura, invece, una nullità relativa che non incide nØ sul giudizio nØ sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che comporta, invece, l’annullamento della sentenzadocumento e la restituzione degli atti al giudice già pronunciatosi, nella fase successiva alla deliberazione, affinchØ si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore (si trattava, nel caso all’esame delle sezioni unite, di giudice di appello), deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 – 01).
La pronuncia della sentenza di condanna, con lettura del dispositivo, in data 27/2/2015, pertanto, non era inesistente e priva di effetti penali, primo tra tutti la consumazione del reato, e questi non possono ritenersi vanificati dalla decisione del Tribunale di Foggia, a seguito dell’annullamento della prima pronuncia di condanna, di procedere alla costituzione delle parti ed alla discussione anzichØ alla mera redazione della sentenza-documento, come indicato dalle sezioni unite di questa Corte, sicchØ, secondo i principi sopraesposti, il mancato rilascio dell’immobile alla data della prima sentenza del 27/2/2015, ferma restando la consumazione del reato in tale data, determinava ‘una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione’ (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Pmt, Rv. 277019, cit.)
Il termine di prescrizione di sei anni, posto dall’art. 157 cod. pen. decorreva, pertanto, dalla data del 27/2/2015 e, nel difetto di cause di sospensione, era ampiamente decorso alla data della sentenza della Corte di Appello di Bari in data 16/3/2025.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio di tale sentenza perchØ il reato Ł estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 22/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME