Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1940 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1940 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Afragola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate in data 12.11.2015 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 17/11/2025 dall’AVV_NOTAIO
COGNOME, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, ha confermato la pronuncia emessa in data 26/10/2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. (capo A di
imputazione) con condanna alla pena di mesi tre di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata e specifica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia articolando due motivi
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 157 e 633 cod. pen per non avere la Corte di appello pronunciato declaratoria di non doversi procedere in relazione al delitto di cui agli art. 633 e 639 bis cod. pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Rileva la difesa ricorrente che nell’imputazione la condotta di abusiva occupazione di immobile è indicata come commessa “tra il 30/11/2015 (rectius 30/11/2013) ed il 07/03/2014”, che in atti non vi è prova del perdurare di tale condotta in epoca successiva e, segnatamente, sino al 3 agosto 2017, giorno di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (cd. legge Orlando) che ha introdotto la causa di sospensione ex lege di un anno e sei mesi decorrente dalla sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione nella parte in cui non hanno trovato accoglimento i motivi di appello in punto di esclusione della recidiva e di rivisitazione in melius della pena irrogata dal giudice di primo grado.
La Corte di appello ha disatteso le richieste difensive sul presupposto di lunga e perdurante occupazione abusiva dell’immobile di proprietà altrui, anche dopo l’esercizio dell’azione penale che, tuttavia, non trova alcun riscontro nelle risultanze probatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il primo motivo di ricorso in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato contestato al capo a) per intervenuta prescrizione, con conseguente assorbimento del secondo.
1.1. In tema di decorrenza del termine di prescrizione nei reati permanenti, tra i quali rientra certamente l’ipotesi dell’occupazione abusiva ex art. 633 cod.pen. in cui la condotta illecita perdura durante l’illecita permanenza all’interno del bene immobile altrui, assume rilievo decisivo la contestazione del fatto elevata da parte del pubblico ministero a carico dell’imputato.
Ed infatti, ove dalla contestazione si ricavi che il reato permanente sia ancora in corso, allora il termine di prescrizione deve essere protratto alla data di
emissione della sentenza di primo grado o al differente momento di accertamento della cessazione della permanenza; ove invece il pubblico ministero abbia proceduto ad una precisa delimitazione della condotta punibile nell’elevare l’imputazione, il termine di decorrenza della prescrizione deve essere calcolato dalla precisa data indicata e l’eventuale prosecuzione della condotta delittuosa potrà formare oggetto di nuova e separata contestazione in altro procedimento ovvero nelle forme della modifica dell’imputazione nello stesso procedimento (da ultimo, Sez. 2 n. 55164 del 18/09/2018, PG/ Trabucco, Rv. 274298).
1.2. Nel caso di specie, il reato di occupazione abusiva di immobile per cui si procede risulta contestato all’odierno ricorrente dal 30/11/2015 (da intendersi 30/11/2013 stante l’evidente refuso del termine iniziale, come ricavabile dal tenore della querela sporta dalla proprietaria dell’immobile richiamata nelle due sentenze di merito) sino al 7 marzo 2014 e cioè con formula “chiusa”, con la conseguenza che l’imputato era chiamato a difendersi soltanto per le condotte poste in essere sino a quella data oggetto di precisa contestazione, né risulta che in dibattimento vi sia stata alcuna contestazione con modifica dell’imputazione in relazione alla data del commesso reato.
La data di decorrenza del termine di prescrizione va quindi individuata nel termine finale di accertamento della condotta indicato nella imputazione (7 marzo 2014), senza che eventuali condotte successive di permanenza all’interno dell’alloggio, abusivamente occupato, possano avere rilievo nel presente procedimento e pur potendo essere oggetto di contestazione in altro nuovo giudizio.
1.3. Ne deriva, in applicazione dei principi di cui sopra, che il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Premesso che all’imputato è contestata nel capo di incolpazione la recidiva reiterata e specifica, il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei dovendosi avere riguardo al tempo corrispondente al massimo della pena detentiva edittale applicabile ratione temporis che è pari a due anni, da aumentarsi di due terzi (quindi ad anni tre e mesi quattro) in ragione della aggravante de qua.
In presenza della causa interruttiva rappresentata dal decreto di citazione a giudizio emesso in data 21/09/2017 (e quindi in epoca precedente al decorso dei sei anni) il termine-base, in considerazione della contestata recidiva, deve essere ulteriormente aumentato, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., di due terzi e cioè nella misura di anni quattro, giungendo così ad un tempo massimo di anni 10 decorrente dal 7/03/2014, non risultando cause di sospensione ex lege.
Il delitto contestato si è, dunque, estinto per prescrizione in data 07/03/2024 e cioè in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 03/12/2025