Prescrizione Reato Permanente: La Cassazione Annulla Condanna per Invasione di Edifici
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla decorrenza della prescrizione reato permanente, con particolare riferimento al delitto di invasione di edifici. La Corte ha annullato una condanna emessa dalla Corte d’Appello, stabilendo che il reato si era estinto per prescrizione prima ancora che i giudici di secondo grado si pronunciassero. Questa decisione sottolinea l’importanza di individuare con esattezza il momento in cui la condotta criminosa cessa.
I Fatti del Caso
Il caso riguardava un’imputata accusata del reato di invasione di edifici, previsto dall’art. 633 del codice penale. L’occupazione abusiva di un immobile era stata accertata dalle forze dell’ordine in data 15 giugno 2016. Tuttavia, dalle testimonianze raccolte durante il processo era emerso un dato fondamentale: l’immobile era stato liberato e l’occupazione era cessata entro i due mesi successivi, precisamente entro la metà del mese di agosto 2016.
Nonostante ciò, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna, qualificando erroneamente la condotta come “perdurante” al momento della sua decisione. L’imputata, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basato su diversi motivi, sia procedurali che di merito.
Il Principio sulla Prescrizione Reato Permanente
La Corte di Cassazione, prima ancora di esaminare le specifiche doglianze della difesa, ha rilevato d’ufficio una questione pregiudiziale e decisiva: l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il delitto di invasione di edifici è un reato permanente. Questo significa che la condotta illecita si protrae nel tempo finché dura l’occupazione.
Di conseguenza, il termine di prescrizione non inizia a decorrere dal momento dell’accertamento del fatto, ma dal giorno in cui la permanenza cessa, ovvero quando l’occupante abbandona l’edificio. Questo momento segna la fine della condotta antigiuridica e, quindi, l’inizio del conto alla rovescia per la prescrizione.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte Suprema è stata lineare e ineccepibile. Basandosi sulle risultanze processuali, in particolare sulla deposizione di un testimone della polizia giudiziaria, ha accertato che l’imputata si era allontanata dall’edificio entro la metà di agosto 2016.
Considerando il termine di prescrizione massimo per quel tipo di reato (pari a sette anni e sei mesi, in assenza di cause di sospensione), il calcolo è semplice: partendo da agosto 2016, il reato si è estinto nel mese di febbraio 2024. La sentenza della Corte d’Appello era stata pronunciata il 25 ottobre 2024, ovvero diversi mesi dopo la maturazione della prescrizione.
L’errore della corte territoriale è stato quello di non considerare la cessazione della condotta e di ritenere il reato ancora in corso. La Cassazione ha quindi concluso che l’esame dei motivi di ricorso era precluso, poiché il reato non era più perseguibile.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta di questa analisi è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il caso si chiude definitivamente con una declaratoria di estinzione del reato. Questa pronuncia è un monito sull’importanza di una corretta qualificazione giuridica della condotta e sulla necessità di accertare con precisione la sua durata. Per la prescrizione reato permanente, il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine, è un elemento fondamentale la cui errata individuazione può portare a decisioni errate, come accaduto nel giudizio d’appello di questa vicenda.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato permanente di invasione di edifici?
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa la condotta illecita, ovvero dal giorno in cui l’occupante abbandona l’edificio, e non dal giorno in cui l’occupazione viene accertata.
Cosa accade se la prescrizione matura prima della sentenza di appello?
Se il termine di prescrizione del reato si compie prima che la Corte d’Appello emetta la sua sentenza, la Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna, in quanto il reato non è più perseguibile.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza senza esaminare i motivi specifici del ricorso?
La Corte non ha esaminato i motivi di merito (come lo stato di necessità o la richiesta di attenuanti) perché l’estinzione del reato per prescrizione è una questione pregiudiziale che assorbe e rende superfluo l’esame di ogni altra doglianza. Una volta accertato che il reato è prescritto, il processo deve concludersi con l’annullamento della condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a POZZUOLI il 05/03/1983
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Regio Salvina, rilevato che l’imputata, tramite difensore fiduciario, ha proposto sei motivi di ricorso:
-mancato esame, da parte della Corte di appello, della tempestiva eccezione di nullità formulata per l’inosservanza del termine a comparire ex art. 601 comma 3 e 5 cod. proc. pen., nonché per tardiva trasmissione alla difesa delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale;
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità prevista dall’art. 54 cod. pen;
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen.;
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
rilevato che l’esame delle doglianze costituenti i motivi di ricorso è preclusa in ragione della intervenuta estinzione del reato ascritto all’imputata per decorrenza dei termini di prescrizione che va dichiarata in questa sede.
Il delitto di invasione di edifici previsto dall’art. 633 cod. pen. ha nat permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando una immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio (Sez. 2 n. 46692 del 2.12.2019, COGNOME, Rv. 277929).
Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello che in sentenza ha indicato la condotta di reato come “perdurante”, le risultanze processuali (si veda la deposizione del testimone di Polizia giudiziaria Bollino da cui risulta che nei due mesi successivi all’occupazione, accertata il 15/06/2016, l’immobile era stato sgomberato) attestano che dalla metà del mese di agosto 2016 la Regio si era allontanata dall’edificio sicchè, in assenza di cause di sospensione del termine massimo di anni sette e mesi sei, la prescrizione del reato è maturata nel mese di febbraio 2024 e cioè in epoca precedente alla pronuncia di appello.
Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili
Così deciso, il 15 aprile 2025
stensor GLYPH
La Pr idente