Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Regio Salvina, rilevato che l’imputata, tramite difensore fiduciario, ha proposto sei motivi di ricorso:
-mancato esame, da parte della Corte di appello, della tempestiva eccezione di nullità formulata per l’inosservanza del termine a comparire ex art. 601 comma 3 e 5 cod. proc. pen., nonché per tardiva trasmissione alla difesa delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale;
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità prevista dall’art. 54 cod. pen;
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen.;
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
rilevato che l’esame delle doglianze costituenti i motivi di ricorso è preclusa in ragione della intervenuta estinzione del reato ascritto all’imputata per decorrenza dei termini di prescrizione che va dichiarata in questa sede.
Il delitto di invasione di edifici previsto dall’art. 633 cod. pen. ha nat permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando una immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio (Sez. 2 n. 46692 del 2.12.2019, Tomasello, Rv. 277929).
Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello che in sentenza ha indicato la condotta di reato come “perdurante”, le risultanze processuali (si veda la deposizione del testimone di Polizia giudiziaria Bollino da cui risulta che nei due mesi successivi all’occupazione, accertata il 15/06/2016, l’immobile era stato sgomberato) attestano che dalla metà del mese di agosto 2016 la Regio si era allontanata dall’edificio sicchè, in assenza di cause di sospensione del termine massimo di anni sette e mesi sei, la prescrizione del reato è maturata nel mese di febbraio 2024 e cioè in epoca precedente alla pronuncia di appello.
Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili
Così deciso, il 15 aprile 2025
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