Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Anaco (Venezuela) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/07/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/07/2022, il Tribunale di Catania dichiarava NOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 727, comma cod.pen., così riqualificata l’originaria contestazione per il reato di cui all ter cod.pen., e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per omess dichiarazione di prescrizione del reato contestato, maturata alla data 13.7.2022
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di detenzione di anima in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all’art. 727, comma secon cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l’autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e ces momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche pe effetto del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria” (Sez. 3, n. 2146 03/02/2015, Rv. 263998); nella specie alla data dell’accertamento 13.7.201 seguiva contestualmente il sequestro e collocamento del cane presso struttur idonea di ricovero convenzionata con il Comune di Catania e, pertanto, da ta data iniziava a decorrere il termine prescrizionale massimo quinquennale (art 157, 160 e 161 cod.pen.), trattandosi di contravvenzione.
Tale termine, tenuto conto dei periodi di sospensioni del corso del prescrizione, pari a complessivi 124 (dal 9.3.2020 al 26.10.2020 in base a disciplina emergenziale da Covid-19 e gg 60 per rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 16.12.2021 al 21.7.2022) giorni sarebbe maturato alla data d 17.11.2022, successivamente alla data di deliberazione della sentenza impugnata
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto, alla data della decisio impugnata il termine prescrizionale del reato non era ancora decorso.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di u valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rileva dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod.proc.pen. compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio
1995, COGNOME; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, COGNOME; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, COGNOME; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, COGNOME).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 09/01/2024