Prescrizione del Reato: Quando un Vizio di Notifica Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giuridico: il rispetto delle regole procedurali è un pilastro essenziale per la validità di un processo penale. In questo caso, un vizio nella notifica di un atto ha aperto la strada alla declaratoria di prescrizione del reato, portando all’annullamento definitivo di una condanna. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il delitto previsto dall’art. 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Notifica, Prescrizione e Art. 131-bis
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre punti principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato: si sosteneva che il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato fosse già trascorso prima della sentenza di secondo grado.
2. La violazione di norme processuali: veniva denunciata la nullità del procedimento a causa di un’irregolarità nella notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado. Nello specifico, non era stato rispettato il termine minimo a comparire, ossia il tempo concesso all’imputato per preparare la propria difesa, e il giudice non aveva disposto una nuova notifica.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità: si lamentava che i giudici di merito non avessero considerato l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità.
La Decisione della Corte: la Prescrizione del Reato è Decisiva
La Corte di Cassazione ha ritenuto decisivo e fondato il secondo motivo di ricorso, quello relativo al vizio di notifica. Questa valutazione ha permesso ai giudici di esaminare anche il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, e di accoglierlo. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto. La vicenda processuale si è così conclusa definitivamente.
Le Motivazioni della Sentenza
Il ragionamento della Corte Suprema è stato lineare e rigoroso. I giudici hanno prima di tutto verificato che il motivo di ricorso sul difetto di notifica non fosse manifestamente infondato. È emerso, infatti, che la notifica della citazione a giudizio davanti al Tribunale era avvenuta senza rispettare il termine minimo a comparire, e che il primo giudice, invece di rinnovare la notifica, si era limitato a differire la trattazione. Questo costituisce un vizio procedurale che inficia la regolarità del contraddittorio.
Una volta stabilita la non manifesta infondatezza di questo motivo, la Corte ha potuto procedere alla verifica della prescrizione del reato. Il reato in questione, commesso il 4 febbraio 2015, prevedeva un termine di prescrizione di sette anni e sei mesi. Facendo un semplice calcolo, tale termine era spirato il 4 agosto 2022. Poiché la sentenza della Corte di Appello era stata pronunciata il 29 giugno 2023, ovvero dopo la scadenza del termine, i giudici della Cassazione non hanno potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del reato.
Conclusioni
Questa sentenza evidenzia in modo esemplare come la forma, nel diritto processuale, sia anche sostanza. Il mancato rispetto di una norma procedurale, come quella sui termini a comparire, non è una mera formalità, ma una violazione del diritto di difesa. In questo caso, tale violazione ha avuto l’effetto di rendere ammissibile un ricorso che, altrimenti, avrebbe potuto avere un esito diverso. La conseguenza diretta è stata l’annullamento della condanna perché, nel frattempo, il tempo per perseguire il reato era irrimediabilmente scaduto. Un monito per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di un’applicazione scrupolosa delle regole del giusto processo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La Corte ha annullato la condanna perché il reato si era estinto per prescrizione prima che fosse emessa la sentenza di secondo grado.
Quale errore processuale è stato decisivo in questo caso?
L’errore decisivo è stato il mancato rispetto del termine minimo a comparire nella notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado, un vizio che il giudice non ha sanato disponendo una nuova notifica.
Cosa significa “annullamento senza rinvio” in questa situazione?
Significa che la decisione della Corte di Cassazione è definitiva. La sentenza di condanna è stata cancellata e il processo si è concluso permanentemente, poiché il reato non è più perseguibile per legge a causa del tempo trascorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen.
Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, articolando tre motivi (di seguito er unciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali:
è stata dedotta la violazione della legge penale e processuale in ragione della prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado;
è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a causa dell’omessa rinnovazione della notifica all’imputato, a seguito della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in data successiva al termine minimo per comparire;
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha presentato memoria, con la quale ha prospettato l’ammissibilità del ricorso, segnatamente in ordine alla dedotta prescrizione, ed ha chiesto di rimettere il ricorso alla Sezione competente.
Ad avviso del Collegio, è dirimente osservare che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato (cfr. Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 – 01), constando in effetti – come esposto pure nella sentenza impugnata – che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, innanzi al Tribunale, abbia avuto luogo senza il rispetto del termine minimo a comparire; e che la trattazione del procedimento è stata differita dal primo Giudice senza disporre la rinnovazione della notifica.
Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 agosto 2022 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 febbraio 2015), pari a sette anni e sei mesi; e deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.