Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si associa alle conclusioni del P.G. insistendo per l’annullamento senza rinvio.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede che venga dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione per entrambi gli imputati.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 1.7.2022, aveva condannato COGNOME e COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (artt. 216 e 223, comma secondo, n. 2, legge fall. contestato al capo D) perché, in concorso tra loro e con NOME COGNOME (dominus della fallita), avevano cagionato il 22 aprile 2010 il fallimento di RAGIONE_SOCIALE a Gela, attraverso condotte fraudolente volte ad ottenere l’apertura o la riapertura di linee di credito presso diversi istituti bancari siciliani e lombardi (Credito Nissen filiale di Gela, la Banca popolare di Lodi, filiale di Gela, Banca popolare di Legnano, filiale di Cuggiono, la Banca Popolare di Milano, filiale di Magenta, Unicredit filiale di Biella, Credito cooperativo di Toniolo, filiale di Gela, Banco di Credito siciliano filiale Caltanisetta).
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con lo stesso atto a firma del comune difensore, avevano impugnato detta sentenza della Corte di appello di Milano, affidandosi a tre motivi.
Con il primo denunciavano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 125, 192 e 521 cod. proc. pen.
Secondo i ricorrenti, dall’istruttoria svolta sarebbe emersa la totale estraneità dei ricorrenti ai fatti in contestazione.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di quanto già allegato e documentato in sede di gravame in ordine alla circostanza che i due imputati non avevano intrattenuto alcun rapporto con gli istituti di credito e che, a supporto di tale affermazione, erano state prodotte le dichiarazioni rilasciate dalla Banca Toniolo, Credito Nisseno (Banca Sicana) e Unicredit, tutte univoche nell’escludere un rapporto di consulenza esterna del COGNOME e del COGNOME.
I ricorrenti sostenevano, poi, che a fondamento dell’affermazione di responsabilità non potrebbero porsi i risultati delle intercettazioni telefoniche, si perché disposte in altro procedimento, definito dinanzi al Tribunale di Gela, n. 159/2015 R.G.Trib. con declaratoria di estinzione per prescrizione, sia perché irritualrnente acquisiti, avendo il “PM di quel processo depositato le trascrizioni fuori udienza e senza che vi fosse alcun contradditorio”.
All’interno del medesimo motivo, i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
2 (A
Con il secondo motivo i ricorrenti spiegavano meglio l’eccezione di inutilizzabilità, ex art. 270 cod. proc. pen., degli esiti intercettativi, perché rel a procedimento avente ad oggetto reati privi (;li legame oggettivo con quello qui in contestazione.
Con il terzo motivo, denunciavano vizio di motivazione, tornando al tema della valenza probatoria dei documenti prodotti che scagionerebbero gli imputati, perché mai entrati in contatto con gli istituti bancari.
Evidenziavano l’apoditticità della risposta ottenuta dalla Corte di appello che si sarebbe limitata a definire irrilevanti le attestazioni degli istituti bancari, se esporre alcuna ragione giustificativa.
Infine, i ricorrenti approfondivano nuovamente la denuncia di mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
La Corte di Cassazione con sentenza Sez. 5, n. 21902 del 3.5.2023, ha ritenuto infondati e, di conseguenza, ha rigettato i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
COGNOME NOME e COGNOME NOME il 13 novembre 2023 hanno presentato ricorso, ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la citata sentenza emessa dalla Sez. 5, n. 21902 del 3 maggio 2023, deducendo l’errore di fatto commesso nel computo dei periodi di sospensione del termine di prescrizione del reato.
In particolare, a pag. 26 della suindicata sentenza, i giudici di legittimit avrebbero erroneamente conteggiato 17 giorni in più, quale periodo di sospensione del termine di prescrizione per la pandemia da covid ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 dal 9.3.2020 al 25.3.2020, mentre tale periodo era stato già calcolato come compreso nel lasso di tempo calcolato di nuovo dal 26.3.2020 per ulteriori 64 giorni.
Per í ricorrenti, il calcolo corretto di tale periodo di sospensione doveva essere di soli 64 giorni, senza il conteggio parzialmente sovrapposto per 17 giorni, rispetto al pregresso periodo di 53 giorni calcolato per il rinvio del processo dovuto alla constatazione dell’impedimento di un difensore dall’udienza del 15 gennaio 2020 al 26 marzo 2020.
Con sentenza del 15.2.2024 n. 10920, in accoglimento del ricorso straordinario, questa Prima Sezione ha revocato la sentenza della Corte di cassazione del 3 maggio 2023 n. 21902/2023 in quanto era emerso che, prima dell’indicazione del periodo di sospensione del termine di prescrizione per 64 giorni, era riportata la frase riportata a pag. 26 della motivazione sui 53 giorni di sospensione del termine per rinvio, a causa dell’impedimento dedotto, dall’udienza del 15.1.2020 a quella del 26.3.2020.
Tale punto della motivazione della sentenza era espresso con un riferimento ad un computo specifico che, tuttavia, appariva limitato fino all’8.3.2020, “poiché dal 9 marzo opera la sospensione c.d. Covid”.
Per questo motivo, il Collegio ha fissato l’odierna udienza dell’Il aprile 2024 al fine di approfondire in sede rescissoria l’eventuale errore percettivo da parte della Sez. 5 della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21902 del 2023, con la quale era stato rigettato il ricorso di COGNOME e di COGNOME, in ordine al calcolo del termi della prescrizione del reato, avuto riguardo alla data del 3.5.2023, giorno di pronuncia di detta sentenza della Corte di legittimità.
In questa fase la Corte, rilevato che i ricorsi ex art. 625-bis cod. proc. pen. sono ammissibili, stante la non manifesta infondatezza dei motivi sul tenore delle espressioni usate a pag. 26 nella sentenza della Sez. 5 n. 21902/2023, in ordine ai giorni di sospensione del termine di prescrizione del reato, provvede a riesaminare innanzitutto gli originari motivi di ricorso.
Il Collegio, sotto questo profilo, per quanto di seguito viene esposto, riscontra la infondatezza dei motivi originari, sicché procede poi alla verifica del calcolo del termine di prescrizione del reato.
In ordine all’eccepita inosservanza dell’art. 270 cod. proc. pen. il Coll gio premette che torna applicabile, ratione temporis, la disciplina anteriore alla nuova formulazione dell’art. 270 cod. proc. pen. (come modificato dall’art. 1 d.l. 10 agosto 2023 n. 105 convertito in legge 9 ottobre 2023 n. 137, che ha soppresso le parole “e dei reati di cui all’art. 266 comma i cod. proc. pen.”per i procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 105/2023), il delitto qui in rilievo non rientra nel novero di quelli per i q è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, mentre risponde alle condizioni di cui all’art. 266 cod. proc. pen.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Cavallo (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazion dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stess siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferiment
agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata disposta ab origine.
A questa conclusione le Sezioni unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» tra il reato per cui l’autorizzazione all’intercettazione è stata concessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest’ultimo riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, rispettoso del disposto dell’art. 15 Cost. che vieta “autorizzazioni in bianco”.
Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen.
In sostanza, per “diversi procedimenti”, ex art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi “diversi reati” che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l’intercettazione è stata autorizzata e, più precisamente, solo la connessione “sostanziale” tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di “stesso procedimento” idonea a paralizzare l’operatività dell’art. 270 cod. proc. pen. Pertanto, il decreto autorizzativo “copre” sia quello specifico fatto – reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell’art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una “connessione qualificata” espressa dai casi indicati dall’art. 12 cod. proc. pen.:
– reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l’evento (lett. a); – persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); – reati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c).
In ogni caso, per individuare lo “stesso procedimento”, non è sufficiente un nesso di natura “formale” o “occasionale”, quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen., dall’appartenenza ad un medesimo contesto (o “filone”) investigativo o dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale, essendo sufficiente il requisito sostanziale.
Bisogna muovere dal fatto-reato oggetto dei decreti originari di intercettazione disposti nel procedimento n. 368/09 r.g. n r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, per verificare se tra quel fatto-reato e quello qui in contestazione vi sia una connessione qualificata riconducibile a una delle ipotesi previste dall’art. 12 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, le operazioni di intercettazione hanno riguardato il reato di cui all’art. 416 cod. pen. contestato a diversi degli odierni ricorrenti al capo A) del procedimento iscritto a Gela, afferente a un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti di truffe e di falsi (capi B, C, D, E, F, G, H, I, M, N), tra i quali anche le condotte involgenti la società RAGIONE_SOCIALE
È ravvisabile, allora, una connessione qualificata ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. tra il reato associativo e quello di bancarotta fraudolenta impropria oggetto del presente processo, poiché si tratta di fatti interessati da una programmazione unitaria, commessi, quindi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Il legame sostanziale tra i fatti-reato consente di affermare che si verte in una situazione di “stesso procedimento”, che consente l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni.
COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano dedotto con i motivi di ricorso originari, altresì, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sull correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
Va rilevato, a questo proposito, che tale eccezione viene formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile, perché tardiva (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886).
Va inoltre ricordato che in tema di correlazione tra accusa e sentenza (oggetto dei motivi di ricorso originari), la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, ha stabilito che: «Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).
Va dichiarato, quindi, inammissibile, perché nuova, la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che era stata coltivata all’interno del primo motivo di ricorso.
Per di più, basta il semplice raffronto tra il contenuto del capo di imputazione e il contenuto della sentenza, per evidenziare ictu ()culi tale correlazione e quindi la infondatezza dell’assunto difensivo.
Sono anche infondate le doglianze sviluppate dai ricorrenti che rivendicano la totale estraneità degli imputati ai fatti di reato e la mancata valutazione di prove documentali asseritamente decisive.
Circa la ricostruzione delle condotte dei ricorrenti, la Corte di appello in modo ineccepibile ha condiviso le valutazioni del Tribunale: «Il giudice di prime cure ha ritenuto che gli odierni imputati, non si sono limitati a seguire la redazione delle
buste per gli operai della RAGIONE_SOCIALE, ma hanno interagito – per tutte le operazioni descritte – con gli altri imputati.
In particolare, è risultato che: – hanno prospettato a . COGNOME il loro intervento nell’accreditare la fallita presso più istituti di credito.
Hanno collaborato con COGNOME NOME e con gli altri imputati per evitare alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei debiti fiscali, attraverso la compensazione di crediti fittizi e per farle ottenere lo stesso DURC.
La partecipazione alle operazioni, nonché la volontà di proseguire anche dopo la rottura con COGNOME – ad avviso del primo giudice – ha reso evidente la loro consapevolezza della condizione di insolvenza della società e la volontà di tenerla in vita, dissimulando lo stato di insolvenza della stessa, con il fine di avvantaggiarsi loro stessi direttamente ed indirettamente del fatto di averne fatto proseguire l’attività».
Le tesi coltivate in sede di appello, e riproposte col ricorso, erano state adeguatamente esaminate e confutate alle pagine 45 e ss. della sentenza di appello:
«La difesa evidenzia la carenza di motivazione del primo giudice in ordine alle produzioni effettuate all’udienza del 28.01.2021, aventi ad oggetto tre certificazioni rilasciate rispettivamente dalla Banca Toniolo, dalla Banca Sicana e dalla Unicredit, dalle quali emergerebbe l’assoluta assenza di rapporti degli imputati con i citati Istituti di credito. Ritiene la Corte che la circostanza assolutamente irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità concorsuale attribuita ai predetti imputati nella vicenda in esame. Il fatto che i detti istitu credito abbiano attestato di non essersi avvalsi della consulenza degli imputati è del tutto compatibile con la tesi accusatoria, che presuppone il ruolo attivo svolto da COGNOME e COGNOME quali consulenti dell’imputato COGNOME. Gli imputati, rispettivamente presidente del Cda e consigliere della RAGIONE_SOCIALE, dovevano seguire gli aspetti retributivi e contributivi del personale della fallita e erano in costante contatto con COGNOME e gli altri imputati per la realizzazione delle contestate operazioni. Il complesso meccanismo oggetto del presente procedimento attiene proprio allo “sfruttamento” di rapporti intercorrenti tra i vari imputati e i funzionari degli istituti di credito, nonché l’approfittamento dell “giuste conoscenze”: è evidente che tutto ciò non poteva avere un avallo formale da parte del direttore generale della banca.
La documentazione prodotta dalla difesa, attestante l’assenza di formali rapporti di consulenza esterna degli imputati con gli istituti di credito citati, attie alla qualificazione giuridico-formale dei rapporti lavorativi in capo a tali imputati che mai sono stati considerati dall’Accusa e dal Tribunale di tipo contrattuale,
venendo, invece, in considerazione la loro abituale dimestichezza a rapportarsi con i vari esponenti del mondo creditizio-bancario.
Di contro, il coinvolgimento degli stessi nella complessa attività fraudolenta posta in essere dagli imputati è stato provato in maniera incontrovertibile dalle 24 intercettazioni effettuate: il contenuto di queste non ha lasciato alcun dubbio in ordine all’attività degli imputati.
Le certificazioni predette, perciò, appaiono assolutamente inconferenti rispetto a quanto emerso dal compendio probatorio raccolto in sede di giudizio di primo grado».
E’ allora evidente che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, nei motivi originari di ricorso, non si tratta affatto di una risposta apodittica, priva di ragio giustificativa.
La Corte di appello aveva spiegato, con coerenza e in modo pertinente, il motivo per il quale le attestazioni rilasciate dagli istituti di credito non erano idonei scagionare gli imputati: i loro rapporti con alcuni funzionari di banca (testimoniati dalle numerose intercettazioni) erano confidenziali, riservati e non trovavano ufficializzazione nel conferimento di consulenze da parte del direttore dell’istituto bancario.
I ricorrenti hanno infine dedotto che vi era stata la violazione dell’art. 52 cod. proc. pen., perché i fatti di reato ritenuti in sentenza erano già contenuti nel capo C) che si era prescritto in primo grado, mentre esulavano dal capo D) suindicato per il quale era stata pronunciata la condanna, con a conseguenza che non vi sarebbe stata corrispondenza tra la contestazione di reato e la sentenza emessa dai giudici di appello.
In realtà il rilievo è infondato, perché gi stessi fatti di reato vengono ripresi ne capo D) in modo espresso.
Essendo infondati i motivi originari di ricorso, va ora esaminato il profilo del possibile decorso del termine di prescrizione del reato.
Il termine massimo di prescrizione (pari ad anni dodici e mesi sei) sarebbe decorso il 19 maggio 2023, tenuto conto di 208 giorni di sospensione:
53 giorni per rinvio (per impedimento) udienza del 15 gennaio 2020 (al 26 marzo 2020), ma computati i giorni solo fino a 8 marzo 2020, poiché dal 9 marzo opera la sospensione cd. Covid;
64 giorni per sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 26 marzo 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 221, Sanna, Rv. 280432 – 02);
87 giorni per rinvio dal 17 dicembre 2018 al 14 marzo 2019, per adesione dei difensori all’astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi di categoria;
4 giorni per rinvio dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022, per adesione all’astensione suddetta.
La Corte di cassazione, quindi, in data 3.5.2023, aveva respinto i ricorsi, ritenendo che non fossero ancora prescritti i reati.
A questo proposito, la Corte ribadisce che il ricorso di COGNOME è infondato e come tale va respinto, mentre deve prendere atto che quello di COGNOME è fondato.
Dalla lettura del verbale all’udienza del 15.1.2020 dinanzi al Tribunale di Milano, risulta che il difensore di COGNOME NOME (AVV_NOTAIO, nella qualità di sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dell’AVV_NOTAIO) aveva richiesto il rinvio dell’udienza.
Il rinvio veniva accordato dal Tribunale, che aveva così fissato la successiva udienza del 26.3.2020, sicché per tale imputato operava la sospensione del termine di prescrizione del reato in tale lasso di tempo e il reato consumato il 22.4.2010 non poteva ritenersi prescritto al momento della pronuncia della Corte di cassazione in data 3.5.2023, per come era stato correttamente già argomentato a pag. 26 nella sentenza della Sez. 5 n. 21902 del 2023, stante il termine massimo di prescrizione di anni dodici e mesi sei (10 anni per il termine di prescrizione ordinaria corrispondente al massimo della pena edittale, più un quarto, cioè anni 2 e mesi 6) e tenuto conto dei 208 giorni complessivi di sospensione (in totale 13 anni e 28 giorni) così fino al 20.5.23 (oltre la data del 3.5.2023 della sentenza della Corte di cassazione).
Per COGNOME NOME, invece, non si è verificata tale causa di sospensione del termine di prescrizione riguardante il coimputato, che ha costituito il motivo di separazione delle posizioni processuali, sicché deve prendersi atto del decorso integrale del termine di estinzione del reato per prescrizione in data antecedente il 3.5.2023: sul punto deve ribadirsi che sussiste l’errore percettivo in cui sono incorsi i giudici nel calcolo dei termini di prescrizione svolto a pag. 26 della sentenza della Sez. 5 n. 21902 del 2023 nel precedente giudizio di legittimità, atteso che non può operarsi nei suoi confronti alcun effetto estensivo della causa di sospensione del termine della prescrizione del reato (che rileva, come si è detto sopra, per 53 giorni) , ai sensi dell’art. 159 n. 3 cod. pen., dall’udienza di rinvi del 15.1.2020 all’udienza del 26.3.2020 per impedimento del difensore del solo COGNOME.
Nella stessa udienza del 15.1.2020, per di più, il Tribunale aveva disposto la separazione della posizione di COGNOME (e del coimputato NOME) dalle altre, quindi anche da quella di COGNOME, sicché il procedimento non è rimasto unitario.
Nei confronti di COGNOME va quindi detratto dal calcolo del periodo di sospensione del termine di prescrizione (risultante a pag. 26 della sentenza della Sez. 5 n.
21902/2023) il periodo decorrente dal 15.1.2020 al 26.3.2020, sia pure limitatamente ai 53 giorni decorsi dal 15.1.2020 all’8.3.2020, atteso che dal 9 marzo 2020 opera la sospensione c.d. Covid autonomamente considerata.
Agli effetti di questo calcolo, nemmeno il periodo trascorso fino ad oggi dalla sentenza di appello del 15.2.2024 può essere aggiunto, agli effetti del corretto computo del termine di prescrizione del reato, atteso che la pronuncia di rigetto di ogni motivo di ricorso era corretta ed il computo del termine di prescrizione del reato ascritto a COGNOME esposto nella sentenza della Corte di cassazione del 3.5.2023 era esatto.
In definitiva, il reato di bancarotta ascritto a COGNOME come consumato il 22.4.2010 va dichiarato estinto per prescrizione già in data 28.3.2023, quindi prima della sentenza di rigetto del ricorso emessa dalla Corte di cassazione il 3.5.2023 e la sentenza della Corte di appello di Milano del 1.7.2022 deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME per tale ragione, mentre deve essere rigettato il ricorso presentato da COGNOME NOME il quale, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/04/2024.