Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46829 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Messina il 20/03/1964 avverso la sentenza del 27/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la continuazione sulla pena base, rideterminando tale aumento in mesi tre e giorni dieci di reclusione e per l’inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità dì NOME COGNOME per più condotte di minaccia grave ex art. 612, secondo comma, cod. pen e, applicate l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un pubblico ufficiale e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale
Io aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare, all’imputato si contesta al capo a) di avere inviato a NOME COGNOME, in servizio presso la Questura di Latina, tre lettere (la prima n novembre 2010, la seconda nell’agosto del 2016 e la terza il 16 febbraio 2017) con le quali minacciava di picchiarlo, una volta uscito dal carcere, ritenendolo responsabile per la sua carcerazione, nonché, al capo b), di avere inviato a NOME COGNOME in data 25 maggio 2017 un’ulteriore lettera di analogo tenore.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 157 cod. pen. per non avere la Corte di appello rilevato la prescrizione del reato commesso nel novembre 2010, maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, con conseguente necessità di rideterminare la pena per i residui reati.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso rilievo, da parte della Corte di appello, dell’improcedibilità del reato di cui al capo b).
A tale proposito segnala che la Corte di appello ha ritenuto i reati procedibili per avere la persona offesa richiesto la punizione del colpevole all’udienza del 30 ottobre 2020, richiamando la disciplina di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ma tale richiamo deve ritenersi erroneo, in quanto i reati erano divenuti procedibili a querela già per effetto dell’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Deve, infatti, rilevarsi che i reati per i quali si procede in questa sede son aggravati dalla recidiva reiterata specifica ed ìnfraquinquennale e, ai sensi dell’art. 623-ter cod. pen. i essi erano procedibili di ufficio (Sez. 5, n. 2481 del 05/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280406) sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha, invece, modificando il testo della disposizione codicistica, introdotto la procedibilità a querela.
Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello, avendo la persona offesa manifestato la sua richiesta di punizione già all’udienza del 30 ottobre 2020, ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, ha ritenuto sussistente la condizione di procedibilità.
In tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.l
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10 ottobre 2022, n. 150, equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691).
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il reato commesso nel mese di novembre del 2010, pur considerando il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci, calcolato tenendo conto anche della recidiva sopra indicata, ed i periodi in cui detto termine è rimasto sospeso (per complessivi 120 giorni), si è estinto per prescrizione già nel mese di marzo del 2021.
Non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di minaccia grave commesso nel mese di novembre del 2010 facente parte del più ampio capo a), perché estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena per i residui reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di minaccia grave commesso nel mese di novembre del 2010 perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 07/11/2024.