Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 1/7/2022 nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 01/07/2022, la Corte di appello di Milano pronunciandosi sull’impugnazione proposta, per quanto qui di rilievo, da NOME COGNOME, confermava l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. (capo D) in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 23 aprile 2010.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo eccepiva la nullità e/o inutilizzabilità contra se dei risultati delle intercettazioni, perché acquisiti in assenza dei presupposti di cui all’art. 270, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., “violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Cass. Sez. Un. n. 6682 del 1992, in relazione al capo D) dell’imputazione”.
2.3. Con il terzo motivo lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., relativamente al quale difetterebbero i presupposti applicativi del concorso dell’extraneus nel reato Fallimentare.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo D.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduceva violazione di legge in punto di quantificazione della pena.
All’udienza del 03/05/2023, fissata innanzi alla Suprema Corte, Quinta Sezione penale, per la discussione del ricorso, il difensore di COGNOME, nell’insistere nell’accoglimento del ricorso, chiedeva anche, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Con sentenza emessa il 03/05/2023 la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, rigettava il ricorso proposto dall’imputato avverso la decisione pronunciata il 01/07/2022 dalla Corte di appello di Milano.
Con atto di impugnazione depositato dall’avvocato NOME COGNOME, NOME COGNOME GLYPH presentava ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
avverso la suddetta sentenza emessa il 03/05/2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.
Con il ricorso straordinario, la Difesa di NOME COGNOME censurava la sentenza impugnata, lamentando l’erronea valutazione del calcolo della prescrizione del reato, che era stata computata considerando 53 giorni per rinvio (per impedimento) dell’udienza del 15 gennaio 2020 (al 26 marzo 2020), computati i giorni solo fino a 8 marzo 2020 (operando, dal 9 marzo, la sospensione c.d. Covid); giorni di rinvio, che non potevano essere calcolati ai fini ostativi dell’estinzione del reato, che doveva ritenersi maturata nel giudizio di legittimità. Osservava infatti il ricorrente come, a causa di un errore percettivo nella lettura degli atti processuali, la Corte aveva ritenuto che l’udienza 15 gennaio 2020 fosse stata rinviata per impedimento, mentre dalla lettura del relativo verbale emergeva che detta udienza si era regolarmente tenuta con svolgimento di attività processuale.
L’errore di fatto in cui era incorsa la Corte aveva impedito la doverosa declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, maturato il 27 marzo 2023, prima della celebrazione della pubblica udienza innanzi al Collegio di legittimità, tenuta il 03/05/2023.
Con sentenza del 12/0172024, questa Corte, Sezione Prima, in accoglimento del ricorso straordinario proposto dal COGNOME, revocava la sentenza n. 21902 emessa il 03/05/2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale e fissava udienza per la fase rescissoria per il giorno 11 aprile 2024.
In vista dell’odierna udienza, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 1/7/2022 nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 1/7/2022 nei confronti di COGNOME NOME va annullata senza rinvio, perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione.
Il reato ascritto al COGNOME risulta commesso in data 23/04/2010.
Il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei, dev’essere aumentato di
64 giorni per sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 26 marzo 2020 (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 221, Sanna, Rv. 280432 – 02);
87 giorni per rinvio dal 17 dicembre 2108 ai 14 marzo 2019 per adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze indetta dagli organismi di categoria;
4 giorni per rinvio dal 27 giugno 2022 al 10 luglio 2022 per adesione all’astensione.
Per un totale di giorni 155.
Come già osservato nell’ambito della fase rescindente apertasi con il ricorso straordinario proposto dal COGNOME, fase conclusa con la sentenza di questa Sezione 1, n. 10915 del 12/01/2024, il termine prescrizionale non può ritenersi sospeso, per un totale di 53 giorni, a partire dall’udienza dell’udienza del 15 gennaio 2020, e sino al 9 marzo 2020 (come invece opiNOME, a causa di un errore percettivo, dalla Quinta sezione penale di questa Corte), in quanto dalla lettura del verbale dell’udienza del 15/01/2020, non è dato evincere alcun impedimento dell’imputato (o del suo difensore) che abbia dato causa al differimento dell’udienza; al contrario l’udienza risulta essersi svolta regolarmente e il successivo differimento fu disposto per l’esame dei testi eventuali della difesa (cfr. il verbale sintetico relativo all’udienza 15/01/2020 celebrata dalla 1″ Corte d’assise del Tribunale di Milano, nonché la trascrizione della fonoregistrazione di udienza).
In ordine poi all’applicabilità dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in forza dei consolidati princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il sindacato di legittimità ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata, deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili col principio secondo cui l’operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.
Qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e coi caratteri richiesti dall’art. 129 cod. proc. pen., l’esistenza di una causa d non punibilità più favorevole all’imputato, ed in presenza di gravame non affetto da inammissibilità originaria (che non consentirebbe di rilevare la causa estintiva del reato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia), deve essere dichiarata l’estinzione del reato.
Nel caso in esame non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che nelle argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata, e da intendersi qui integralmente richiamate onde evitare superflue ripetizioni, non sono riscontrabili . elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
Deve quindi concludersi, alla luce dei rilievi sopraesposti,, che il termine massimo di prescrizione per il reato ascritto al ricorrente è maturato in data 27 marzo 2023, in epoca anteriore alla pronuncia della Corte di Cassazione sezione Quinta n. 21902/2023 del 03/05/2023.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 11 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente