Prescrizione Reato: Le Aggravanti Contano Anche se Bilanciate con le Attenuanti
La prescrizione di un reato è un istituto giuridico di fondamentale importanza che sancisce l’estinzione del reato stesso dopo un certo periodo di tempo. Ma come si calcola questo tempo, specialmente in presenza di circostanze aggravanti e attenuanti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: l’irrilevanza del giudizio di bilanciamento ai fini del calcolo della prescrizione. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Ricorso Basato su un’Errata Interpretazione
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per furto pluriaggravato. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. L’argomentazione difensiva si fondava su un’interpretazione particolare: poiché i giudici di merito avevano riconosciuto le circostanze attenuanti e le avevano ritenute equivalenti a quelle aggravanti contestate, queste ultime avrebbero dovuto essere ‘neutralizzate’. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il tempo necessario a prescrivere il reato non doveva più essere calcolato sulla pena prevista per il furto aggravato, ma su quella, più bassa, del furto semplice.
La Questione Giuridica: Il Calcolo della Prescrizione Reato con Circostanze Opposte
Il cuore della questione legale è se il cosiddetto ‘giudizio di bilanciamento’ tra circostanze, previsto dall’art. 69 del codice penale, possa influire sul calcolo dei termini di prescrizione. In altre parole: se le attenuanti ‘annullano’ gli effetti delle aggravanti sulla determinazione della pena finale, fanno lo stesso anche per il calcolo del tempo necessario a estinguere il reato? Questa domanda è tutt’altro che banale, poiché un diverso calcolo può determinare la condanna o l’estinzione del procedimento.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Art. 157 c.p. non Ammette Eccezioni
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che l’interpretazione del ricorrente si pone in palese contrasto sia con il dato normativo sia con la giurisprudenza consolidata.
Il Principio di Diritto e la Chiarezza della Legge
La decisione si fonda sul chiaro disposto dell’articolo 157, commi 2 e 3, del codice penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile le regole per determinare la pena su cui basare il calcolo della prescrizione. In particolare, si afferma che si deve tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (quelle che comportano un aumento di pena superiore a un terzo) e che, a tal fine, non si applicano le disposizioni sul bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.).
La Corte ha quindi ribadito che il giudizio di bilanciamento opera solo sulla determinazione della pena da infliggere in concreto, ma non ha alcun effetto sul calcolo astratto della pena utilizzata come parametro per la prescrizione. Le aggravanti, una volta contestate e ritenute esistenti, ‘qualificano’ il reato a un livello di gravità superiore ai fini della prescrizione, e questa qualificazione non viene meno anche se, per la pena finale, il loro effetto è azzerato dalle attenuanti.
Il Riferimento alla Recidiva
Per rafforzare il proprio ragionamento, la Corte ha citato anche la giurisprudenza relativa alla recidiva. Anche la recidiva, quando considerata aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo della prescrizione persino se viene giudicata subvalente o equivalente nel bilanciamento con le attenuanti. Questo conferma la regola generale secondo cui la valutazione di bilanciamento è irrilevante per la prescrizione.
Conclusioni: L’Irrilevanza del Giudizio di Bilanciamento per la Prescrizione
L’ordinanza in esame consolida un principio giuridico netto: nel calcolare i termini della prescrizione reato, le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono sempre essere considerate, a prescindere dall’esito del loro bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. La ‘neutralizzazione’ degli effetti delle aggravanti opera solo sulla pena finale da scontare, non sul tempo necessario affinché lo Stato perda il suo diritto di punire. Una distinzione tecnica ma dalle conseguenze pratiche enormi, che garantisce certezza nell’applicazione della legge e impedisce interpretazioni che potrebbero portare a un’ingiustificata estinzione dei reati.
Quando si calcola il tempo per la prescrizione di un reato, le circostanze aggravanti vengono considerate?
Sì, secondo l’art. 157 del codice penale, per calcolare il tempo necessario alla prescrizione si deve tener conto della pena massima stabilita per il reato, includendo gli aumenti previsti per le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Se il giudice dichiara le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti, cosa succede ai fini della prescrizione?
Assolutamente nulla. La sentenza chiarisce che il giudizio di bilanciamento tra circostanze (prevalenza, equivalenza o soccombenza) non ha alcun effetto sul calcolo del termine di prescrizione. Le aggravanti ad effetto speciale continuano a essere considerate valide a questo specifico fine.
Perché il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non influisce sul calcolo della prescrizione?
Perché la legge (art. 157, commi 2 e 3, cod. pen.) lo esclude esplicitamente. Il bilanciamento serve a determinare la pena concreta da infliggere al condannato, mentre il calcolo della prescrizione si basa su un parametro di pena astratto, fissato dalla legge per quel tipo di reato aggravato, senza considerare l’eventuale ‘sconto’ derivante dalle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Napoli in riforma della decisione del Tribunale di Napoli nord, riqualificati i fatti contestati a COGNOME NOME nella ipotesi di furto pluriaggravato aveva rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione l’imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del .reato a seguito del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, così da assorbire gli effetti della loro contestazione anche in relazione al regime della prescrizione del reato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove, a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento.
3.1. Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell’art.157 commi 2 e 3 cod.pen. nella parte in cui afferma che, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, la rilevanza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti ad effetto speciale e che non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell’art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva.
3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetti speciale (quando l’aumento de pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computò del termine prescrizionale deve ritenersi “applicata” anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016 n.15681, COGNOME, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, COGNOME NOME, Rv.274601). A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall’art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita
anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815)
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024