Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22633 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Biancavilla il 24/07/1936
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d’appello di Catania letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all’omes presentazione della dichiarazione i.v.a. per l’anno di imposta 2012.
Avverso la sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. i relazione all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, considerando che l’imputato aveva assolto, nel termine di legge, all’obbligo di comunicazione i.v.a. di cui all’art. 8 d.P.R. n. 332 d 1998, esponendo i dati relativi all’i.v.a. a debito risultante delle fatture emess nell’anno 2012, condotta ritenuta antitetica rispetto al dolo di evasione;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. i relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. peri., per avere la Corte di merito erroneamente considerato, ai fini del computo della sospensione della prescrizione, anche il rinvio dell’udienza del 29 gennaio 2018 al 19 febbraio 2018 per ritenuta adesione del difensore all’astensione dall’attività di udienza, laddove, invece, è stato il vice procuratore onorario ad aderire all’astensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, con assorbimento del primo.
Invero, la Corte di appello ha calcolato i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: 154 giorni per il rinvio dell’udienza del 12 ottobre 2015 al 14 marzo 2016 su richiesta del difensore; 60 giorni per il rinvio dell’udienza del 28 novembre 2016 per legittimo impedimento dell’imputato; 21 giorni per il rinvio dell’udienza del 29 gennaio 2018 al 19 febbraio 2018 per adesione del difensore ad astensione; 63 giorni per il rinvio dell’udienza del 19 febbraio 2018 al 23 aprile 2018 su richiesta del difensore.
Come rilevato dalla difesa, non può, tuttavia, tenersi conto dei 21 giorni per il rinvio dell’udienza del 29 gennaio 2018 al 19 febbraio 2018 perché, come
emerge dal verbale di udienza allegato al ricorso, è stato il vice procuratore onorario – e non il difensore – ad astenersi dall’attività di udienza.
A tal proposito, va ribadito il principio, secondo cui non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, Civita, Rv. 272867 – 01; Sez. 6, n. 35797 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264722 – 01); conseguentemente, il periodo di sospensione della prescrizione è pari a complessivi 277 giorni (154+60+63).
3. Orbene, considerato che, con riguardo al reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la consumazione si verifica non con il giorno i cui l’accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma alla scadenza dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 – 01) – e quindi, nel caso di specie, il 31 dicembre 2013 – GLYPH il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, aggiungendo 277 giorni di sospensione, è spirato il 3 ottobre 2024, quindi prima della sentenza impugnata.
4. Di conseguenza, rammentato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819), e non emergendo ictu ()culi elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 24427401), considerando che non vi è contestazione in relazione alla condotta di omessa presentazione della dichiarazione e che la Corte di appello ha comunque motivato in relazione alla sussistenza del dolo di evasione (cfr. p. 3 della sentenza), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20/05/2025.