Prescrizione reato: lo sciopero del PM non sospende i termini
La corretta applicazione delle norme sulla prescrizione reato è un pilastro del nostro ordinamento penale, garantendo la certezza del diritto e il principio della ragionevole durata del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su quali eventi possano effettivamente sospendere il decorso dei termini prescrizionali, escludendo l’adesione del Pubblico Ministero a un’astensione dalle udienze.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte di Appello. Tra i vari motivi di doglianza, spiccava quello relativo all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che, secondo la difesa, si era già perfezionata prima della decisione di secondo grado. L’errore, secondo la ricorrente, risiedeva nel calcolo errato dei periodi di sospensione della prescrizione operato dalla Corte territoriale.
La questione sulla prescrizione del reato e l’adesione del PM allo sciopero
Il fulcro della questione giuridica riguardava un differimento d’udienza causato non da un impedimento della difesa, ma dall’adesione del Pubblico Ministero onorario a un’astensione proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria. La Corte d’Appello aveva considerato tale periodo come una valida causa di sospensione della prescrizione. La difesa, invece, sosteneva che tale evento fosse estraneo alle ipotesi tassativamente previste dalla legge per la sospensione dei termini, con la conseguenza che il tempo continuava a decorrere.
La difesa ha quindi portato la questione dinanzi alla Suprema Corte, sostenendo che, escludendo dal calcolo quel rinvio, la prescrizione reato sarebbe maturata in una data antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio già consolidato in giurisprudenza: l’adesione del vice-procuratore onorario a un’astensione collettiva non sospende il decorso dei termini di prescrizione. La motivazione di tale orientamento risiede nel fatto che il Procuratore della Repubblica, pur prendendo atto della circostanza, ha il dovere e i mezzi per adottare le disposizioni necessarie a garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento, evitando così la paralisi dell’attività giudiziaria per cause non riconducibili a un impedimento oggettivo previsto dalla legge.
Di conseguenza, la Corte ha proceduto a un nuovo calcolo dei termini, escludendo il periodo di rinvio dovuto all’astensione del PM. Da questo ricalcolo è emerso che il termine massimo di prescrizione era effettivamente spirato prima della data in cui la Corte di Appello aveva pronunciato la sua sentenza. Poiché la questione era stata correttamente sollevata nel giudizio di merito, il ricorso era ammissibile e fondato.
Conclusioni e implicazioni pratiche
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati considerati “assorbiti”, ovvero non sono stati esaminati poiché la decisione sulla prescrizione ha risolto in modo definitivo la controversia. Questa pronuncia rafforza il principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione, sottolineando che eventi legati all’organizzazione interna degli uffici giudiziari o a scelte individuali dei magistrati onorari non possono incidere negativamente sul diritto dell’imputato a vedere definito il proprio processo in tempi ragionevoli.
L’adesione del Pubblico Ministero onorario a un’astensione dalle udienze sospende il termine di prescrizione del reato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’adesione del PM onorario a uno sciopero non rientra tra le cause tassative di sospensione della prescrizione. Il Procuratore della Repubblica ha infatti il dovere di organizzare il proprio ufficio per garantire la partecipazione al dibattimento.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione se si ritiene che la prescrizione sia maturata prima della sentenza d’appello?
È possibile ricorrere in Cassazione quando si sostiene che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata e che il giudice precedente ha erroneamente omesso di dichiararlo. È necessario, però, che la stessa questione sia già stata sollevata nel corso del giudizio di merito.
Cosa succede se la Corte di Cassazione accoglie il motivo sulla prescrizione del reato?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato. Di conseguenza, gli altri motivi di ricorso vengono “assorbiti”, cioè non vengono più esaminati perché la decisione sulla prescrizione è risolutiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39946 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Parma il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/11/2024; preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha della sentenza impugnata per intervenuta chiesto l’annullamento senza rinvio prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo: 1) la omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta in data antecedente alla sentenza di secondo grado, avuto riguardo all’errore commesso dalla Corte di appello nel computo dei periodi di sospensione della prescrizione; 2) l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di legittimazione alla presentazione della querela; 3) l’erronea valutazione, ai fini d el trattamento sanzionatorio, di circostanze estranee
alla imputazione; 4) l’omessa o apparente motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ritiene il Collegio come il primo motivo di ricorso risulti pienamente fondato. Invero, il differimento d ell’udienza dal 15/10/2020 al 25/03/2021, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello , non fu determinato dall’ impedimento della difesa, bensì d all’adesione del P.M. (magistrato onorario) all’astensione proclamata dall’Organ ismo di Categoria; tale fatto, in quanto estraneo alle ipotesi di sospensione, risulta inidoneo ai fini della sospensione dei termini prescrizionali. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ‘Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice -procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il Procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque in tempo ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento ‘ (Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, Civita, Rv. 272867 -01). Pertanto, la Corte territoriale, applicando correttamente la disposizione di cui all’art. 129 cod. proc. pen., tenendo conto della consumazione del reato (17/01/2017) e della sospensione della prescrizione limitata a soli 128 giorni (giorni 61 per differimento dell’udienza del 03/10/2019 e giorni 67 per differimento udienza del 25/03/2021) , avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del rea to per intervenuta prescrizione maturata il 22/11/2024, in data quindi antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 -01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito ove la stessa questione era stata proposta, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.).
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione rimangono assorbiti gli altri motivi in quanto privi di autonoma rilevanza ai fini della decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME