Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 novembre 2021, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (con la recidiva nel biennio) – in Monreale il 5 aprile 2018.
Il COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’erronea configurazione della recidiva nel biennio, per non avere commesso la pregressa violazione.
2.2. Violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato contestato.
Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso e, in particolare quanto alla pregressa violazione del 4 giugno 2017, va osservato che la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il fermato aveva generalità e luogo di residenza corrispondenti all’imputato e che non v’erano dubbi in ordine alla sua identificazione. Si è logicamente rilevato che, sebbene tale soggetto non avesse sottoscritto il verbale, questo non risultava pagato né era stato impugnato.
Il COGNOME, pertanto, non può formulare censure relativamente a tale accertamento, che ormai è divenuto definitivo (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).
Il secondo Motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione non era maturato alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado.
Al riguardo, va evidenziato che, ai fini della determinazione della data di prescrizione del reato, va calcolato il periodo di 424 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario di quindici giorni per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 10 dicembre 2021 fino al 7 febbraio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado).
Alla data di commissione del reato, infatti, era in vigore la disciplina di cui all’art 1, comma Il, I. 23 giugno 2017, n. 103, del quale si riporta qui di seguito il testo, nella parte rilevante ai fini della presente decisione: «11. All’articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: b) dopo il primo comma sono inseriti í seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il
deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». Il periodo di sospensione appena indicato va calcolato per tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, solo fino al 31 dicembre 2019, in quanto per i reati commessi in epoca successiva a tale ultima data l’intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. Pertanto, oltre il termine massimo di prescrizione di cinque anni, di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., vanno calcolati altresì i seguenti periodi di sospensione: A) sessanta giorni in relazione al periodo di sospensione per impedimento del difensore; 4 B) centotrentaquattro giorni dalla data di scadenza del termine di novanta giorni fissato dal Giudice per il deposito della sentenza di primo grado e, cioè, dal 10 settembre 2022 fino al 13 gennaio 2023 (data di deliberazione della sentenza di secondo grado). Per effetto della somma dei suindicati periodi di sospensione della prescrizione, il termine finale di prescrizione va individuato nella data del 3 giugno 2024 e, cioè, in epoca successiva alla data di deliberazione della sentenza di secondo grado (7 febbraio 2023).
Il dato della successiva abrogazione del citato secondo comma dell’art. 159 cod. pen. disposta dall’art. 2, comma 1, lett. a), I. 9 gennaio 2019, n. 3 è irrilevante. La disciplina in questione, infatti, è stata modificata dall’art. 334 bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021, mediante la previsione dell’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale, che è applicabile ai soli reati commessi dalla data del 10 gennaio 2020. Tale nuova normativa non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto tale istituto riveste natura processuale e, conseguentemente, non è applicabile in via retroattiva (Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà Piccione, Rv. 283043-02; Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282419).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.