Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME, nato a Ponte San Pietro il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30/10/2024,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 30/10/2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari 01/06/2023 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 4 d arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettere a b), d. Igs. 152/2006.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, deducendo che erroneamente la Corte di appello ha omesso di dichiarare la prescrizione, in quanto la disciplina normativa introdotta dalla “Legge Orlando” è stata successivamente abrogata dalla riforma Cartabia (d. Igs. n. 150/2022).
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come correttamente evidenziato ‘ dal Procuratore generale, il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, nn. 1 e 2, cod. pen.,
testo introdotto dall’art. 11 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), a se della abrogazione operata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, è stato risolto dalle Sezio
unite (sentenza resa in esito all’udienza del 12/12/2024), che hanno affermato (come da diffusa informazione provvisoria) che tale sospensione è tuttora applicabile ai reati commessi dal
agosto 2017 al 31 dicembre 2019, quale quello in esame.
Tale principio è già del resto stato applicato da questa Sezione con sentenza n. 8863 del
23/01/2025, COGNOME, successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, non ancor massimata.
3. Il reato, pertanto, non era prescritto al momento della sentenza di appello e non lo è og (dalla data di commesso reato – 22 maggio 2018 – il termine di prescrizione massima quinquennale, tenuto conto della sospensione della prescrizione per 154 giorni, sarebbe caduto il 23 ottobre 2023, ossia prima della sentenza di primo grado; dalla sentenza di primo grado 01/06/2023 alla pronuncia della sentenza di appello – 30 ottobre 2024 – sarebbe decorso l’ulteriore periodo di sospensione pari a 517 giorni, inferiore al periodo di anni uno e me previsto dall’allora vigente art. 159, secondo comma, cod. peri., e da tale data a qiiella odi non è ancora decorso l’analogo periodo di sospensione).
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/04/2025.