Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME nato a Ponte San Pietro il 07/03/1980, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30/10/2024,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr.ssa NOME COGNOME che concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 30/10/2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari 01/06/2023 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 4 d arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettere a b), d. Igs. 152/2006.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, deducendo che erroneamente la Corte di appello ha omesso di dichiarare la prescrizione, in quanto la disciplina normativa introdotta dalla “Legge Orlando” è stata successivamente abrogata dalla riforma Cartabia (d. Igs. n. 150/2022).
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come correttamente evidenziato ‘ dal Procuratore generale, il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, nn. 1 e 2, cod. pen.,
testo introdotto dall’art. 11 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), a se della abrogazione operata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, è stato risolto dalle Sezio
unite (sentenza resa in esito all’udienza del 12/12/2024), che hanno affermato (come da diffusa informazione provvisoria) che tale sospensione è tuttora applicabile ai reati commessi dal
agosto 2017 al 31 dicembre 2019, quale quello in esame.
Tale principio è già del resto stato applicato da questa Sezione con sentenza n. 8863 del
23/01/2025, COGNOME, successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, non ancor massimata.
3. Il reato, pertanto, non era prescritto al momento della sentenza di appello e non lo è og (dalla data di commesso reato – 22 maggio 2018 – il termine di prescrizione massima quinquennale, tenuto conto della sospensione della prescrizione per 154 giorni, sarebbe caduto il 23 ottobre 2023, ossia prima della sentenza di primo grado; dalla sentenza di primo grado 01/06/2023 alla pronuncia della sentenza di appello – 30 ottobre 2024 – sarebbe decorso l’ulteriore periodo di sospensione pari a 517 giorni, inferiore al periodo di anni uno e me previsto dall’allora vigente art. 159, secondo comma, cod. peri., e da tale data a qiiella odi non è ancora decorso l’analogo periodo di sospensione).
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/04/2025.