Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7340 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato il 28/04/1980 in Albania
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al capo 2), perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava quella del Tribunale di Trieste che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, commessi il 21 gennaio 2016, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa
(due mesi di reclusione ed euro 100 di multa per il capo 1) e un mese di reclusione ed euro 50 di multa per il capo 2), in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1142 del 23 marzo 2018 irrevocabile il 23 maggio 2018.
In particolare, quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 2), la Corte territoriale, sulla relativa eccezione della difesa, rilevava che “Il delitto non è estinto per prescrizione in ragione della sospensione della stessa per il rinvio operato d’ufficio di oltre sette mesi”.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOMECOGNOME denunziandone, con esclusivo riguardo al capo 2), l’omesso rilievo della sopravvenuta prescrizione in data 21 luglio 2023 del delitto commesso il 21 gennaio 2016, considerato che il differimento d’ufficio, per oltre sette mesi, dell’udienza del 29 giugno 2020 al 15 febbraio 2021 non comportava altresì l’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 159 cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
La Corte territoriale, con motivazione apodittica e disancorata dai dati storici e giuridici, ha erroneamente statuito, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 2), commesso il 21 gennaio 2016, che “Il delitto non è estinto per prescrizione in ragione della sospensione della stessa per il rinvio operato d’ufficio di oltre sette mesi”.
Invero, il Tribunale di Trieste aveva differito l’udienza dibattimentale fissata per il 29 giugno 2020 al 15 febbraio 2021, per oltre sette mesi, in puntuale osservanza del provvedimento organizzativo adottato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 83, commi 6 e 7 lett. g), d.l. n. 18 del 2020, recante nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, conv. nella I. n. 27 del 2020: disposizioni, queste, che, tra l’altro, consentivano ai capi degli uffici giudiziari di prevedere il “rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali”.
E però, siffatto provvedimento organizzativo non legittimava affatto l’effetto sospensivo del corso della prescrizione del delitto de quo per l’indicato arco
temporale del rinvio dell’udienza, non solo perché già il disposto del comma 9 del medesimo art. 83 indicava che il corso della prescrizione rimanesse sospeso “in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020”, ma anche e soprattutto perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione normativa per violazione del principio di legalità della pena di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.
Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va pertanto annullata perché per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 2), commesso il 21 gennaio 2016, è sopravvenuta la prescrizione in data 21 luglio 2023, ancor prima della pronuncia di appello. L’annullamento va pronunciato senza rinvio, potendo questa Corte – alla stregua delle specifiche statuizioni del primo giudice – procedere agevolmente alla eliminazione della pena di mesi 1 di reclusione ed euro 50 di multa inflitta in continuazione interna per il capo 2) e alla conseguente rideterminazione della pena per il residuo capo 1) in mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, in continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1142 del 23 marzo 2018, irrevocabile il 23 maggio 2018.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 2, perché il reato è estinto per prescrizione. Ridetermina la pena finale in relazione al capo 1 in mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, in continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1142 del 23/03/2018. Così deciso il 05/02/2024