Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1430 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1430 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
esaminate le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Torino che, nel confermare la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all’art.116 D.Lgs. 30 aprile 285, aveva escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto avrebbe dovuto essere computato il termine di sospensione fino ad anni uno e mesi sei introdotto dalla Riforma Orlando, ritenuta applicabile a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite del 12/11/2014 che avevano riconosciuto, a fronte di reiterate modifiche normative in materia di prescrizione, l’applicabilità della suddetta disciplina ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in quanto, a prescindere da quanto statuito dalle Sezioni Unite con riferimento alla applicabilità, ratione temporis, del termine di sospensione previsto dalla legge Orlando, il termine prescrizionale era venuto a scadenza prima che operasse la sospensione, in quanto il deposito della motivazione della sentenza in primo grado era intervenuto in data 6 febbraio 2024, pertanto ad oltre cinque anni dalla data di commissione del fatto (1° febbraio 2019) e pertanto a prescrizione già maturata e prima che operasse la sospensione introdotta dalla legge Orlando.
All’esito di trattazione cartolare il PG ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso; la difesa del ricorrente ha insistito nell’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il reato è stato commesso in data 1/02/2019, successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 20/9, per cui i giudici di merito hanno giustamente ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione (cfr., Sez. Un. n.20989 del 12/12/2024, COGNOME/COGNOME; 4, n. 24579 del 21-05-2024, COGNOME, n. mass; Sez. 4 n. 20764 del 29-02-2024, COGNOME, n. mass; Sez. 1, n. 23526 del 20-02-2024, COGNOME, n. mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29-09-2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 -01; Sez. 4, n. 39170 del 28-06-2023, COGNOME).
Peraltro, come correttamente rappresentato dal ricorrente, la vigenza della disciplina della legge Orlando, in relazione al fatto reato di cui al presente giudizio, non incide sulla maturazione del determine prescrizionale, la quale è sopravvenuta ancor prima che operasse la sospensione del termine previsto dalla suddetta disciplina.
Invero, trova applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., operante ratione temporis sotto la vigenza della disciplina sopra indicata, nella parte in cui prevedeva la sospensione del decorso della prescrizione “dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi”. La sentenza di primo grado è stata infatti pronunciata in data 18 dicembre 2023 e il Tribunale di Asti ha indicato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza, che è stata puntualmente depositata il successivo 6 febbraio 2024. Il fenomeno sospensivo si sarebbe pertanto realizzato, alla stregua della disciplina della Legge Orlando, soltanto allo spirare del sessantesimo giorno dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e quindi dalla data del 16 febbraio 2024, o comunque con il deposito della sentenza (6 febbraio 2024) ma, a tali date, il termine di prescrizione (quattro anni ai sensi dell’art.157 comma 1 cod.pen., aumentato di un anno per gli atti interruttivi realizzatisi fino alla pronuncia della sentenza, ai sensi dell’art.161 comma 2 cod. pen.) risultava già venuto a compimento, in assenza GLYPH di sospensioni del dibattimento dovuti a richieste o a impedimenti del ricorrente come emerge chiaramente dal tenore della sentenza di primo grado, in quanto il reato risulta commesso il 10 febbraio 2019.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente