Prescrizione Reato e Recidiva: La Cassazione Conferma l’Allungamento dei Termini
Comprendere i meccanismi della prescrizione reato è fondamentale nel diritto penale, poiché determina il limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un illecito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come fattori quali la recidiva e la sospensione del processo possano incidere significativamente su questo calcolo. Il caso in esame riguarda un ricorso basato su un presunto errore nel calcolo dei termini, che la Corte ha ritenuto manifestamente infondato, confermando la condanna.
Il Caso: Ricorso per Presunta Prescrizione del Reato di Evasione
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso si basava sulla tesi che il reato si fosse prescritto prima della sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, il termine di prescrizione applicabile era di sette anni e sei mesi. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa interpretazione, evidenziando la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Calcolo della Prescrizione Reato in Caso di Recidiva
La Corte di Cassazione ha smontato la tesi difensiva analizzando due elementi cruciali che estendono il termine di prescrizione: la recidiva e le cause di sospensione del procedimento.
L’Impatto della Recidiva sul Termine Massimo
Il primo punto chiave della decisione riguarda l’effetto della recidiva. Nel caso di specie, all’imputato era stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e infraquinquennale. Questa circostanza aggravante ha un impatto diretto sul calcolo della prescrizione. La Corte ha specificato che, in presenza di tali fattori e degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione non è di sette anni e mezzo, bensì di dieci anni. Di conseguenza, la data di scadenza del termine, secondo il calcolo corretto, sarebbe stata successiva alla data della sentenza d’appello.
Il Ruolo della Sospensione del Procedimento
Oltre alla recidiva, i giudici hanno considerato un secondo fattore determinante: le cause di sospensione della prescrizione. Nel corso del procedimento si erano verificati periodi di sospensione per un totale di 669 giorni. Questi periodi, durante i quali il decorso della prescrizione si interrompe, devono essere sommati al termine massimo. Aggiungendo i 669 giorni al termine già esteso a dieci anni, la data di estinzione del reato è stata posticipata ulteriormente, rendendo ancora più evidente l’infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché basato su un calcolo errato dei termini di prescrizione. La difesa non ha tenuto adeguatamente conto di due istituti giuridici fondamentali: la recidiva, che ha esteso il termine massimo a dieci anni, e la sospensione, che ha ulteriormente posticipato la data di scadenza. La Suprema Corte ha ribadito che il calcolo deve includere tutte le circostanze aggravanti e le vicende procedurali che incidono sul decorso del tempo, come gli atti interruttivi e i periodi di sospensione. L’erronea interpretazione della legge da parte del ricorrente ha quindi portato a una conclusione giuridicamente insostenibile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In linea con la prassi per i ricorsi inammissibili, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito sull’importanza di una corretta valutazione di tutti gli elementi che influenzano la prescrizione reato prima di intraprendere un’azione legale in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato, ovvero un calcolo errato dei termini di prescrizione del reato che non teneva conto degli effetti della recidiva e dei periodi di sospensione del processo.
Come influisce la recidiva sul calcolo della prescrizione del reato?
Nel caso specifico, la recidiva reiterata e infraquinquennale contestata e riconosciuta ha comportato l’estensione del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a dieci anni, come chiarito dalla Corte.
Cosa sono le cause di sospensione della prescrizione e quale effetto hanno avuto in questo caso?
Le cause di sospensione sono eventi previsti dalla legge che ‘congelano’ il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato. In questo caso, ci sono stati 669 giorni di sospensione che, sommati al termine massimo di dieci anni, hanno ulteriormente posticipato la data di estinzione del reato, rendendo infondata la tesi del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29487 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo unico di ricorso con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, tenuto conto della contestata e riconosciuta recidiva reiterata e infraquinquennale e degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci e non a sette anni e mesi sei come sostenuto dal ricorrente (con scadenza al 9/12/2024);
Ritenuto, inoltre, che occorre tenere conto delle cause di sospensione della prescrizione, pari a giorni 669, dimodoché la scadenza del termine risulta ancora successiva (13/10/2026);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.