Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 965 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ISTRANA il 28/12/1971
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME con il ministero del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 20 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (fa commesso il 6 settembre 2004).
Il ricorso è inammissibile.
Il proposto motivo, che eccepisce il mancato rilievo officioso da parte del giudice appello dell’intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato posto che il delitto contestato al ricorrente, ex artt. 216, comma 1, n. 2 L.F. e 99, comma 4. cod. pen. verrà ad estinguersi per prescrizione il 14 giugno 2032.
2.1. Nel caso di specie deve trovare applicazione la L. 251/2005 poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della stessa (Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810).
2.2. Ciò posto, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <> (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328).
2.3. Ne viene che dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. occorre tener conto sia ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen. per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato, sia ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. p determinare l’aumento del tempo necessario a prescrivere il reato stesso dopo l’interruzione.
2.4. In ogni caso, quand’anche applicabile la disciplina della prescrizione, anterior alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto eventualmente più favorevole, il relativo termine massimo, pari ad anni 22 e mesi 6, verrebbe a maturare il 6 marzo 2027.
S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023.