Prescrizione Reato: Come la Legge Orlando Sospende i Termini
La prescrizione reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma il suo calcolo può essere complesso a causa delle numerose modifiche legislative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sull’applicazione della cosiddetta “Legge Orlando” e sui suoi effetti sulla sospensione dei termini, un tema cruciale per comprendere la durata dei processi penali.
I Fatti del Caso: Furto e Guida Senza Patente
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce da una vicenda giudiziaria iniziata presso il Tribunale di Messina. Un soggetto veniva riconosciuto colpevole per i reati di furto pluriaggravato di una motocicletta e di guida senza patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio. La condanna veniva confermata anche dalla Corte d’Appello.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’avvenuta estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale (la guida senza patente) in un momento precedente alla pronuncia della sentenza d’appello.
La Questione Giuridica e il Calcolo della Prescrizione Reato
Il cuore della questione legale ruotava attorno al corretto calcolo del termine di prescrizione. Il ricorrente sosteneva che il tempo massimo previsto dalla legge per il reato contravvenzionale fosse già trascorso. Tuttavia, la sua tesi non teneva conto delle specifiche norme sulla sospensione della prescrizione in vigore al momento della commissione del fatto.
La difesa trascurava, infatti, l’impatto della Legge n. 103/2017, nota come “Legge Orlando”, che ha temporaneamente modificato la disciplina della sospensione della prescrizione, introducendo un meccanismo specifico legato alla sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Applicazione della Legge “Orlando”
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. I giudici hanno chiarito che, per stabilire la disciplina applicabile, è necessario guardare al momento in cui il reato è stato commesso.
Nel caso di specie, il fatto era avvenuto in un’epoca in cui era pienamente in vigore l’art. 159 del codice penale, come modificato dalla Legge Orlando. Tale normativa, sebbene successivamente abrogata, ha avuto vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e si applica a tutti i reati commessi in quel lasso di tempo.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la Legge Orlando, pur essendo stata sostituita da riforme successive, risulta più favorevole rispetto a queste ultime perché prevede un allungamento definito dei termini di prescrizione anziché una cessazione definitiva del suo corso. Nello specifico, la norma prevedeva che al termine massimo di cinque anni per i reati contravvenzionali si dovesse aggiungere un ulteriore periodo di sospensione di un anno e sei mesi, decorrente dalla data della sentenza di primo grado. Applicando questo calcolo al caso concreto, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della sentenza d’appello. Di conseguenza, la tesi del ricorrente era infondata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale in materia di successione di leggi penali nel tempo: si applica la legge vigente al momento del commesso reato, a meno che una legge successiva non sia più favorevole al reo. In questo caso, la disciplina della Legge Orlando, pur essendo stata abrogata, doveva essere applicata. La pronuncia sottolinea l’importanza per gli operatori del diritto di considerare attentamente il quadro normativo intertemporale nel calcolare la prescrizione reato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quando si applica la sospensione della prescrizione prevista dalla Legge “Orlando”?
Si applica a tutti i reati commessi nel periodo di vigenza della legge, ovvero tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, anche se la legge è stata successivamente abrogata.
In che modo la Legge “Orlando” ha modificato la sospensione della prescrizione?
Ha introdotto un periodo fisso di sospensione della prescrizione, pari a un anno e sei mesi, che si aggiunge al termine massimo di prescrizione a partire dalla data della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su un errato calcolo della prescrizione?
Se il calcolo errato si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata, come in questo caso, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di furto pluriaggravato di una motocicletta e di guida senza patente con recidiva nel biennio.
Il ricorrente assume l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello e chiede una pronuncia ai sensi dell’ar.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto: trascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso in epoca in cui era ancora in vigore l’art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge “Orlando” n. 103/2017. Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), nell’esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell’art. 161-bis cod. pen. ha, tra l’atro statuito che: a) la disciplina della sospensione prevista dalla legge “Orlando” al secondo comma dell’art. 159 cod. pen è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020; b) il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nella versione della legge “Orlando” n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; Al caso di specie, che riguarda un reato commesso il , deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge “Orlando”, che prevede l’aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto a NOME (che sarebbe già maturato il 2023) debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall’art. 159 cod. pen. nel testo vigente all’epica del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo va a spirare in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente