Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
(4Aiti t : s Q, che ha concluso chiedendo ( c…Q,A 4. X-12..t V P4 (0)ta- 3 f..X.sk COGNOME E-AQ.. frtit-M·e-t-tt COGNOME I CL*4 lt; C.n>C40
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
udito il i ensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 22 giugno 2022 il Tribunale di Forlì ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME – con condanna alla pena di mesi cinque di arresto – in relazione al reato di cui all’art.76 comma 3 del d.lgs. n.159 del 2011, per fatto commesso il 17 settembre del 2018 (rientro abusivo nel Comune da cui era stato allontaNOME con provvedimento del AVV_NOTAIO).
La Corte di Appello di Bologna con sentenza emessa in data 21 settembre 2023 ha confermato la decisione di primo grado. In particolare, sui punti oggetto di gravame, la Corte di merito ha affermato che: a) non può essere accolta la richiesta di estinzione per prescrizione, in ragione del fatto che il reato è stato commesso durante la vigenza della cd. legge Orlando del 2017, con protrazione ex lege dei termini utili per la celebrazione del giudizio di secondo grado; b) non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, anche in ragione dell’elevato numero e consistenza dei precedenti penali a carico del COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Ci si duole, in particolare, della omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e delle ulteriori statuizioni in punto di trattamento sanzioNOMErio. La negazione delle circostanze attenuanti generiche non poteva essere posta a fondamento dell’ulteriore diniego di applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n.689 del 1981.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, meramente reiterativi delle doglianze congruamente esaminate in secondo grado.
4.1 Quanto, in particolare, al punto della eventuale estinzione del reato per prescrizione va evidenziato che il Collegio ritiene corretta in diritto la soluzione espressa nella decisione impugnata, essenzialmente sulla base dei principi espressi da Sez. I n. 2629 del 29.9.2023, ric. Falco, dep.2024. In detta decisione
si è affermato che si ritiene di poter individuare il dies a quo di applicabilità dell’istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all’art. 161-bis, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di continuità normativa con l’omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019) a far data dal 10 gennaio 2020. Partendo, dunque, da tale premessa ermeneutica e dalla identità strutturale dei due istituti, si reputa coerente ritenere che l’istituto della cessazione del corso della prescrizione, previsto dall’art. 161-bis cod. pen., debba trovare applicazione, non dalla data di entrata in vigore della legge in commento, bensì, al pari della omologa causa di sospensione, in relazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020. Quanto al rapporto con le discipline previgenti alla luce della ricostruzione che precede, rilevato: a) che la disciplina della sospensione prevista dalla legge “Orlando” al secondo comma dell’art. 159 cod. pen. – che solo qui interessa – è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 10 gennaio 2020, a sua volta abrogata dalla legge n. 134/2021, il cui dies a quo è stato individuato, come detto, sempre nella data del 10gennaio 2020; b) che il secondo comma dell’art. 159 cod. peri., nella versione della legge “Orlando” n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 forbice temporale all’interno della quale si colloca il reato ascritto all’odierno ricorrente; c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; d) che, pertanto, è la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge “Orlando” che va applicata al caso di specie.. .
4.2 Anche nel caso in esame il reato è stato commesso in data 17 settembre 2018, vigente la legge Orlando che, come si è detto, aveva introdotto una causa di sospensione ex lege della decorrenza della prescrizione dopo la decisione di primo grado (dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi) . Si tratta, dunque, di una disciplina che va ritenuta ratione temporis applicabile perchè è stata successivamente variata con un assetto di certo peggiorativo (legge n.3 del 2019 che blocca la prescrizione alla emissione della sentenza di primo grado),
inapplicabile retroattivamente. Nemmeno può ritenersi più favorevole la disciplina vigente ai sensi della legge n.134 del 2021, introduttiva del «diverso» istit per quanto riguarda la fase delle impugnazioni – della improcedibilità, aven impronta marcatamente processuale e non sostanziale.
Unica punto di discussione – in diritto – è rappresentato dal fatto c «abrogazione espressa» in tale parte della legge Orlando (realizzata con la leg n.3 del 2019) possa aver comportato la necessaria «riespansione», per i fat posteriori al 3 agosto del 2017 ed anteriori al 1 gennaio 2020, della disciplina d prescrizione previgente al 2017 (lì dove di prescrizione in fase di impugnazione si possa parlare), questa sì più favorevole (perché non prevede la sospensione ex lege del relativo termine per un anno e sei mesi).
In questa direzione pare posizionarsi un recente arresto della Sezione III (sent 18873 del 2024) che valorizza la abrogazione espressa – per legge sopravvenuta – delle parti della legge Orlando del 2017 che avevano introdotto la causa sospensione posteriore alla emissione della sentenza di primo grado.
Tuttavia va osservato, sul tema, che: a) la abrogazione di cui si parla è s realizzata nel contesto, come si è detto, di introduzione di una discipl complessivamente peggiorativa; b) la abrogazione è correlata alla sopravvenienza una diversa voluntas legis di regolamentazione del fenomeno, ma non è paragonabile, sul piano degli effetti giuridici, alla declaratoria di illegi costituzionale, tale da comportare un tendenziale effetto di annullamento dell disposizione previgente (v. per tutte Sez. U Gatto del 2014 íve si è precisato c i fenomeni dell’abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fisiologico dell’ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, differenza di quelli derivanti dallo “ius superveniens”, inficiano fin dall’origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata ).
Dunque il Collegio ritiene che non possa essersi realizzata una «cancellazione» della disciplina Orlando, che, nei suoi effetti, va ritenuta tuttora strumento regolativo -sia pure aggiuntivo – dell’istituto della prescrizione, per i fatti com nel range temporale prima indicato. Tutto ciò viene precisato di ufficio, data la estrema genericità e laconicità dell’atto di ricorso.
4.3 Le doglianze in tema di determinazione del trattamento sanzioNOMErio, sono come si è detto, del tutto generiche, essendo stato argomentato in manier specifica (negativo giudizio sulla personalità) il punto da parte della Cort Appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi at ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente