Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2447 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2447 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata del 16 gennaio 2020 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo 1); 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 1 e n. 5 -bis cod. pen. (capo 2); 612, comma 2, cod. pen. (capo 3); 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 4).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato ex art. 187 cod. strada (capo 4) prima della pronuncia della sentenza di appello.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, che la contravvenzione contestata al capo 4) è stata commessa in data 21 novembre 2019, e quindi dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (2 dicembre 2024) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 21 novembre 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30settembre 2025
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F77
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