Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13939 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME COGNOME in difesa di RAGIONE_SOCIALE si riporta ai motivi di ricorso per l’accoglimento.
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Motivi della decisione
Con sentenza, in data 21/11/2022, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del tribunale del 13/05/2019 che aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’articolo 314 cod.pen. aggravato ai sensi dell’articolo 61 n. cod. pen., qualificato il fatto come appropriazione indebita, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili.
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME deducendo:
inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 507 codice procedura penale. Lamenta che il primo giudice ha disatteso detta richiesta e la Corte d’appello ha convalidato l’ordinanza di reiezione;
inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 512 codice procedura penale. Si duole del fatto che la corte di merito ha ritenuto corretto il ricor operato dal primo giudice alla lettura delle dichiarazioni predibattimentale di NOME applicando l’articolo 512 codice procedura penale;
motivazione apparente perché la Corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria dibattimentale espletata abbia provato che il COGNOME, approfittando della fragilità di NOME – che fidandosi di lui gli aveva fornito il postamat ogni dato per operare sul suo conto personale- aveva prelevato in diverse occasioni somme di denaro senza l’autorizzazione del NOME. Sostiene che dalle emergenze processuali valutate nella loro globalità emerga, invece, in maniera palese l’insussistenza del fatto e quindi l’innocenza dell’imputato.
Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.
L’intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione ha imposto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., una immediata declaratoria da parte del giudice ai fini penali.
Il giudizio penale risulta quindi definito dalla declaratoria di estinzione del rea per prescrizione, e il giudice dell’impugnazione è chiamato a pronunciarsi esclusivamente (e in via residuale) sulla fondatezza dell’azione civile, esercitando incidentalmente i poteri di verifica tipici del giudice civile.
Come affermato dalla Corte costituzionale “il giudice dell’impugnazione penale, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile,
senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto” (v. Corte cost., sent. n. 182 del 2021).
Solo entro tali limiti vanno rispettati i canoni propri dello statuto della pro penale, essendo il giudice penale di appello obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – come la Consulta ha sottolineato – solo nel caso, indicato dalla sentenza della Sezioni Unite ‘Cremonini’, in cui intenda riformare una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una difforme valutazione delle prove dichiarative; negli altri casi la scelta di rinnovazione dell’istruzio dibattimentale è puramente discrezionale ed è condizionata dall’accertata impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti. (così sentenza n. 4609 del 2021).
La Corte d’Appello nel convalidare l’ordinanza del tribunale che ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa ex articolo 507 cod. proc. pen. ha dato conto delle ragioni a sostegno della decisione di non accogliere la richiesta difensiva.
Con il secondo motivo viene reiterata una tesi di difensiva già avanzate nei giudizi di merito senza considerare che sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 512 cod. proc.pen. perché NOME è deceduto nel corso del dibattimento e perché i giudici di merito hanno dato conto delle imprevedibilità del decadimento dello stato di salute della persona offesa (pag. 4 sentenza impugnata).
Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso che rileva solo ai fini della condanna civilistica stante la declaratoria di prescrizione ai fini penali. I giudici merito hanno dato conto, con motivazione coerente e logica, che l’istruttoria dibattimentale ha provato che l’imputato, approfittando della fragilità di NOME, ha operato sui suoi conti e prelevato in diverse occasioni somme di denaro senza la dovuta autorizzazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023