Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CABRAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Cagliari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 22.05.2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 11.09.2023, che condannava NOME per il delitt di cui all’art. 186 co. 2, lett. c) e 2 bis C.d.S.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) cod.proc.pen., deducendo in un unico motivo di ricorso violazione di legge co riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata anteriormente al pronuncia della Corte d’Appello.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi in questione, cosi come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati, perché iner a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grad successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l’epoca del fatto (14.02.2019) e la data di pronunc della sentenza di primo grado (11.09.2023), ets consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (22.05.2025).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente