Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/4/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, con la quale si chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna dell’imputato in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e omessa motivazione in merito all’intervenuta prescrizione del reato che, pur essendo stata dedotta in sede di appello, non veniva in alcun modo esaminata.
Rappresenta il ricorrente che il reato era stato commesso il 30 agosto 2015 e che, nel corso del giudizio di primo e secondo grado, non era stata dichiarata alcuna sospensione del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che il termine massimo pari a sette anni e sei mesi era maturato in data del 28 febbraio 2023, mentre la sentenza di appello era stata pronunciata in data 19 aprile 2023.
2.2. Con i restanti motivi di ricorso, si censura il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonché al diniego delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, omettendo di pronunciarsi sull’eccepita prescrizione, non ha rilevato che il termine massimo è spirato in data 28 febbraio 2023, come correttamente indicato dalla difesa.
Rispetto al computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio disposto in data 18 maggio 2020 (con differimento all’udienza del 23 ottobre 2020) ai sensi della normativa emergenziale dettata dall’art. 83 dl. n. 18 del 2020 che, al comma 9, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 20 giugno 2020, qualora il differimento delle udienze fosse stato disposto con provvedimento presidenziale. Si tratta del cosiddetto “secondo periodo” emergenziale che, a differenza di quello intercorrente tra il 9 marzo e 1’11 maggio 2020 (primo periodo), non prevedeva la necessaria sospensione delle attività processuali, bensì rimetteva ad un provvedimento di natura organizzativa, demandato alla valutazione dei singoli capi degli uffici giudiziari, di prevedere o meno la necessità di prorogare il regime emergenziale.
Con sentenza n. 140 del 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione
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per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Per effetto di tale pronuncia, pertanto, il rinvio dell’udienza disposto dopo il termine del “primo periodo emergenziale” non ha determinato la sospensione del termine di prescrizione.
Quanto detto comporta che il reato in esame, alla data di pronuncia della sentenza di appello, doveva ritenersi già prescritto.
Le osservazioni sopra svolte conducono all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione fri-/ con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 16 maggio 2024
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