Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24134 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 894/2025
COGNOME
UP – 27/05/2025
NOME
Relatore –
R.G.N. 40405/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a CATANIA il 06/09/1950 COGNOME NOME nato a GRAMMICHELE il 29/01/1971 COGNOME NOME nato a GRAMMICHELE il 05/03/1969 COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il 26/01/1968 COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il 24/12/1972 COGNOME NOME nato a RAMACCA il 29/02/1952 COGNOME NOME nato a CASTEL DI IUDICA il 24/11/1958 COGNOME NOME Franco nato a NISCEMI il 03/02/1957 NOME NOME nato a GRAMMICHELE il 01/10/1962 Palermo Massimo nato a RAGUSA il 21/12/1975 NOME nato in UNGHERIA il 08/08/1967
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente ai reati che devono ritenersi estinti per prescrizione, individuazione che rimette alla Corte di cassazione. Chiede l’inammissibilitˆ nel resto dei ricorsi.
udito LÕavvocato NOME COGNOME COGNOME in difesa di COGNOME COGNOME si associa alla richiesta del proc. Gen per quanto riguarda l’eventuale prescrizione e conclude chiedendo in via principale l’annullamento della sentenza per difetto di motivazione; in subordine chiede l’annullamento con rinvio.
L’avvocato NOME COGNOME COGNOME in difesa di COGNOME COGNOME conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza e in via subordinata l’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’avvocato NOMECOGNOME in difesa di NOME GiovanniCOGNOME NOME NOME, Palermo Massimo, si riporta ai motivi di ricorso e con riferimento al tempo decorso chiede che venga dichiarata la prescrizione dei reati attribuiti agli assistiti.
L’avvocato COGNOME NOMECOGNOME in difesa di COGNOME NOME e NOME COGNOME, si riporta. Per quanto riguarda la posizione di COGNOME Santo NOME si riporta al ricorso, insiste per l’accoglimento e sulla richiesta di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
L’avvocato COGNOME GiuseppeCOGNOME in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, riportandosi ai motivi di ricorso, chiede l’annullamento della sentenza.
L’avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME Michele, si riporta evidenziando errore di fatto, errore di diritto e violazione di legge per difetto di motivazione. Si riporta integralmente alle contestazioni formulate in ricorso e chiede non doversi procedere nei confronti di NOME per tutti i reati ascritti.
L’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME COGNOME, si riporta ai motivi e si associa alla richiesta di annullamento senza rinvio del proc. Gen.
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 4 aprile 2024 e depositata lÕ1¡luglio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone, in data 2 marzo 2018 (anzi 7 marzo 2018 come da ordinanza di correzione di errore materiale disposta da Questa Corte), accoglieva gli appelli proposti dai seguenti imputati, nei termini innanzi descritti nei confronti di:
NOME COGNOME previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 6, 12, 25, 26, 30, 34, 35, 37, 46, 47, 50, 70, 74, 75, 83, 86, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 109, 113, 114, 118, 122, 123, 125, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133 nella fattispecie di cui allÕart. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990, dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perchŽ estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto promotore, organizzatore e dirigente dellÕassociazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonchŽ dei reati di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 38, 101, 121, 148, 150, 151, 152, 155, 158, 162,
169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193 dellÕimputazione e per lÕeffetto rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni quattordici e mesi tre di reclusione;
NOME COGNOME, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 7, 12, 15, 17, 18, 23, 32, 33, 48, 86 nella fattispecie di cui allÕart. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dellÕassociazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonchŽ dei reati di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 150, 179, 181 dellÕimputazione e per lÕeffetto rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni sei, mesi nove e giorni cinque di reclusione;
NOME COGNOME previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 50, 51, 53, 54, 55 nella fattispecie di cui allÕart. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perchŽ estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dellÕassociazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonchŽ dei reati di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 121, 164, 166, 168 dellÕimputazione e per lÕeffetto rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni sei e mesi dieci di reclusione;
NOME COGNOME confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dellÕassociazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonchŽ dei reati di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 142, 149, 157 dellÕimputazione e rideterminava, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, la pena in anni sei, mesi nove e giorni quindici di reclusione;
NOME COGNOME confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dellÕassociazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonchŽ dei reati di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 137, 146, 149 dellÕimputazione e rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni sei, mesi nove e giorni quindici di reclusione;
NOME COGNOME previa riqualificazione del reato allo stesso ascritto al capo 107 nella fattispecie di cui allÕart. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi
procedere in ordine a tale reato perchŽ estinto per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 158 dellÕimputazione e per lÕeffetto rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
NOME COGNOME, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 107 e 110 nella fattispecie di cui allÕart. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati, nonchŽ in ordine a quello di cui al capo 111, perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 158 dellÕimputazione e per lÕeffetto rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
NOME COGNOME previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 21 e 30 nella fattispecie di cui allÕart. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati, perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dellÕassociazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonchŽ dei reati di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179 dellÕimputazione e per lÕeffetto rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni sei e mesi dieci e giorni venti di reclusione;
NOME COGNOME assolveva dal reato di cui al capo 1 dellÕimputazione per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 121 dellÕimputazione e rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
NOME COGNOME assolveva dal reato di cui al capo 1 dellÕimputazione per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 162 dellÕimputazione e rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
NOME COGNOME confermava la condanna in relazione al reato di cui allÕarticolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 148 dellÕimputazione e rideterminava la pena, con le giˆ riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente allÕaggravante, in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
La Corte di Appello riconosceva lÕesistenza di un sodalizio criminale finalizzato allo svolgimento di attivitˆ di narcotraffico facente capo, tra gli altri, a NOME COGNOME Questi assumeva il ruolo di organizzatore e direttore delle attivitˆ svolte e poteva contare e fare riferimento sulla stabile collaborazione di diversi soggetti che ricoprivano
ruoli, talvolta intercambiabili, di corrieri, intermediari e venditori al dettaglio.
La vicenda giudiziaria originava dalle indagini svolte dalla Stazione dei Carabinieri di Caltagirone a partire dallÕanno 1998 allÕagosto 1999 a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia. Venivano dunque avviate attivitˆ di osservazione, pedinamento e controllo del territorio nonchŽ operazioni di intercettazione telefonica che consentivano di individuare i vari soggetti coinvolti e dimostravano lÕestensione e la pervasivitˆ delle attivitˆ di commercializzazione svolte attraverso approvvigionamenti effettuati da fornitori operanti nelle provincie di Roma, Milano e Napoli, da cui la contestazione dei singoli reati di cui allÕart. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come rispettivamente contestati a ciascuno dei ricorrenti nei rispettivi capi di imputazione.
Avverso lÕindicata sentenza, gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo lÕannullamento della sentenza.
LÕAvv. NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha presentato separati ricorsi, che posso essere trattati congiuntamente, poichŽ del tutto sovrapponibili, quanto ai primi due motivi. Il terzo motivo rigurada la sola posizione di NOME COGNOME.
3.1 Con il primo comune motivo, si deduce violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt., 142, 178 523 e 525 cod. proc. pen., nonchŽ vizio di motivazione. I ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di nullitˆ del verbale di udienza e del 7 marzo 2018, ai sensi dellÕart. 142 cod. proc. pen., dellÕordinanza pronunciata in pari data nonchŽ di tutti gli atti successivi fino alla sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 142, 178, 523 cod. proc. pen. e per violazione del diritto di difesa. Evidenzia, la difesa, che il verbale del 7 marzo 2018, redatto in forma riassuntiva, a differenza di quello redatto in forma stenotipica, non contiene la motivazione dellÕordinanza con cui il tribunale, dopo aver chiuso il dibattimento ed essersi ritirato in camera di consiglio per la delibera della sentenza, ha disposto lÕacquisizione dei
decreti di proroga delle intercettazioni. Lamenta inoltre che, in nessuno dei suddetti verbali, si evince chi fosse presente in aula allÕuscita del collegio dalla camera di consiglio.
3.2 Con il secondo comune motivo si eccepisce, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione. In particolare, si contesta la mancata declaratoria di illegittimitˆ, inammissibilitˆ e inutilizzabilitˆ nel processo delle intercettazioni poste a base della dichiarazione di responsabilitˆ. Dunque, si evidenzia la mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nel presente procedimento posto che questi sono stati disposti in altro e diverso procedimento. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, nel rigettare lÕeccezione della difesa afferente la mancanza dei decreti autorizzativi e lÕimpossibilitˆ di utilizzarli in procedimenti diversi, ha reso una motivazione che non consente di apprezzare il percorso logico giuridico che ha seguito nel disattendere le censure.
3.3 Con il terzo motivo, proposto nel solo interesse di NOME COGNOME si eccepisce, in relazione allÕarticolo 73 d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 162, la mancanza di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilitˆ. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilitˆ penale dellÕimputato unicamente sulla base di unÕintercettazione telefonica, omettendo di valutarne complessivamente il contenuto.
I separati ricorsi presentati dallÕavv. NOME COGNOME di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono affidati a due comuni motivi.
4.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la mancanza, la contraddittorietˆ e la manifesta illogicitˆ della motivazione in relazione allÕart. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, si contestano gli elementi indiziari utilizzati dalla Corte di Appello per desumere la partecipazione, in qualitˆ di intermediari di fornitura, al sodalizio criminale e si sostiene che la scarna ricostruzione fattuale della corte territoriale non sarebbe idonea a dimostrare i requisiti necessari ai fini della sussistenza del reato associativo. Invero, la presunta partecipazione degli stessi allÕassociazione finalizzata al narcotraffico circoscritta ad un periodo di soli tre mesi che va dal marzo allÕaprile dellÕanno 1999, lÕassenza di prova delle transazioni, delle modalitˆ di cessione di trasporto e di consegna delle sostanze stupefacenti nonchŽ lÕassenza di risconti circa la qualitˆ e la quantitˆ delle stesse, non vi sarebbero elementi idonei ad integrare la fattispecie di cui allÕarticolo 74 del d.p.r. 309 del 1990.
4.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1 dellÕimputazione nellÕipotesi di lieve entitˆ di cui al comma 6 dellÕart. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, la Corte di Appello avrebbe errato nellÕaccogliere la giurisprudenza secondo cui perchŽ possa aversi lÕipotesi di lieve entitˆ è necessario che tutte le singole condotte
siano riconducibili alla fattispecie di cui allÕarticolo 73 comma 5 del d.p.r. 309 del 90. Invero, sostiene la difesa dei ricorrenti, che ricorrerebbero tutti i presupposti che la giurisprudenza richiede ai fini della configurabilitˆ di unÕassociazione finalizzata al narcotraffico di lieve entitˆ, quali la rudimentalitˆ dellÕorganizzazione, le cessioni di sostanze stupefacenti limitate nel tempo, lÕassenza di una notevole disponibilitˆ economica.
Il ricorso presentato dallÕAvv. NOME COGNOME di NOME COGNOME è affidato ad un unico motivo con cui si eccepisce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento allÕart. 192 cod. proc. pen. ed allÕaffermazione di responsabilitˆ per il reato di cui al capo 158 dellÕimputazione. Nello specifico, si lamenta lÕassoluta mancanza di prova certa in merito alla fattispecie contestata allÕimputato. In particolare, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di riscontri obiettivi, sarebbe inidoneo a provare la sussistenza di una transazione di sostanza stupefacente nonchŽ la qualitˆ della sostanza stessa.
Il ricorso presentato dallÕAvv. NOME COGNOME di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
6.1 Con il primo motivo si eccepisce lÕintervenuta prescrizione del reato contestato al capo 121 di imputazione. In particolare, essendo stato il reato de quo accertato nel 1999 è necessario applicare la disciplina antecedente alla legge 251/2005 (Legge Cirelli). Nel caso di specie, il reato doveva considerarsi prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello, in virtù del precedente testo dellÕarticolo 157 cod. pen. che fissava in anni 15 il tempo necessario a prescrivere i delitti per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni.
6.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede lÕapplicabilitˆ dellÕipotesi di lieve anche in presenza di un’attivitˆ di spaccio inserita in un’attivitˆ criminale organizzata o professionale, purchè si tratti di piccolo spaccio. Si sottolinea come nel caso in esame, a fronte di un unico episodio accertato, ricorrano le condizioni per lÕapplicabilitˆ dellÕipotesi in parola.
6.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla motivazione carente e/o contradditoria sulla ritenuta responsabilitˆ nonchŽ sul contenuto delle intercettazioni. La Corte d’appello avrebbe acriticamente confermato la motivazione resa dal Tribunale, senza confrontarsi con i motivi di appello.
6.4 Con il quarto motivo si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, avanzata dal P.G. e dal difensore, tra i fatti di cui si tratta e fatti
giudicati con sentenze divenute irrevocabili dalla I e dalla III sezione della Corte di Appello di Catania. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse possibile verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo di cui allÕarticolo 81 cod. pen., per incompletezza degli atti prodotti. Invero, evidenza il ricorrente che ha assolto lÕonere di depositare le due sentenze per le quali viene richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il ricorso presentato dallÕAvv. NOME COGNOME di NOME COGNOME COGNOME è affidato a due motivi.
7.1 Con il primo motivo si deduce lÕintervenuta prescrizione del reato contestato al capo 148 di imputazione. In particolare, essendo stato il reato de quo accertato nel 1999 e non essendo ancora stata dichiarata lÕapertura del dibattimento alla data di entrata in vigore della n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005) è necessario applicare la disciplina antecedente alla legge 251/2005 (Legge Cirelli). Nel caso di specie, il reato era prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello.
7.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge nonchŽ vizio di motivazione in relazione alla ritenuta identificazione dellÕimputato come un partecipante allÕorganizzazione dedita al narcotraffico ed alla sua responsabilitˆ. Nello specifico, la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla ritenuta certa riconducibilitˆ dellÕutenza telefonica, oggetto di intercettazioni, allÕodierno ricorrente.
Il ricorso presentato dallÕAvv. NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME è affidato a due motivi.
8.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge processuale nonchè vizio di motivazione con riferimento allÕaffermazione di responsabilitˆ per il reato di cui al capo 158 dellÕimputazione. In particolare, si lamenta lÕomessa di motivazione in merito alla fattispecie contestata allÕimputato e si deduce lÕassoluta mancanza di prove circa la sussistenza dellÕipotesi di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
8.2 Con il secondo motivo il ricorrente chiede, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 158 dellÕimputazione nella fattispecie di lieve entitˆ di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorso proposto dallÕAvv. NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME è affidato a cinque motivi.
9.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge penale e processuale in relazione allÕart. 74 del d.p.r. 309 del 1990 nonchŽ vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta lÕassoluta mancanza di prova in merito alla sussistenza di un sodalizio criminale ed alla sua personale partecipazione allo stesso. Il
giudice avrebbe errato nel ritenere sussistenti i requisiti strutturali necessari ai fini della sussistenza del reato associativo, poichŽ ha basato il proprio convincimento su elementi indiziari inidonei.
9.2 Con il secondo motivo si eccepisce, con riferimento al capo 1 (art. 74 del d.p.r. 309 del 1990) di imputazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato associativo. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere provata la condotta di partecipazione al reato associativo, nonostante la carenza del compendio probatorio, e non avrebbe riqualificato la condotta del Raia in quella di concorso nelle singole fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.p.r. 309 del 1990.
9.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui allÕarticolo 74, comma 6 d.P.R. 309 del 1990. In particolare, le emergenze processuali sulle quali la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sono inidonee a fondare lÕesclusione dellÕipotesi di lieve entitˆ giacchè si tratta di intercettazioni dalle quali non si evince la quantitˆ e la qualitˆ delle sostanze.
9.4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonchŽ vizio di motivazione. La corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede, in materia di Òdroga parlataÓ lÕapplicabilitˆ dellÕipotesi di lieve entitˆ e stabilisce che sia onere dellÕaccusa dimostrare gli elementi da cui desumere la maggior gravitˆ del fatto. Si sottolinea come nel caso in esame la motivazione della corte di appello, mancate sotto il profilo della maggior gravitˆ, è altres’ illogica e/o contraddittoria laddove non riconosce lÕirrilevanza penale del consumo e dellÕacquisto di gruppo.
9.5 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente chiede lÕannullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati ascritti allÕimputato ai capi 1), 38), 40), 171), 173), 175), 177), 179) dellÕimputazione. In particolare, per tutte le fattispecie contestate allÕodierno ricorrente le date di consumazione sono da collocarsi entro lÕanno 1999, inclusa lÕipotesi di cui allÕarticolo 74 d.p.r. 309 del 1990 (capo 1 dellÕimputazione) per la quale si considera cessata la permanenza ad agosto dellÕanno 1999. Nel caso di specie, essendo stati i reati accertati nel 1999, si ritiene pacifico il decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge più favorevole.
Il ricorso proposto dallÕAvv. NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME è affidato a tre motivi.
10.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per mancanza di motivazione sulla ritenuta responsabilitˆ dellÕodierno ricorrente. La Corte d’appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli specifici
motivi di appello avanzati dal ricorrente e si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza neppure svolgere quel minimo di argomentazione a sostegno della propria decisione.
10.2 Con il secondo motivo si eccepisce, in relazione al capo 1) dellÕimputazione, la contraddittorietˆ nonchŽ lÕillogicitˆ della motivazione in relazione alla partecipazione dellÕodierno ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare difetterebbe, nella motivazione resa dalla Corte di Appello, lÕindividuazione in concreto degli elementi specifici idonei ad integrare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla fattispecie nonchŽ a dimostrare la responsabilitˆ, a titolo di partecipazione, del ricorrente allÕassociazione criminale.
10.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento allÕaffermazione di responsabilitˆ per i reati di cui ai capi 150), 179) e 181) dellÕimputazione. In particolare, si lamenta lÕomessa motivazione della Corte di Appello in merito alla sussistenza ipotesi di reato contestate allÕodierno ricorrente e se deduce lÕassoluta mancanza di prove.
Il ricorso proposto dallÕAvv. NOME COGNOME di NOME COGNOME è affidato a due motivi.
11.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in relazione allÕart. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza di prova circa la sussistenza di un sodalizio criminale, alla luce di compendio probatorio lacunoso. In particolare, il solo contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di riscontri probatori, sarebbe inidoneo a far desumere con certezza la sussistenza del requisito oggettivo (contributo stabile al sodalizio) e soggettivo (consapevolezza e volontˆ di partecipare) richiesti dallÕarticolo 74 del d.p.r. 309 del 1990.
11.2 La seconda censura affidata al medesimo motivo di ricorso è volta ad evidenziare una violazione della legge penale in relazione allÕutilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Invero, il ricorrente contesta la mancata declaratoria di illegittimitˆ, inammissibilitˆ e inutilizzabilitˆ nel processo delle intercettazioni poste a base della dichiarazione di responsabilitˆ stante la mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, del decreto autorizzativo delle intercettazioni nel presente procedimento.
11.3 Con il secondo e ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione allÕaffermazione di responsabilitˆ per i reati di cui ai capi 121, 164, 166, 168 dellÕimputazione ed alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti a lui addebitati ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonchŽ vizio di motivazione. La corte territoriale, nel caso in esame, non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed avrebbe reso una motivazione illogica e/o contraddittoria laddove non abbia riconosciuto lÕirrilevanza penale del consumo e dellÕacquisto per uso personale.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕannullamento della sentenza senza rinvio limitatamente ai reati estinti per prescrizione sulla base della norma più favorevole individuata nelle disposizioni antecedenti alla legge n. 251 del 2005 e la dichiarazione di inammissibilitˆ dei ricorsi.
Va dapprima scrutinato il motivo con il quale i ricorrenti COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME eccepiscono la prescrizione dei reati per i quali hanno rispettivamente riportato condanna, in applicazione, secondo la prospettazione difensiva, delle disposizioni normative più favorevoli ante modifica ad opera della legge n. 251 del 2005 c.d. legge Cirielli.
La censura postula lÕindividuazione della disciplina della prescrizione da applicare al caso in esame tenuto conto che i reati sono tutti commessi negli anni 1998-1999 e che il reato associativo ha contestazione chiusa allÕagosto 1999 e che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 2 marzo 2018 (anzi il 7 marzo 2008).
1.1 Si osserva che, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, l’individuazione del regime di maggior favore per il reo, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., deve essere operata in concreto, caso per caso e reato per reato, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo (Sez. 3, n. 23904 del 13/03/2014, COGNOME, Rv. 259377 – 01); in particolare, laddove la successione di leggi penali abbia ad oggetto l’istituto della prescrizione, deve aversi riguardo non al solo tempo necessario a prescrivere, ma all’intera disciplina, cos’ da verificare, nel caso concreto, quale sia quella più favorevole, ossia quella dalla cui applicazione discendono conseguenze più vantaggiose per l’imputato, fermo restando che alla singola fattispecie andrˆ applicata interamente o l’una o l’altra disciplina senza alcuna possibilitˆ di commistione.
Occorre ancora, preliminarmente, premettere che nellÕindividuazione della disciplina più favorevole agli imputati, tra quella di cui alla legge n. 251 del 2005 e quella antecedente, deve essere considerato che il procedimento di primo grado era ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, essendo la sentenza emessa in data 2 marzo 2018 (7 marzo 2008) e quindi non trova applicazione lo sbarramento di cui allÕart. 10 disp att. della legge Cirielli, fermo restando che alla singola fattispecie andrˆ applicata interamente o l’una o l’altra disciplina senza alcuna possibilitˆ di commistione.
Giova ulteriormente premettere che il regime prescrizionale previsto dalla disciplina antecedente alla legge n. 251 del 2005, al contrario di quella successiva, attribuiva rilievo, ai fine della determinazione del tempo a prescriver, anche alle
attenuanti sia pure in misura pari alla diminuzione minima di pena prevista per ciascuna di esse.
1.2 Tanto premesso, ai fini dellÕindividuazione del termine di prescrizione del delitto di cui allÕart. 74 del d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 1 dellÕimputazione, è necessario assumere come termine di riferimento per il calcolo della prescrizione, in assenza di un limite massimo, la pena di anni ventiquattro ai sensi dellÕart. 157 comma 1 cod.pen., elevato a trenta anni ai sensi dellÕart. 160 cod.pen. nella formulazione ante legge Cirielli.
LÕart. 157 comma 2 e 3 cod.pen. nel testo anteriore alla legge n. 251 del 2005, disponeva, poi, che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.
1.3. Nel caso di specie, considerato che al capo 1 dellÕimputazione è contestato un’ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che si estende dal marzo allÕagosto del 1999 e che a tutti gli imputati erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sullÕaggravante, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella previgente a quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. “ex-CirielliÓ).
1.4. Invero, mentre applicando la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, ai sensi dellÕarticolo 157, comma 2 c.p. , per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante, da cui il termine massimo di prescrizione in anni trenta; in base alla disciplina previgente, per determinare il tempo necessario a prescrivere i reati, si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti sicchè (vedi infra) il termine è pari a ventidue anni e mesi sei.
Dunque, il termine massimo di prescrizione di trenta anni, in base alla disciplina introdotta dalla legge ex Cirelli (non trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017) rimane invariato nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente.
In base alla disciplina previgente, invece, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza comporta che si debba tenere conto della
riduzione, sebbene nel minimo, che ÒabbassaÓ il limite massimo di pena su cui parametrare il computo della prescrizione (ai 24 anni è necessario sottrarre un giorno) che comporta lÕapplicazione dello scaglione inferiore in forza del quale, ai sensi del comma 1, nr. 2, dell’art. 157 c.p., i reati puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni e inferiore a ventiquattro anni, la prescrizione matura nel termine di anni quindici. Se al termine di quindici anni, cos’ individuato, si aggiunge lÕaumento della metˆ, proroga massima allora consentita, si giunge ad anni ventidue e mesi sei.
1.5. In conclusione, nel caso di specie la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005, applicabile al caso in esame in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciate in data successiva allÕentrata in vigore della legge Cirielli, nel marzo 2018.
Pertanto, il termine di ventidue anni e sei mesi, tenendo conto del complessivo periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari a giorni 365, è maturato in data 01/08/2022, anteriormente alla pronuncia della Corte di Appello.
1.6. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al delitto di cui allÕart. 73 d.p.r. 309 del 1990 di cui ai capi 38), 40), 121), 148), 158), 171), 173), 175), 177), 179), rispettivamente contestati ai ricorrenti che hanno eccepito la prescrizione.
Invero, anche in tal caso la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005. Si giunge a tale conclusione, confrontando la prescrizione massimo cui si perviene applicando la disciplina introdotta dalla legge 251 del 2005 e quella previgente.
Il reato di cui allÕart. 73, comma 1 del d.p.r. 309 del 1990 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Ci˜ posto, in base alla disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, in forza della quale al termine di 20 anni occorre aggiungere lÕaumento di un quarto per gli atti interruttivi il termine di prescrizione massima è da individuarsi in 25 anni. Mentre, applicando la disciplina previgente ed in particolare lÕarticolo 157, comma 1 n. 2 che individua il termine di prescrizione in quindici anni per i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni e inferiore a ventiquattro anni, ed aggiungendo lÕaumento della metˆ quale proroga massima allora consentita, si individua quale termine di prescrizione massima ventidue anni e sei mesi.
Tale termine di prescrizione non muta anche qualora si consideri la contestazione come elevata in taluni dei capi di imputazione ai sensi dellÕart. 73 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente (vedi supra par. 1.3.).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione di anni quindici, aumentato della metˆ per la proroga massima in applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dalla legge n. 5 dicembre 2005 n. 251, più favorevole, e computando i giorni di sospensione
pari a 365 giorni, è maturato rispettivamente in data 24.12.2022; 6.1.2023; 2.12.2022; 10.10.2022; 1.10.2022; 28.12.2022; 2.1.2023; 8.1.2023; 22.1.2023 e comunque, per tutti, prima della pronuncia di appello. Pertanto, va dichiarata l’estinzione dei reati sub capi 1), 38), 40), 121), 148), 158), 171), 173), 175), 177), 179).
1.7. Va, a questo punto, rammentato che, come affermato dalle Sezioni Unite COGNOME, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266819 Ð 01). Di conseguenza, i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME non sono inammissibili e pertanto va rilevata la prescrizione dei reati a loro rispettivamente ascritti maturata in epoca precedente alla sentenza e non dichiarata. Alla medesima conclusione non pu˜ addivenirsi con riguardo ai ricorrenti che non hanno dedotto il motivo sulla prescrizione del reato in presenza di un ricorso inammissibile che preclude il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimitˆ, non essendo sufficiente la mera richiesta svolta in sede di conclusioni in udienza (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME Rv. 266818 Ð 01).
Segnatamente, quanto alla posizione di NOME NOMECOGNOME egli è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1, quale partecipe dellÕassociazione di cui allÕ art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonchŽ dei singoli reati fine di cui allÕart. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179.
I termini di prescrizione dei reati, secondo quanto sopra detto, in applicazione delle disposizioni previgenti, pari a ventidue anni e sei mesi, e tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione disposta in primo e secondo grado per 365 giorni, sono decorsi in epoca precedente alla sentenza di appello (al più tardi marzo 2023).
PoichŽ, come affermato dalle Sezioni Unite COGNOME, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266819 Ð 01), la sentenza va annulla senza rinvio nei confronti di NOME NOME per essere i reati estinti per prescrizione. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME egli è stato condannato per il reato di cui allÕart. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 121, commesso il 02/06/1999.
Tenuto conto dei termini di prescrizione pari ad anni ventidue e sei mesi, oltre alla sospensione del corso della prescrizione pari a giorni 365, la prescrizione è maturata in data 2/12/2022, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Anche nei confronti di NOME COGNOME la sentenza va annulla senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME egli è stato condannato per il per il reato di cui allÕart. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 148, in esso assorbiti i capi 151 e 153, del proc. pen. 7170/2004 r.g.n.r., riunito, commesso il 14/07/1999.
Tenuto conto dei termini di prescrizione pari ad anni ventidue e sei mesi, oltre alla sospensione del corso della prescrizione pari a giorni 365, la prescrizione è maturata in data 14/01/2023, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Anche nei confronti di NOME COGNOME la sentenza va annulla senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in relazione ai reati suddetti perchŽ estinti per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Cfr. Sez.6 n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955).
La declaratoria di prescrizione dei reati comporta la valutazione dellÕeffetto estensivo a favore dei concorrenti, ai sensi dellÕart. 587 cod.proc.pen. nel reato dichiarato prescritto, trattandosi di motivi non esclusivamente personali.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimitˆ ha avuto modo di chiarite che Çl’inammissibilitˆ dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente, purchŽ di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentementeÈ (Sez. 2, n. 819 del 21/11/2019, COGNOME, Rv. 277814 Ð 02; Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 Ð 02). Ed ancora, l’estensione, all’imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (Sez. 2 n. 22903 del 01/02/2023, COGNOME, Rv. 284727 Ð 05).
Fatta questa premessa, osserva la Corte che opera lÕeffetto estensivo della declaratoria di prescrizione del reato associativo di cui al capo 1 nei confronti di tutti i concorrenti nel reato stesso, attesa la natura concorsuale necessaria nel reato associativo e della natura non strettamente personale del motivo.
In applicazione dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione di NOME NOMECOGNOME va pertanto dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1 nei confronti di NOME NOME, COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME
LÕeffetto estensivo opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel reato di cui allÕart. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi di imputazione 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179, 121.
Va, dunque, dichiarata la prescrizione nei confronti di NOME NOME in relazione ai reati di cui ai capi 38, 121, 171, 173, 175, 179, mentre la corte territoriale dovrˆ valutare lÕeventuale effetto estensivo della dichiarata prescrizione del reato di cui al capo 148) contestato al Major, non potendo stabile questa Corte di legittimitˆ lÕidentitˆ del fatto tenuto conto delle diverse numerazioni dei procedimenti penali riuniti.
In virtù dellÕeffetto estensivo va dichiarata la prescrizione dei reati nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui al capo 179; nei confronti di NOME in relazione al reato di cui al capo 121.
Occorre, ora, passare alla disamina dei ricorsi degli imputati che non hanno dedotto, con i motivi di ricorso per cassazione, la prescrizione dei reati, tenuto conto che l’inammissibilitˆ del ricorso per cassazione preclude la possibilitˆ di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nŽ eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818 Ð 01) mentre, qualora i motivi di ricorso non siano manifestamente infondati e/o fondati, la prescrizione dei reati deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione perchŽ tutti i reati sono prescritti alla data odierna.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a due motivi di ricorso diretti a censurare unicamente la condanna per il reato associativo di cui al capo 1 per il quale, in ragione dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione di NOME NOME, va dichiarata la prescrizione anche nei suoi confronti.
Il ricorrente non ha devoluto motivi in ordine alla condanna per i reati di cui allÕart. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi di imputazione 137, 146 e 149, reati rispetto ai quali, in assenza di impugnazione, si è formato il giudicato parziale.
Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, in applicazione dellÕeffetto estensivo, in relazione al reato di cui al capo 1 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi 137, 146 e 149 ad altra Sezione della Corte dÕappello di Catania.
Alla stessa conclusione si perviene nei confronti di COGNOME Tommaso il cui ricorso censurata lÕaffermazione di responsabilitˆ per il reato di cui al capo 1 per il quale, in ragione dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione di COGNOME NOME, va dichiarata la prescrizione anche nei suoi confronti.
Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, in applicazione dellÕeffetto estensivo, in relazione al reato di cui al capo 1 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi 142, 149, 157 ad altra sezione della Corte dÕappello di Catania.
NOME NOME deduce due motivi processuali che risultano manifestamente infondati.
é inammissibile, perchŽ privo di confronto specifico e comunque manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullitˆ del verbale di udienza del 7 marzo 2018, ai sensi degli artt. 142 cod.proc.pen. e di tutti gli atti conseguenti per violazione degli art. 142, 178,523 cod.proc.pen.
Evidenzia la difesa che il verbale del 7 marzo 2018, redatto in forma riassuntiva, a differenza di quello redatto in forma stenotipica, non contiene la motivazione dellÕordinanza con cui il tribunale, dopo aver chiuso il dibattimento ed essersi ritirato in camera di consiglio per la delibera della sentenza, ha disposto lÕacquisizione dei decreti di proroga delle intercettazioni, nonchŽ la presenza del difensore dopo lÕacquisizione.
Va dato atto che in caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest’ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile (Sez. 1, n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715 Ð 01) e che, nel caso in esame, deve farsi riferimento, ai fini dello scrutinio del motivo, al verbale redatto in forma stenotipica in quanto la trascrizione è completa e intellegibile.
Ebbene dalla lettura del verbale stenotipico a cui si deve fare riferimento per le ragioni sopra esposte, risulta chiaramente che il Tribunale, ai sensi dellÕart. 525 cod.proc.pen., aveva sospeso la deliberazione della sentenza per lÕacquisizione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, decreti immediatamente prodotti dal P.M. Si evince chiaramente anche il contenuto dellÕordinanza di sospensione e acquisizione dei decreti di proroga (cfr. pag. 5 della trascrizione) e che successivamente lÕudienza è stata ripresa alla presenza di tutte le parti, assente lÕavv. Catania che è stata sostituita ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. dallÕavv. Lo Giudice (cfr. pag. 5 della trascrizione), parti che
hanno nuovamente concluso e poi è stata deliberata la sentenza dando lettura del dispositivo.
Il secondo motivo di ricorso risulta anchÕesso manifestamente infondato e comunque generico.
La censura di Òviolazione di legge e difetto di motivazione violazione degli artt. 266 e 270 cod.proc.pen.Ó mancanza dei decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, non si confronta con la decisione impugnata e con lÕanaloga questione che era stata sollevata in grado di appello e disattesa dalla corte territoriale con motivazione congrua e corretta in diritto.
Ed invero, la questione indicata in rubrica quale Òviolazione di legge per mancanza di decreti di intercettazioneÓ va scrutinata tenendo conto delle argomentazioni svolte e di quelle giˆ proposte ai giudici del merito e da quei giudici disattese. La difesa aveva,infatti, devoluto la diversa questione dellÕutilizzazione delle intercettazioni in diverso procedimento ex art. 270 cod.proc.pen., a cui la corte territoriale ha risposto a pag. 63 e ss. Ora la censura come riproposta va decisa tenuto conto del motivo come sviluppato nel corpo dello stesso.
Infatti, la questione di violazione dellÕart. 270 cod.proc.pen. era stata sollevata sullÕerroneo presupposto che lÕintercettazione utilizzata (utenza fissa allÕinterno dellÕesercizio commerciale Esagono) fosse stata autorizzata in un diverso procedimento.
Nel dare risposta alla censura, la corte territoriale ha rilevato come il procedimento in oggetto traeva origine dal procedimento iscritto presso il tribunale di Caltagirone di cui, quello in oggetto, costituisce il naturale sviluppo.
Il procedimento era originariamente iscritto presso la Procura di Caltagirone a carico di numerosi soggetti, tra cui anche NOME NOME Paolo, per il reato di cui all’articolo 73, nell’ambito del quale veniva disposta l’intercettazione dell’utenza fissa installata all’interno dell’orario ristorante l’Esagono, intestata al NOME e in uso a NOME NOME, ma allorquando veniva a profilarsi un’ipotesi associativa dell’art. 74 d.P.R. 309/90, gli atti venivano trasmessi per competenza alla direzione distrettuale antimafia di Catania, ove il fascicolo prendeva un numero di iscrizione diverso e successivamente veniva operato lo stralcio parziale da cui originava l’odierno processo. Da cui la conclusione secondo cui i procedimenti successivamente iscritti alla DDA di Catania, a seguito della trasmissione degli atti, essendo emersi indizi del reato associativo, rappresentano pertanto uno sviluppo dell’originario procedimento nei quali era stata autorizzata l’intercettazione in questione, potendo al più ritenersi procedimenti soggettivamente oggettivamente connessi da cui l’utilizzabilitˆ dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell’articolo 270 cod.proc.pen. Rilevava, infine, la Corte territoriale che su disposizione del tribunale erano stati prodotti dal PM i decreti di autorizzazione nonchŽ le proroghe degli stessi.
Ma non solo, il motivo di ricorso è anche privo di specificitˆ.
In tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimitˆ venga eccepita l’inutilizzabilitˆ dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilitˆ del motivo per genericitˆ, indicare specificamente l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l’omissione di tali indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell’interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 Ð 02; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, COGNOME Rv. 266774 Ð 01).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto allÕonere di indicare gli elementi desumibili dalle conversazioni inutilizzabili e la loro rilevanza nella affermazione della responsabilitˆ in un contesto nel quale, come si legge a pag. 65 della sentenza impugnata, la corte territoriale aveva giˆ rilevato la genericitˆ delle doglianze devoluta nei motivi di appello.
Il ricorso di NOME NOME è inammissibile.
L’inammissibilitˆ dell’impugnazione non impedisce, tuttavia, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione opera anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall’imputato validamente ricorrente, purchŽ di natura non esclusivamente personale.
In virtù dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione dei coimputati COGNOME COGNOME la sentenza va annullata senza rinvio per i capi 1 – 38, 121, 171, 173, 175, 179 perchŽ estinti per prescrizione (vedi supra par. 4) e lÕannullamento va poi disposto con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 101,150, 151, 152,155,158,162,169,181,183,185, 187,189,191 e 193, reati per i quali, in presenza di ricorso inammissibile che non consente lÕistaurazione di un valido rapporto processuale, non è possibile il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimitˆ. Conclusivamente la sentenza va annullata senza rinvio, per lÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione, limitatamente ai capi 1, 38, 121, 171, 173, 175, 179 per essere i reati estinti per prescrizione, e con rinvio per il trattamento sanzionatorio per i capi 101,150, 151, 152,155,158,162,169,181,183,185, 187,189,191 e 193. Nel resto il ricorso è inammissibile.
9. Il ricorso di Palermo Massimo è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso, di identico contenuto di quelli oggetto del ricorso di Filia NOMECOGNOME sono inammissibili per le ragioni sopra esposte.
Il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ in relazione al capo 162.
LÕaffermazione della responsabilitˆ, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un solido quadro probatorio delineato dal giudice territoriale a pag. 78-79 e
85. Nel corso dei contatti telefonici intercorsi in vista dell’incontro per la consegna della cocaina che si concretizzava in Giuliano, in data 21 agosto 1999, era registrata la conversazione numero 03 405 da cui si evinceva che il ricorrente aveva coadiuvato NOME COGNOME nella trasferta in Campania e si comprendeva che egli aveva iniziato a fare strada fermandosi a 100 km più a sud ove, come d’intesa, stava attendendo l’arrivo di NOME il quale nel frattempo si era attivato per iincontrarsi con il corriere.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente richiede una diversa interpretazione del contenuto della conversazione, deducendo anche lÕassenza di indicazione della data del commesso reato, secondo lÕalternativa ricostruzione secondo cui il Palermo si trovava in attesa del Filia a Sala Consilina senza essere a conoscenza del programma del viaggio finalizzato a reperire la cocaina, versione alternativa peraltro smentita dalla sentenza impugnata sempre nelle pag. 78-79 e 85, che non è ammissibile nel giudizio di legittimitˆ.
Il ricorso di Palermo Massimo va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
10. Il ricorso di COGNOME NOME che deduce la mancanza e/o lÕillogicitˆ della motivazione sullÕaffermazione della responsabilitˆ penale per il capo 158 e il ruolo di intermediario è manifestamente infondato.
La motivazione della corte territoriale è tuttÕaltro che mancante e lÕaffermazione della responsabilitˆ è logicamente motivata sulla scorta del compendio probatorio non qui diversamente valutabile.
In particolare, la corte territoriale, in continuitˆ con i giudici di primo grado, ha compiutamente adempiuto allÕonere di motivazione in presenza di prova derivante dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, e ha argomentato, con motivazione logica e congrua, la partecipazione, quale intermediario, nella fornitura di grammi 200 di cocaina acquistata dal fornitore romano La COGNOME, come indicato nel capo di imputazione 158.
A pagg. 120-121, i giudici territoriali hanno rilevato come dal contenuto delle conversazioni intercettate era stato dimostrato come la trattativa finalizzata all’acquisto di 200 grammi di cocaina presso un fornitore di Roma, procurato al Filia da NOME COGNOME, si era perfezionata grazie alla costante intermediazione del predetto COGNOME il quale, dopo aver individuato il fornitore nella persona di NOME COGNOME, aveva seguito caldeggiato tutte le fasi della compravendita conclusasi con lÕarrivo a Roma di NOME COGNOME per saggiare la qualitˆ e concludere definitivamente l’affare e organizzare il trasporto alla volta di Grammichele. La motivazione non solo non è mancante, ma è altres’ congrua e non manifestamente illogica.
Il ricorso di COGNOME NOME va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
11. Il ricorso di NOME COGNOME che deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ concorsuale per il capo 158, non è manifestamente infondato situazione che impone il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimitˆ.
La sentenza impugnata, dopo avere esposto le ragioni per lÕassoluzione del predetto dal reato associativo per non avere commesso il fatto e dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 107, riqualificato il fatto ai sensi dellÕart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ha esposto una sufficiente e adeguata motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente nellÕacquisito di grammi 200 di cocaina, grazie allÕintermediazione del RAGIONE_SOCIALE, dal fornitore romano di cui al capo 158. Segnatamente non ha congruamente risposto in merito al contributo agevolativo del Cannilla che si era recato a Roma unitamente al Filia per completare lÕacquisito dal fornitore romano reperito dal Saporito. La motivazione della sentenza impugnata a pag. 76 e 77 e 110-111, è assertiva e apodittica sul ruolo del Cannilla.
La sentenza va annullata stante il rilevato vizio di motivazione, ma lÕannullamento va disposto senza rinvio per essere maturata la prescrizione del reato ad oggi. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
12. Il ricorso di NOME è inammissibile perchŽ generico.
Il ricorso che denuncia promiscuamente la violazione di legge e il vizio di motivazione senza ulteriore indicazione specifica, è generico perchŽ privo di confronto con le argomentazioni poste a base della condanna da parte dei giudici del merito con riguardo allÕaffermazione della responsabilitˆ per i capi 164 e 166 (per il 168 risulta essere stato assolto e non è stata applicata alcuna pena, mentre per il capo 1 e 121 va dichiarata la prescrizione per effetto estensivo dellÕimpugnazione).
Va rilevata, in primo luogo, lÕinammissibilitˆ della dedotta violazione di legge processuale di inutilizzabilitˆ delle intercettazioni telefoniche per mancanza dei decreti di autorizzazione, mancanza dei decreti autorizzativi come giˆ rilevata dal Tribunale del riesame. Il motivo, che viene proposto per la prima volta nel giudizio di legittimitˆ, non tiene conto della diversa fase e delle diverse norme processuali che regolano la fase cautelare e quella di merito nella quale, come risulta dalla sentenza impugnata, erano in atti i decreti autorizzativi e le proroghe (acquisite prima della deliberazione della sentenza).
Nel merito, il ricorso è privo affetto da genericitˆ intrinseca ed estrinseca in relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ per i capi 164 e 166, limitandosi a denunciare lÕassenza di prova dellÕapporto dellÕimputato a fronte di una congrua e per nulla illogica motivazione (cfr. pag. 132-134).
L’inammissibilitˆ dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di
gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione opera anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall’imputato validamente ricorrente, purchŽ di natura non esclusivamente personale.
In virtù dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione dei coimputati COGNOME COGNOME (vedi supra par. 4), lÕannullamento va disposto senza rinvio in relazione ai capi 1 e 121 e con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 164 e 166, in presenza di ricorso inammissibile che non consente lÕistaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimitˆ.
13. il ricorso di COGNOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dellÕart. 125 comma 3 cod.proc.pen. per nullitˆ della sentenza per omessa motivazione è generico in quanto si risolve nellÕenunciazione di principi di diritto in via del tutto astratta e senza confronto con la decisione impugnata che a pagg. 134 e 142-143 ha reso una motivazione tuttÕaffatto che assente e/o in violazione dellÕart. 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 ed è anche in parte versato in fatto lˆ dove richiede una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche indicate a pag. 139 della sentenza.
Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in relazione al capo 1, reato per il quale deve dichiararsi la prescrizione in virtù dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione del coimputato COGNOME (vedi infra).
Il terzo motivo di ricorso con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 150 e 181, e alla partecipazione del ricorrente quale corriere, è inammissibile in quanto diretto a richiedere una diversa valutazione delle prove e del contenuto delle conversazioni registrate sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno, con logica e congrua motivazione, argomentato la partecipazione del ricorrente nei reati di cui ai capo 150 a pag. 142 e 143, evidenziando, al proposito, che risulta che il ricorrente avesse assaggiato la droga.
In relazione allÕaffermazione della responsabilitˆ del ricorrente quale intermediario nel reato di cui al capo 181 è genericamente censurata e pertanto il motivo risulta inammissibile.
L’inammissibilitˆ dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione opera anche con riferimento all’imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall’imputato validamente ricorrente, purchŽ di natura non
esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente.
In virtù dellÕeffetto estensivo dellÕimpugnazione del coimputato COGNOME (vedi supra par. 4), lÕannullamento va disposto senza rinvio in relazione ai capi 1 e 179 e con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 150 e 181, in presenza di ricorso inammissibile che non consente lÕistaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimitˆ.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infine, ai sensi dellÕart. 130 cod.proc.pen., deve essere posto rimedio allÕerrore materiale contenuto nella sentenza-documento del Tribunale di Caltagirone lˆ dove è indicata la data di deliberazione della sentenza il 2 marzo 2008, mentre dal verbale in forma riassuntiva e quello stenotipico risulta che è stata deliberata il 7 marzo 2008, sicchè Questa Corte di legittimitˆ, non essendo inammissibili tutti i ricorsi, provvede alla correzione come da dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME perche’ i residui reati a loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio, per l’effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi 1 – 38 – 121 – 171 – 173 – 175 – 179 perche’ i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio, in ordine ai restanti reati, per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOMECOGNOME
Annulla senza rinvio, per l’effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 1 perchŽ estinto per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 137 -146 – 149 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Annulla senza rinvio, per l’effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 1 perchŽ estinto per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 142 -149 – 154 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME per il residuo reato di cui al capo 158, perche’ estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio, per l’effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 121 perchŽ estinti per prescrizione
e con rinvio in relazione ai capi 164 -166 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOMECOGNOME
Annulla senza rinvio, per l’effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME COGNOME limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 179 perchŽ estinti per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 150 -181 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME COGNOME Sandro.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto sulla sentenza-documento del tribunale di Caltagirone nel senso che, ove risulta indicata la data della deliberazione nel 2 marzo 2018,deve intendersi la data del 7 marzo 2018.
Manda alla cancelleria del tribunale di Caltagirone per le annotazioni sugli originali.
Cos’ è deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME