Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7803 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7803 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di: NOMECOGNOMENOME nato a MODUGNO il 21/10/1986 nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo qua disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scri concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari confermava la condanna di NOME COGNOME per i rea di minaccia grave e danneggiamento e dichiarava l’estinzione per decorso del termine prescrizione del reato di porto di oggetti atti ad offendere, consumato I’ll agosto
termine di prescrizione veniva calcolato senza computare il periodo di sospensione prev dalla I. n. 103 del 2017, c.d. “Orlando”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore genera , presso la Corte di appello di Bari, che deduceva che il tempo per la maturazion prescrizione del reato, previsto dall’art. 4, I. 110 del 1975 avrebbe dovuto essere ca valutando la sospensione prevista dalla legge c.d. “Orlando”, applicabile ai reati con dopo il 3 agosto 2017, fino all’entrata in vigore della legge c.d. “Cartabia”, ovvero 31 dicembre 2019.
Il Collegio rileva che, secondo l’informazione provvisoria n. 19/2024 diram dalla Suprema Corte all’esito dell’udienza del 12 dicembre 2024 (ric. PG vs. Polich di cui ancora non è stata pubblicata la sentenza, le Sezioni Unite penali affermato che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si appl la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, mentre per i reati commessi a dal 10 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del
Dunque, nel caso in esame, poiché il reato è stato consumato 1’11 agosto 201 si applica il periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 nella massima di un anno e sei mesi (art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen., nel t previgente, secondo cui “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’art. 544 del codice di procedura penale peri! deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa i sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi”).
Nella fattispecie, tenuto conto di tale periodo, e rilevata l’assenza di alt di sospensione, il Collegio rileva che il termine di prescrizione – pur consid periodo di durata massima con riferimento agli eventi interruttivi (anni uno relazione al reato previsto dall’art. 4 della I. 110 del 1975 risulta spirato febbraio 2024, e dunque in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appel risalente al successivo 7 marzo 2024.
La Corte di appello ha, pertanto, legittimamente dichiarato l’estinzione del di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975 per avvenuto decorso del termine massi prescrizione.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione anche il difensore ch deduceva:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di cred delle dichiarazioni ricognitive rese in occasione del riconoscimento fotografico: si ded che la persona offesa non avrebbe descritto l’autore dei reati contestati pri
riconoscimento; si contestava, inoltre, la mancanza di elementi esterni di conferma dichiarazioni accusatorie; si ribadiva, al riguardo, che la perquisizione ed il sequest stati effettuati diversi giorni dopo il fatto, sicché non avrebbero nessuna e confermativa.
Si tratta di una doglianza manifestamente infondata che invoca una nuova valutazio della credibilità delle dichiarazioni ricognitive, che, invece, risulta oggetto di persuasiva valutazione da parte di entrambi i giudici di merito.
In particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata la Corte di appello ha rilevat contrariamente a quanto dedotto, il dichiarante aveva descritto molto minuziosamente caratteristiche fisico-somatiche dell’aggressore ed aveva poi effettuato il riconosc “per immagini”.
Tali dichiarazioni, provenendo dalla persona offesa – e non da una persona accus di reato connesso o collegato – in assenza di intenti calunniatori ovvero di imprecis natura e misura tali da far dubitare dell’attendibilità del propalante, possono fondare la dichiarazione di responsabilità, anche se non confortate da riscontri este
3.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordin definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stata effettuata senza un pu riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
La doglianza non supera la soglia di ammissibilità.
Il Collegio ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito di un ampio margine di discrezionalità, che deve essere esercitato nel rispetto dei par previsti dall’art. 133 cod. pen.
Nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ris ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze proce come emerge dalla motivazione riportata a pag. 5 della sentenza impugnata, che giusti la determinazione della sanzione, facendo riferimento alla gravità dei reati e personalità dell’imputato.
3.3. Violazione di legge (artt. 62 -bis, 69, 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggrava quanto non sarebbe stato considerato che il ricorrente era incensurato e di giovane
La doglianza, ancora una volta, non supera la soglia di ammissibilità in quanto no confronta con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, che evide correttamente che la mancata esclusione della recidiva osta ad un bilanciamento di magg favore.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile ricorso di COGNOME condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 100 in favore del Cassa delle ammende
Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente