Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14223 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 05/09/1954
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27/9/2023, la Corte di appello di Catanzaro, confermò la sentenza in data 27/1/2020 del Tribunale di Castrovillari, che aveva ritenuto NOME responsabile dei reati lei scritti e l’aveva condannata, applicata la
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diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi quattro di arresto ed C 4000,00 di ammenda, con pena sospesa e non menzione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, COGNOME che, con unico motivo, denuncia la violazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. Deduce la difesa che il manufatto abusivo era stato sequestrato il 7/12/2017 per cui, considerando le sospensioni del decorso del termine di termine di prescrizione e gli atti interruttivi intervenuti, i reati si erano prescr 6/12/2022, ben prima, quindi, della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il sequestro da cui ha preso origine il procedimento risale al 6/12/2017.
Il tema proposto dal ricorso riguarda, quindi, la normativa applicabile con riferimento ai reati commessi nell’arco temporale che va dall’entrata in vigore della I. n. 103/2017, ossia il 3/8/2017, al 31/12/2019.
E’ noto che il contrasto giurisprudenziale venuto a formarsi è stato ormai superato dalla decisione delle Sezioni unite del 12/12/2024, di cui si conoscono a oggi solo le informazioni provvisorie, che hanno ritenuto che ai reati commessi nell’arco temporale in considerazione si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, che prevede che il decorso della prescrizione resti sospeso dal termine previsto dall’art. 544 del cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, e, poi, dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
La sentenza di primo grado venne emessa il 27/1/2020 e previde il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. Il termine di prescrizione risulta, pertanto, sospeso dal 27/4/2020 al 27/10/2021.
La sentenza di appello fu emessa il 27/9/2023 e previde il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine di prescrizione risulta quind sospeso dal 27/12/2023 a oggi.
E’, quindi, evidente che i reati non risultano prescritti, risultando il relat termine decorso nella misura di anni 4, mesi 6 e giorni 21.
Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 19/3/2025