Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12242 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BONO il 19/04/1967 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato udito il difensore. E presente l’Avvocato COGNOME del foro di NUORO difensore di COGNOME il quale rileva che nella sentenza impugnata la Corte d’Appello ha dichiarato erroneamente la prescrizione di 4 anni invece di 5 anni, espone e argomenta i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 febbraio 2024, la Corte di appello di Cagliari rSez. distaccata di Sassari, su impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in riforma della sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva assolto il COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186 bis, comma 3 e 186, comma 2,Iett. c) ‘od. Strada, per essersi posto, in qualità di conducente professionale, alla guida dello scuolabus Mercedes 709D (tg. CODICE_FISCALE), intestato al Comune di Pattada, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con un tasso alcolico rilevato pari a 2,6 g/I. In Pattada 11 febbraio 2019.
Ad avviso della Corte di appello, l’impugnazione del P.G. doveva ritenersi fondata nel merito, posto che la motivazione addotta dal Tribunale non era convincente. Secondo il Tribunale, il COGNOME non era stato trovato alla guida dello scuolabus, ma in sosta davanti alla scuola alle ore 13,10, mentre l’avvio del viaggio sarebbe dovuto avvenire solo alle 13,40. Il teste COGNOME aveva confermato che il COGNOME non intendeva mettersi alla guida del predetto mezzo e di averlo accompagnato in quel luogo perché avrebbe dovuto contattare il proprio datore di lavoro per farsi sostituire e trovare il cellulare che credeva di aver scordato nella propria autovettura.
La Corte territoriale ha rilevato la sussistenza della condotta contestata, alla luce della condivisibile rilettura di taluni aspetti ricostruttivi della vicenda, che comportavano valutazione delle prove dichiarative. Infatti, era pacifico ed incontroverso che l’imputato nell’occorso manifestMEi tipici elementi sintomatici dello stato di ebbrezza alcolica, come poi constatato anche dall’esito dell’alcoltest che aveva attestato un tasso del 2,6%. I Carabinieri, allertati dalla centrale operativa, avevano trovato il COGNOME seduto sul posto di guida dello scuolabus, dove lo stesso era stato in precedenza condotto, con le chiavi inserite e quindi lo stesso non era intento a cercare il proprio cellulare, né aveva avvisato il Dirigente scolastico del suo affermato malessere, con la necessità di essere sostituito, come affermato dall’imputato e confermato dal teste COGNOME
Tale convincimento dimostrava l’assenza di elementi di immediata constatazione della innocenza dell’imputato, con la conseguenza che andavano applicati i principi espressi da Sez.U. COGNOME n. 35490 del 2009, COGNOME Sez.U. n. 28594 del 27 aprile 2017, dovendosi pronunciare, ai sensi dell’art. 129, secondo comma/ cod.proc.pen. ideclaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, commesso il 10 febbraio 2019, ed essendo decorso il termine quadriennale di prescrizione, prolungabile sino ad un quarto ed essendo stato lo stesso termine interrotto dal solo decreto di citazione in giudizio del 7 gennaio 2020, trattandosi di sentenza di assoluzione ed in assenza di sospensioni.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 57 e 160) sostanziale, avendo la Corte rilevato la prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello, considerando erroneamente quale data del commesso reato il primo febbraio e non l’11 febbraio 2019. Inoltre, anche il decreto di citazione in giudizio in appello (datato 13 novembre 2023) era atto da considerarsi interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che alla data di pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 7 febbraio 2024, la prescrizione non era maturata perché la stessa sarebbe decorsa il successivo 11 febbraio 2024.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 603 e 195 cod.proc.pen e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di fondatezza della impugnazione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, contenente un sostanziale giudizio di responsabilità, tanto da trasmettere gli atti al competente Ufficio Territoriale del Governo per gli adempimenti di competenza. L’accertamento, tuttavia, era stato effettuato senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’esame delle persone che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, Akl caso di specie, tale rinnovazione avrebbe dovuto richiedere l’audizione come teste di NOME COGNOME espressamente richiesta dal Procuratore generale, in quanto lo stesso aveva reso alla Centrale operativa informazioni sullo stato dell’imputato prima dell’intervento degli operatori.
La Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto, in via preliminare, rinviarsi la trattazione in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino in ordine alla applicabilità della
sospensione della prescrizione, ai sensi delle previsioni della legge n. 103 del 2017, e in subordine che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo inerisce a tema devoluto alle SS.UU. udienza 12 dicembre 2024, in quanto l’esito del giudizio varia a seconda che si ritenga corretta la affermazione di estinzione del reato, come richiede il primo motivo, oppure no.
Come osservato anche dal Sostituto Procuratore generale, il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre 2020, per cui questa Sezione ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21-05-2024, COGNOME, n. mass; Sez. 4 n. 2:0764 del 29-02-2024, COGNOME, n. mass; Sez. 1, n. 23526 del 20-02-2024, COGNOME, n. mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29-09-2023, dep. 2024, COGNOME Rv. 285724 -01; Sez. 4, n. 39170 del 28-062023, COGNOME).
Con il passaggio alla disciplina di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (che aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020) non si è infatti verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Un fenomeno di successionCdi leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla successiva abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen., e alla contestuale introduzione dell’art. 161-bis cod. pena (legge 27 settembre 2021 n. 134), che fa cessare il corso della prescrizione i l, definitivamente con la pronuncia della sentenza di primoyéU introduce l’istituto della improcedibilità. In questa prospettiva, il regime della prescrizione, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve certamente ritenersi più favorevole rispetto ai successivi, prevedendo comunque il suo decorso dopo la sentenza di primo grado, sebbene allo spirare del periodo di sospensione. Pertanto, deve trovare applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della
motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. Tale impostazione, seguita dalla giurisprudenza di questa sezione / ha peraltro trovato conferma nella pronuncia delle S.U. (informazione provvisoria n.19/2024 del 12 dicembre 2024) la quale ha riconosciuto la vigenza, alla data di commissione del reato, della disciplina sulla prescrizione introdotta dalla Legge Orlando (n.103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019), che prevede la sospensione del termine di decorrenza della prescrizione dalla data del termine previsto per il deposito della sentenza del primo grado fino alla data di pronuncia della decisione del grado successivo (fino alla concorrenza di un anno e mesi sei di sospensione).
3. Va peraltro osservato che, se è vero che bisogna fare riferimento alle modifiche normative introdotte dalla legge Orlando alla disciplina dell’art.159 comma 2 cod.pen., è anche vero che l’art.11 lett.b) della L. 23/06/2017 n.103 espressamente prevedeva “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’ articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall’ articolo 544 del codice di procedura penale n per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Evidente pertanto il riferimento al fatto che la sospensione opera soltanto in relazione alle sentenze di condanna e non già, come nel procedimento a carico del COGNOME in cui era stata pronunciata sentenza assolutoria con la conseguenza che, nel caso in specie i non trova applicazione la sospensione del termine introdotto dalla legge Orlando.
3.1. D’altro canto, fondato risulta il motivo di impugnazione laddove assume che, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine necessario a prescrivere il reato di guida in stato di ebbrezza (anni cinque per le contravvenzioni comprensivo delle interruzioni ex artt.157 e 161 comma 2 cod.proc.pen.) non era ancora spirato, in quanto la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il reato si era perfezionato in data 1 febbraio 2019, mentre dagli atti processuali e in particolare dallo stesso testo della sentenza impugnata, la condotta risulta commessa in data 11
febbraio 2019 e pertanto alla data della pronuncia della sentenza in appello (7 febbraio 2024) il termine quinquennale non era ancora spirato.
Peraltro il termine è venuto a scadenza in data immediatamente successiva a quella della pronuncia della sentenza e, quindi, al momento della presentazione del ricorso per Cassazione il reato era estinto per prescrizione; la relativa causa di non punibilità va pertanto rilevata anche Officiosamente da questa Corte, dovendosi dare precedenza alla immediata declaratoria della causa di non punibilità, che rientra nelle attribuzioni del giudice di legittimità ai sensi dell’art.609 1 comma 2 ; cod.proc.pen., una volta riconosciuta la rituale instaurazione del rapporto processuale, piuttosto che agli eventuali approfondimenti istruttori, che si imporrebbero a seguito dell’eventuale accoglimento del secondo motivo di ricorso, il quale assume inosservanze di norme processuali che imporrebbero la rinnovazione parziale dell’istruttoria da parte del giudice del rinvio (sez.U, n.17179 del 27/02/2002, Conti, Rv.221403-01; sez.6, n.21459 del 26/03/2008, COGNOME, Rv.240066; sez.2, n.1259 del 26/10/2022, COGNOME, Rv.284300-01).
4.1 Conclusivamente va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione sopravvenuta alla data di pronuncia della sentenza nel grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025.