Prescrizione del Reato: La Cassazione Annulla la Condanna per Decorrenza dei Termini
L’istituto della prescrizione del reato rappresenta un pilastro del nostro ordinamento giuridico, garantendo la certezza del diritto e l’impossibilità di perseguire un illecito dopo un lungo lasso di tempo. Con la sentenza n. 27256 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce la centralità di questo principio, annullando una condanna nonostante la presenza di aggravanti come la recidiva. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) commesso il 1° settembre 2012. L’imputato, dopo essere stato condannato nei primi gradi di giudizio, presentava ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Bari il 17 agosto 2023.
Tra i vari motivi di ricorso, uno in particolare si è rivelato decisivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. La difesa sosteneva che, nonostante le sospensioni processuali e la contestata recidiva, il tempo massimo previsto dalla legge per giudicare il fatto fosse ormai trascorso.
La Decisione della Corte sulla Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo il motivo relativo alla prescrizione fondato e assorbente rispetto a tutti gli altri. I giudici hanno proceduto a un calcolo puntuale dei termini, prendendo in considerazione tutti gli elementi del caso.
Hanno considerato il tempo base di prescrizione per il reato contestato, l’aumento dovuto alla recidiva qualificata (ex art. 99, comma 4, c.p.) e i periodi di sospensione accumulati durante il primo grado di giudizio, pari a un anno, un mese e ventisei giorni.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha effettuato un calcolo matematico inoppugnabile. Partendo dalla data di consumazione del reato (1° settembre 2012), e sommando tutti i periodi rilevanti (termine base, aumenti per recidiva e periodi di sospensione), è emerso che il termine massimo di prescrizione era maturato il 27 ottobre 2023.
Questa data è successiva alla decisione della Corte d’Appello (17 agosto 2023), ma anteriore alla celebrazione dell’udienza in Cassazione (7 giugno 2024). Di conseguenza, al momento del giudizio di legittimità, il reato era già estinto. Per questo motivo, la Corte ha pronunciato una sentenza di annullamento senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato e chiudendo definitivamente il procedimento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: la prescrizione del reato opera come una garanzia per il cittadino contro la pendenza indefinita di un procedimento penale. Anche in presenza di fattori che allungano i tempi, come la recidiva, esiste un limite temporale invalicabile. La decisione dimostra l’importanza di un attento monitoraggio dei termini processuali da parte della difesa, poiché può portare all’estinzione del procedimento anche nelle fasi più avanzate. Per il sistema giudiziario, rappresenta un costante monito sull’importanza di celebrare i processi in tempi ragionevoli per evitare che la pretesa punitiva dello Stato si estingua per il solo decorso del tempo.
Quando si estingue un reato per prescrizione?
Un reato si estingue per prescrizione quando è trascorso il tempo massimo stabilito dalla legge per perseguirlo, calcolato a partire dalla data di commissione del fatto, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione e interruzione.
La recidiva impedisce la prescrizione del reato?
No, la recidiva non impedisce la prescrizione, ma può comportare un aumento del tempo necessario perché essa si compia. Tuttavia, anche in questo caso, esiste un termine massimo che non può essere superato.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio’ per prescrizione?
Significa che la Corte di Cassazione, accertata l’estinzione del reato per prescrizione, annulla la sentenza di condanna precedente e chiude definitivamente il processo, senza necessità di un nuovo giudizio presso una corte inferiore.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANTATORE NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Ritenuto in fatto e diritto
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che dei quattro motivi di ricorso, il primo, dal chiaro portato assorbente, non ritenersi manifestamente infondato;
ritenuto che anche a considerare la recidiva contestata ex art 99, comma 4, cp e i period di sospensione maturati in primo grado (per un anno, 1 mese e 26 giorni), alla luce del dat edittale previsto per il reato contestato e ritenuto ( 348 cp) e del momento di consumazio accertato in atti in termini non doversi dall’imputazione ( 1 settembre 2012), il reato si è e per prescrizione maturata ( 27 ottobre 2023) dopo la decisione gravata ( 17 agosto 2023);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso in data 7 giugno 2024.