Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25048 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Bari che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di
Foggia ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale in ordine all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, è fondato in quanto la corte territoriale, nel corpo della motivazione resa, ha dato rilievo anche
alla mancata esibizione da parte dell’imputato di documentazione utile all’identificazione dello stesso e alla regolarità del soggiorno nel territorio nazionale
senza confrontarsi con la produzione di atti, allegati dalla difesa con memoria del 28
giugno 2024, attestanti la regolarizzazione della posizione del NOME;
Considerato, tuttavia, che, tenuto conto dell’epoca del commesso reato, risalente al 17 agosto 2017, risulta decorso il termine di prescrizione e che non si ravvisano
ragioni per l’immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 04 giugno 2025.