Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ATESSA il DATA_NASCITA NOME NOME a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il PG chiede COGNOME: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. Per COGNOME: inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO Il difensore chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 3 marzo 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Lanciano il 17 luglio 2020 a NOME COGNOME alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa e NOME COGNOME alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione ed C 5.000 di multa per i delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificata l’originaria imputazione ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1. NOME COGNOME è stato condanNOME per il delitto di cui al capo Z3), limitatamente alle cessioni a NOME COGNOME di circa venti dosi di hashish, al prezzo di C 50 ciascuna (in Fossacesia, tra il dicembre 2013 e il dicembre 2015).
1.2. NOME COGNOME è stato condanNOME per il delitto di cui al capo O), per la detenzione, al fine di cederla a terzi, di 8 grammi di cocaina, ricevuti al prezzo di C 800 da NOME COGNOME (la cui posizione è stata separata) il 21 novembre 2015; tale sostanza stupefacente il 9 dicembre 2015 fu restituita da NOME COGNOME invenduta (in Rocca San Giovanni, il 21 novembre 2015).
1.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
Con il ricorso di NOME COGNOME si propongono 3 motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. g), n. 3), d.lgs. n. 150 del 2022. Il decreto del 31 gennaio 2023 di citazione dell’imputato a comparire all’udienza del 3 marzo 2023 dinanzi alla Corte di appello sarebbe stato notificato il 31 gennaio 2023 al difensore e il 4 febbraio 2023 all’imputato, senza rispettare il termine di 40 giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Il difensore dell’imputato avrebbe eccepito la nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. del decreto in sede di conclusioni scritte depositate il 25 febbraio 2023, nei termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. Non sarebbe corretta l’interpretazione, indicata in sentenza, della Corte territoriale secondo cui il termine di 40 giorni si applicherebbe soltanto alle impugnazioni proposte a far data dal 30 giugno 2023, ex art. 5-duodeces, I. n. 199 del 2022, in quanto tale disposizione non farebbe riferimento all’art. 601 cod. proc. pen. La compressione del termine a comparire avrebbe leso il diritto di difesa dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’assenza di motivazione sull’attendibilità del teste NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’assenza di motivazione sul motivo di impugnazione sui rapporti tra l’imputato e il teste COGNOME e sulla contraddittorietà della sua testimonianza.
Con il ricorso di NOME COGNOME si propongono 5 motivi.
3.1. Con il primo e il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza di tale delitto. Sullo specifico motivo di appello sulla motivazione insufficiente sulla detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza stupefacente, la Corte territoriale avrebbe affermato che, nell’interrogatorio del 22 giugno 2016, l’imputato avrebbe ammesso di aver ricevuto la cocaina da NOME per fini di cessione, incorrendo nel travisamento della prova. Come riportato nella sentenza di primo grado, il ricorrente avrebbe dichiarato, in realtà, di aver ricevuto la sostanza stupefacente per uso personale e non per cederla a terzi; avrebbe acquistato una modica quantità di cocaina ad un prezzo elevato e l’avrebbe restituita al cedente perché di scarsa qualità, come risulterebbe dalle intercettazioni telefoniche in atti. Non sarebbe dimostrata la finalità di cessione per la detenzione della sostanza.
3.2. Con il terzo e il quarto motivo si deducono la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., la manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sull’eccessività della pena irrogata.
3.3. Con il quinto motivo, in caso di ammissibilità del ricorso, si deduce l’estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata.
3.4. Il difensore ha depositato i motivi aggiunti – deducendo la contraddittorietà della motivazione che risulterebbe dal testo del provvedimento impugNOME e dal contenuto dell’interrogatorio di garanzia, allegato ai motivi, dal quale è stata desunta la sussistenza del delitto – e le conclusioni scritte con cui si è riportato al ricorso ed ai motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen. ed ha chiesto di annullare, anche con rinvio, la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME non è manifestamente infondato; di conseguenza, deve essere dichiarato estinto per prescrizione il reato per cui è intervenuta la condanna.
1.1. La nullità del decreto di citazione è stata eccepita già con le note di trattazione scritta per l’udienza di appello del 3 marzo 2023, depositate il 25 febbraio 2023, ancor prima dell’accertamento della costituzione delle parti, con ciò rendendosi irrilevante stabilire se si tratti di una nullità a regime intermedio, o di una nullità relativa (cfr. il contrasto giurisprudenziale sul punto riassunto da Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, COGNOME, non massinnata, par. 2 del «Considerato»). La questione di diritto sollevata, dunque, è ammissibile e attiene alla corretta
individuazione della disciplina applicabile, e la sua decorrenza, quanto ai termini di comparizione previsti per il decreto di citazione in appello a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150 del 2020, c.d. «Riforma Cartabia».
Tale questione è attualmente oggetto di dibattito e di contrasto, in dottrina e nella giurisprudenza e non è, pertanto, manifestamente infondata.
La tesi del ricorso, sulla applicabilità del nuovo e più lungo termine a comparire, è stata di recente sostenuta Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, COGNOME, non massimata, da Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, COGNOME, non massimata.
Il tempus commissi delicti indicato nell’incolpazione si estende per il periodo compreso tra il dicembre 2013 e il dicembre 2015: il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi è interamente decorso il 1 giugno 2023.
Non sussistono cause di sospensione della prescrizione.
Anche il primo e il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME non sono manifestamente infondati; anche il reato per il quale tale imputato è stato condanNOME è estinto per prescrizione.
2.1. Nella sentenza il Tribunale si riporta la parte dell’interrogatorio del 22 giugno 2016 relativa all’episodio del 21 novembre 2015: «… alla domanda se conosce NOME COGNOME e se gli ha ceduto cocaina, NOME risponde “Sì”; e aggiunge: “Gliel’ho anche restituita, l’avevo presa per uso personale sinceramente”, 8 g pagati “800” euro riavuti indietro» (pag. 13).
Con l’atto di appello si eccepì che non fosse provata la finalità di cessione, non essendo a ciò sufficiente il riferimento operato dal Tribunale all’intercettazione telefonica della conversazione del 9 dicembre 2015, in cui il COGNOME invitò l’imputato a vendere la droga e quest’ultimo replicò l’impossibilità di cederla a terzi, restituendo la sostanza ricevuta. In risposta al motivo di appello, la Corte territoriale ha affermato: «Invero, nell’interrogatorio di garanzia del 22.06.2016 l’imputato ha ammesso di conoscere NOME e di aver ricevuto dallo stesso della cocaina per spaccio» (pag. 6).
Tale motivazione si pone in aperta contraddizione con quanto affermato nella sentenza di primo grado, in ordine alla dichiarazione resa nell’interrogatorio del 22 giugno 2016 dall’imputato di aver ricevuto la droga per uso personale, senza che sia spiegata la ragione di tale contrasto. Effettivamente sussiste il travisamento della prova da parte della Corte territoriale, quantomeno con riferimento alla ricostruzione delle dichiarazioni rese all’interrogatorio del 22 giugno 2016 operata dal Tribunale, e tenuto conto del verbale prodotto dalla difesa con i motivi aggiunti.
2.2. Deve prendersi atto del decorso del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi per il delitto di cui al capo O) per il quale è stato condanNOME il
ricorrente. Il delitto è stato commesso il 21 novembre 2015: la prescrizione è decorsa il 21 maggio 2023. Non sussistono cause di sospensione della prescrizione.
I ricorrenti non hanno rinunciato alla causa di estinzione del reato; il ricorrente NOME COGNOME con il quinto motivo ne ha chiesto l’applicazione.
3.1. Va ricordato che quando si dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).
3.2. Inoltre (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, COGNOME, in motivazione), in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi della motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen.
3.3. Non emergono, infine, dagli atti del giudizio in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274-01, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
3.4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché i reati per i quali gli imputati sono stati condannati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 11/01/2024.