Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1025/2024, offre un chiaro esempio di come la prescrizione del reato possa intervenire in modo decisivo nel corso di un processo penale, portando all’annullamento di una condanna anche quando le ragioni del ricorso avrebbero potuto avere un loro fondamento. Questo caso, riguardante un’accusa di furto aggravato, dimostra la prevalenza dei termini processuali sulle questioni di merito, una volta superata una certa soglia temporale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Massa. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Nel corso dei giudizi di merito, all’imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e una specifica attenuante legata a un vizio parziale di mente, che erano state considerate prevalenti rispetto all’aggravante contestata.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante che gli era stata attribuita. Il suo ricorso, secondo la Suprema Corte, non era manifestamente infondato.
La Decisione della Corte e la Prescrizione del Reato
Tuttavia, prima di poter analizzare nel dettaglio le doglianze dell’imputato, la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare una questione pregiudiziale e assorbente: l’intervenuta prescrizione del reato. I giudici hanno eseguito un calcolo preciso dei termini, partendo dalla data di commissione del fatto, avvenuto il 19 giugno 2015.
Il termine massimo di prescrizione per il reato contestato è stato identificato come scaduto il 22 febbraio 2023. Questo calcolo ha tenuto conto anche di un periodo di sospensione di 64 giorni, causato da un rinvio d’udienza dovuto all’emergenza pandemica. Poiché la data della decisione della Cassazione (13 dicembre 2023) era successiva a tale scadenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del reato.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza è ancorata a un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale. L’articolo 129 del codice di procedura penale impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo.
La Corte ha specificato che l’annullamento della sentenza per prescrizione è la via obbligata, a meno che non emerga in modo evidente e inconfutabile (ictu oculi) una delle cause di proscioglimento nel merito, come la prova che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato. In questo caso, pur non essendo il ricorso palesemente infondato, non sussistevano le condizioni per un proscioglimento così netto. Pertanto, la prescrizione ha avuto la precedenza su qualsiasi altra valutazione, portando all’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce l’importanza della prescrizione del reato come istituto di garanzia che pone un limite temporale alla pretesa punitiva dello Stato. Sebbene possa talvolta apparire come un ostacolo all’accertamento della verità sostanziale, essa tutela il cittadino dal rischio di rimanere sotto processo per un tempo indefinito. Il caso in esame dimostra che, una volta superato il limite massimo di legge, il processo deve necessariamente concludersi con una declaratoria di estinzione del reato, indipendentemente dalla fondatezza delle accuse o delle difese.
Perché la condanna per furto è stata annullata?
La condanna è stata annullata perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire quel reato era trascorso prima che si arrivasse a una sentenza definitiva.
L’annullamento significa che l’imputato è stato dichiarato innocente?
No. La Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Ha semplicemente preso atto che il reato non era più perseguibile a causa del decorso del tempo, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
La sospensione dovuta alla pandemia ha influito sul calcolo della prescrizione?
Sì, la Corte ha tenuto conto di un periodo di sospensione di 64 giorni legato all’emergenza pandemica, allungando di conseguenza il termine di prescrizione. Tuttavia, anche con questa aggiunta, il termine massimo era già spirato al momento della decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1025 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il 04/05/1978
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 26 giugno 2020 del Tribunale di Massa che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato che si duole della violazione di legge, del vizio di motivazione e del travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. non è manifestamente infondato;
che va rilevata l’intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 19 giugno 2015 ed il termine massimo di prescrizione è scaduto il 22 febbraio 2023, anche considerando la sospensione del termine per la durata di 64 giorni, a causa del rinvio dell’udienza del 26 marzo 2023 causato dall’emergenza pandemica;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 13/12/2023.