Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/04/1988
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabri ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il 3 febbraio 2020 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
1.2. In data 15 dicembre 2024, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell’avv. Annunziato NOME COGNOME che insiste per l’annullamento senza rinvi della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato ascritto.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputat che lamenta, con il primo motivo, violazione di legge per errata applicazione dell disciplina della prescrizione; con il secondo motivo, violazione di legge e vizi motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del rea contestato; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relazione all’art. 131-bis cod. pen.; con il quarto motivo, violazione di le vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dal intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta estintiva del reato per cui si procede, maturata in data 21/09/2024, in antecedente alla pronuncia impugnata. La data di commissione del reato è, invero, quella in cui è stata depositata l’istanza per ottenere il patrocinio a spese Stato (21/12/2016). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, i considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezz o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidat orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una caus estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in q l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il prin dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come ne caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275). Si osserva, infine, che no ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza, dalla lettura de sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, qu mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U,
35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore