Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21644 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/09/1955
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa 11 13 giugno 2024, la Corte di appello di Napoli – per quanto qui di interesse – ha confermato ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui condannava COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, contestati all’imputato in relazione alla “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 28 dicembre 2015, e all “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 23 novembre 2005.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 161, comma 4, e 179 cod. proc. pen.
Sostiene che la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe nulla, atteso che sarebbe stata effettuata presso il difensore, in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendosi effettivamente accertata l’impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 507 cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente risposto al motivo di gravame con il quale la difesa aveva censurato l’acquisizione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., della relazione tecnica del consulente del pubblico ministero.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato l’alternativa ricostruzione dei fatti operata dalla difesa e dall’imputato.
2.4. Con un quarto motivo, contesta l’applicazione dell’aggravante della rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato.
Deve essere evidenziato che i reati si sono estinti dopo la sentenza di appello.
Invero, il termine massimo di prescrizione (pari a diciotto anni e nove mesi) risulta decorso sia per i delitti relativi al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, che per quelli relativi al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE
Con riferimento a questi ultimi, il termine iniziato a decorrere il 23 novembre 2005, risulta decorso il 23 agosto 2024. Con riferimento ai delitti relativi a fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, il termine, iniziato a decorrere 28 dicembre 2005, risulta decorso il 23 settembre 2024.
Appare, pertanto, determinante verificare la valida istaurazione del rapporto processuale, atteso che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32
del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di
valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in
quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv.
217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del
11/11/1994, COGNOME, Rv. 199903).
Ebbene, il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, non
appare manifestamente infondato.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione dei reati.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, il 14 maggio 2025.