Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5024 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Egitto il 08/12/1985
avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui al capo B per intervenuta prescrizione con rideterminazi della pena;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimen del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito d gravame proposto dall’imputato COGNOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 5 giugno 2020 dal Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo A)(art. cod. pen.) e B) (art. 4 I. n. 110/75) e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo r in sservanza degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla dedotta condanna dell’imputato per un fatto storico diverso da quello a lui imputato con riguardo ritenuta sussistenza della minaccia consistita nel tentativo di autolesionismo p in essere, mai contestato né in ordine al quale l’imputato ha interloquit
2.2. Con il secondo motivo mancanza assoluta della motivazione 11E~ al terzo motivo di appello in relazione alla dedotta sussistenza della causa di punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., essendo stati posti in essere dai ufficiali due distinti atti arbitrari – l’ammanettamento dell’imputato e accompagnamento coattivo negli uffici della polizia giudiziaria. L’affermat infondatezza del motivo di gravame è privMi motivazione, tenuto anche conto che la prima sentenza si era limitata ad affermare l’insussistenza di a nell’operato delle forze di polizia.
In ogni caso, si denuncia l’erroneo assunto della non configurabilità de stessa causa di non punibilità in via putativa in difformità dal citato orientam di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161 co pen. in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui al cap commesso tra il 23 e 24.07.2016 – in quanto, anche tenendo conto della sospensione dei termini tra il 28.02.2018 e il 20.09.2019 (per astensione difensore dalle udienze del 23.03.2018 e del 23.11.2018), il termine prescriziona è interamente decorso a far data dal 22.02.2023, ben prima della udienza d appello del 24.11.2023.
In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno deposi conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stato dato conto dalla sentenza impugnata della avvenuta condanna dell’imputato per le contestate condotte violente nei confronti dei due agenti di polizia, non integrand riferimento all’ulteriore gesto di autolesionismo una condanna per fatto diverso.
Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte giustificato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, il rigetto del pertinente motivo di sul rilievo della insussistenza di abusi da parte degli agenti di polizia condizioni date – nell’ammanettare l’imputato, trovato di notte con un lun coltello nei pressi di una bambinopoli frequentata da famiglie con figli al segu dopo i primi segni di agitazione da parte sua, e nel condurlo negli uffici identificarlo tramite rilievi dattiloscopici, essendo privo di documenti di identi
Il terzo motivo è fondato in quanto, computati i 575 gg. di sospensione de decorso del termine di prescrizione, il reato di cui al capo B) risulta estint data del 17/02/2023, anteriormente alla sentenza di appello.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché estinto per prescrizione c rideterminazione della pena per il residuo reato in mesi otto di reclusione ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui a capo B) e ridetermina la pena in mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibil nel resto il ricorso.
Così deciso il 15/01/2025.