Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 20 dicembre 2023, in integrale riforma della decisione, appellata dal P.M., con la quale il Tribunale di Trapani il 5 settembre 2022 ha assolto l’imputata ai sensi del comma 2 dell’art. 530 cod. proc. pen., con la formula per non avere commesso il fatto, dal reato di furto consumato in abitazione, fatto contestato come commesso il 5 giugno 2016 (violazione degli artt. 624 e 625, num. 2, cod. pen.), invece ha affermato la penale responsabilità dell’imputata, che ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese a favore della parte civile costituita.
L’imputata si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge, in particolare: A) dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della decisione impugnata, adottata il 20 dicembre 2023, poiché, alla luce della disciplina ratione temporis applicabile (sette anni e sei mesi), il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello; B) e, conseguentemente, dell’art. 578 cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale, proprio in ragione della già maturata prescrizione ed essendo stata l’imputata assolta in primo grado, non avrebbe dovuto provvedere sulle statuizioni civili.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo alla data dell’udienza camerale ex art. 611 cod. proc. pen. sicuramente spirato il relativo termine di prescrizione massimo, pur tenendo conto del periodo di sospensione risultante dagli atti.
Risulta che il processo è stato rinviato di ufficio dal 27 aprile 2020 al 26 ottobre 2020, in ragione della pandemia, Il ricorso, dunque, assumendo essere maturata la prescrizione in un processo che ha subito per effetto della disciplina emergenziale un rinvio, pone ineluttabilmente la questione dell’esatto calcolo della durata della sospensione, se cioè si applichi il termine di 64 giorni per intero (dall’8 marzo all’il maggio 2020), come per lo più si ritiene, ovvero se debba considerarsi il minore periodo (nel caso di specie di soli 14 giorni) intercorrente tra l’udienza originariamente fissata (27 aprile 2020) e il termine ultimo di cui all’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 18 marzo 2020 (cioè l’11 maggio 2020), come affermato, tra le altre pronunzie di legittimità, da Sez. 3, n. 21367 del 02/07/2020, D, Rv. 279296-02 (cfr. specc. nn. 6.8 e 6.9 del “considerato in diritto”), da Sez. 4, n. 33571 del 14/07/2022, COGNOME, non mass., sub nn. 2-3 del “considerato in diritto”, pp. 4-6, e da Sez. 4, n. 5599 del 25/10/2022, NOME, non mass., sub n. 1 del “considerato in diritto”, pp. 3-4: in tale secondo caso la prescrizione sarebbe maturata il giorno prima dell’udienza di appello, tenutasi il 20 dicembre 2023 (infatti: fatto del 5 giugno 2016 + sette anni e sei mesi = 5 dicembre 2023 + 14 giorni = 19 dicembre 2023).
Il ricorso, dunque, ponendo, implicitamente ma necessariamente, tale tema di diritto, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’ormai intervenuta (alla data dell’udienza camerale non partecipata della S.C.) prescrizione.
Pertanto, GLYPH sussistono i GLYPH presupposti, discendenti dalla GLYPH intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., che in ogni caso è maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur
se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
L’annullamento è pronunziato esclusivamente ai fini penali.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.