Prescrizione del Reato: Quando un’Impugnazione Valida Porta all’Annullamento della Condanna
Il tempo, nel diritto penale, è un fattore cruciale. La prescrizione reato è un istituto giuridico che sancisce come lo scorrere del tempo possa estinguere la pretesa punitiva dello Stato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 23083/2024) offre un chiaro esempio di come questo principio operi nella pratica, sottolineando l’importanza della validità del ricorso per poterne beneficiare. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di furto. Il fatto illecito era stato commesso in data 2 luglio 2010. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Prescrizione Reato
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rilevato d’ufficio un elemento decisivo: l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. I giudici hanno calcolato che il termine massimo di prescrizione per il delitto di furto in questione era di dodici anni e sei mesi. Essendo il reato stato commesso nel luglio 2010, tale termine era ampiamente decorso al momento della decisione, nel maggio 2024.
L’aspetto fondamentale, tuttavia, risiede nella valutazione preliminare del ricorso. La Corte ha stabilito che il ricorso non presentava profili di inammissibilità, come la manifesta infondatezza delle doglianze o la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità. Proprio questa valutazione positiva ha permesso ai giudici di procedere oltre e di rilevare la causa di non punibilità.
Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando formalmente che il reato era estinto per prescrizione.
Le Motivazioni: Prescrizione vs. Assoluzione nel Merito
La sentenza spiega con chiarezza perché si è giunti a una declaratoria di estinzione del reato e non a una pronuncia di assoluzione nel merito. Secondo l’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice deve assolvere l’imputato anche quando rileva una causa di estinzione del reato, ma solo se dagli atti risulta ‘con evidenza’ che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha osservato che non emergevano dagli atti processuali elementi di tale evidenza da giustificare un’assoluzione piena. In assenza di una prova palese e immediata dell’innocenza, il principio di diritto impone di dare precedenza alla causa di estinzione del reato, come la prescrizione. L’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione è stata la condizione necessaria per consentire alla Corte di applicare questo principio, portando all’annullamento della condanna.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’ammissibilità di un ricorso è il presupposto indispensabile per poter far valere cause di non punibilità maturate nel tempo, come la prescrizione reato. Se il ricorso fosse stato giudicato inammissibile, la sentenza di condanna sarebbe diventata definitiva, nonostante il decorso dei termini di prescrizione. Ciò dimostra come la perizia tecnica nella redazione dell’atto di impugnazione sia determinante non solo per le sorti del merito, ma anche per consentire al giudice di rilevare circostanze che, come il trascorrere del tempo, estinguono la potestà punitiva dello Stato.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato di furto era estinto per prescrizione, essendo trascorso il termine massimo di dodici anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto illecito.
Cosa sarebbe successo se il ricorso fosse stato giudicato inammissibile?
Se il ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, la Corte non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e la sentenza di condanna sarebbe diventata definitiva.
Perché l’imputato non è stato assolto nel merito invece che per prescrizione?
L’imputato non è stato assolto nel merito perché dagli atti processuali non emergeva con evidenza la prova della sua innocenza. In assenza di tale evidenza, la legge prevede che la declaratoria della causa di estinzione del reato, come la prescrizione, prevalga sulla valutazione di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23083 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MEZZOJUSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 116)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussistono i presupposti per rilevare l’intervenuta causa estintiva del delitt di furto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo d prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in dat 2.7.2010.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 15 maggio 2024
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