Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
L’istituto della prescrizione reato rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento penale, stabilendo che lo Stato non può perseguire un illecito oltre un certo limite di tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 13869/2024) offre un chiaro esempio di come questo meccanismo operi concretamente, portando all’annullamento di una condanna per guida in stato di ebbrezza. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo: dalla Condanna alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Udine nel febbraio 2021 nei confronti di un automobilista, accusato del reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, commi 2, lettera b) e 2-bis. Si tratta della fattispecie di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un incidente stradale. Il fatto era stato commesso il 1° luglio 2018.
La decisione di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Trieste nel marzo 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità.
L’Intervento della Cassazione e la Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione, prima di esaminare i motivi specifici del ricorso, ha dovuto verificare la sua ammissibilità. La Corte ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di manifesta infondatezza o inammissibilità. Questo passaggio è fondamentale: l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione consente alla Corte di esaminare tutti gli aspetti del caso, inclusa la possibile esistenza di cause di non punibilità maturate nel frattempo, come appunto la prescrizione reato.
Il Calcolo dei Termini
La Corte ha rilevato d’ufficio che il reato contestato era ormai estinto. Sulla base del combinato disposto degli artt. 157 e 161 del codice penale, il termine di prescrizione massimo per il reato in questione è di cinque anni. Poiché il reato era stato commesso il 1° luglio 2018, tale termine era inesorabilmente spirato, anche tenendo conto di eventuali periodi di sospensione intervenuti durante il processo.
L’Esclusione dell’Assoluzione nel Merito
Prima di dichiarare l’estinzione del reato, la Corte ha verificato se sussistessero le condizioni per un’assoluzione piena dell’imputato, come previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. Tale norma impone al giudice di assolvere l’imputato se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. Tuttavia, nel caso di specie, dall’analisi degli atti processuali non emergeva con tale evidenza una causa di proscioglimento nel merito. Di conseguenza, la Corte ha dovuto applicare la causa di estinzione del reato per prescrizione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è lineare e fondata su principi procedurali consolidati. Una volta accertata l’ammissibilità formale del ricorso, il giudice di legittimità ha il dovere di rilevare d’ufficio ogni causa di non punibilità, inclusa la prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata. Il calcolo del tempo ha dimostrato in modo inequivocabile il superamento del termine massimo di cinque anni. Poiché dagli atti non emergeva una prova evidente dell’innocenza dell’imputato tale da giustificare un’assoluzione con formula piena, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è diventata l’esito obbligato del giudizio.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Ciò significa che la condanna penale è stata cancellata definitivamente. Tuttavia, la vicenda non si conclude qui. La Corte ha disposto la trasmissione di una copia della sentenza al Prefetto di Udine. Questo perché l’estinzione del reato non pregiudica necessariamente le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, la cui applicazione spetta appunto all’autorità amministrativa. La sentenza ribadisce quindi un concetto cruciale: la prescrizione reato estingue la pretesa punitiva dello Stato sul piano penale, ma le conseguenze amministrative dell’illecito possono sopravvivere.
Cosa succede se un reato si prescrive mentre il processo è in Cassazione?
Se il ricorso è ammissibile, la Corte di Cassazione è tenuta a rilevare la prescrizione e ad annullare la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato.
La prescrizione del reato penale cancella anche le sanzioni amministrative come la sospensione della patente?
No, non necessariamente. La sentenza specifica che gli atti vengono trasmessi al Prefetto per le valutazioni di sua competenza, il che significa che le sanzioni amministrative possono essere comunque applicate indipendentemente dall’esito del processo penale.
Perché la Corte non ha assolto l’imputato con formula piena?
La Corte può assolvere nel merito solo se dagli atti processuali emerge in modo evidente e inconfutabile l’innocenza dell’imputato. In assenza di tale prova chiara, e in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice deve applicare quest’ultima.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 25 febbraio 2021 dal Tribunale di Udine di condanna per il reato di cui all’art.186, commi 2 lett. b) e 2 -bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cassacco il 1 luglio 2018.
Letta la memoria difensiva;
L’esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il dorino 1 luglio 2018 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Udine per quanto di eventuale competenza.
Così deciso il 20 marzo 2024
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