Prescrizione Reato: Come il Decorso del Tempo Annulla una Condanna
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale nel nostro ordinamento penale, capace di estinguere un’accusa a causa del semplice trascorrere del tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2679/2025) offre un esempio emblematico di come questo principio trovi applicazione pratica, portando all’annullamento di una condanna per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi.
I Fatti del Processo
Due soggetti erano stati condannati sia in primo grado sia in appello presso la Corte di Appello di Catania per concorso nel reato previsto dall’art. 473 del codice penale, commesso nell’ottobre del 2016. Tramite i loro difensori, avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando motivi legati sia alla loro responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio ricevuto.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha affrontato i ricorsi proposti, ritenendoli non inammissibili. Questo passaggio è cruciale: se un ricorso è inammissibile, il giudice non può esaminare altre questioni, compresa la prescrizione. In questo caso, la non inammissibilità ha permesso ai giudici di procedere oltre.
In particolare, la Corte ha rilevato la fondatezza di una delle censure mosse dagli imputati: la mancata effettiva risposta da parte dei giudici di merito riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Questa apertura ha consentito alla Corte di Cassazione di prendere in esame la questione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
L’Intervento della Prescrizione Reato
Constatato che era ormai decorso il termine massimo di prescrizione per il reato contestato, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’estinzione. La prescrizione del reato interviene infatti quando lo Stato non riesce a giungere a una condanna definitiva entro un arco temporale stabilito dalla legge, perdendo così il proprio diritto di punire.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine della procedura penale. Una volta che si è aperta la possibilità di esaminare il caso nel merito (superando il vaglio di ammissibilità del ricorso), il giudice ha il dovere di rilevare d’ufficio eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione. La sentenza chiarisce che, in assenza di elementi evidenti che potessero condurre a un’assoluzione piena degli imputati (secondo l’art. 129, comma 2, c.p.p.), la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è la strada obbligata.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo significa che la condanna è stata cancellata definitivamente, e il processo si è concluso. Questo caso dimostra come, anche di fronte a una condanna nei primi due gradi di giudizio, l’esito di un processo penale possa essere completamente ribaltato dall’intervento della prescrizione del reato. Sottolinea inoltre l’importanza di formulare ricorsi tecnicamente validi, poiché solo la loro ammissibilità consente alla Corte di Cassazione di esaminare questioni dirimenti come il decorso del tempo.
Cosa succede se il reato si prescrive mentre il processo è in Cassazione?
Se il ricorso è ammissibile, la Corte di Cassazione è obbligata a rilevare la prescrizione e ad annullare la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto.
Perché il ricorso non è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché conteneva censure valide, in particolare riguardo alla mancata risposta della corte d’appello sul diniego delle attenuanti generiche. Questo ha permesso alla Cassazione di esaminare il caso nel merito.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la sentenza di condanna in modo definitivo, senza rimandare il caso a un altro giudice per un nuovo processo, poiché il reato era ormai estinto per prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2679 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2679 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 11/09/1978
NOME COGNOME nato a CATANIA il 08/03/1984
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili di concorso nel reato di cui all’art. 473 cod. pen., commesso 1’8 ottobre 2016.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori, proponendo motivi in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio;
I ricorsi non sono inammissibili, tenuto conto delle censure mosse alla mancanza di effettiva risposta in punto di diniego delle attenuanti generiche, consegue che deve essere rilevato l’intervenuto decorso del termine massime di prescrizione.
3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il reato è estinto per prescrizione.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 18/12/2024