Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendogannulamento senza rinvio della sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città in da marzo 2018, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati contestati a NOME, fatta eccezione di quello di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, avere concorso a procurare l’illegale ingresso di cittadini bengalesi e, esc l’aggravante di cui al comma 3 let. d) dell’art. 12 citato, ha rideterminato la inflitta in quella di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di mult
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., in punto di omessa dichiarazione di prescrizione del reato di all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998.
Come già segnalato con memoria depositata in data 6 ottobre 2022, in occasione del giudizio di appello celebrato con le forme della trattazione orale, difesa, oltre a eccepire l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udien appello, eccepiva altresì l’intervenuta prescrizione di tutti i reati contes ricorrente, ivi compreso quello di cui al capo RR).
La Corte di appello, pur avendo escluso, in ossequio all’intervenut declaratoria d’incostituzionalità, l’aggravante di cui all’articolo 12, comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998 e in assenza di altre aggravanti, contestate formalmen ovvero in fatto, erroneamente non ha considerato che il reato contestato al cap RR), da qualificarsi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del citato decr legislativo, era già prescritto alla data della sentenza di appello.
Su tale doglianza la Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
La difesa lamenta di avere avuto conoscenza dell’udienza unicamente a seguito d’inoltro delle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procurat generale presso la Corte di appello e che, a seguito di tale eccezione, la Co aveva ordinato la rinnovazione della notifica che, tuttavia, era stata eseg correttamente solo nei riguardi del difensore “in proprio”, persistendo inve l’omessa notifica all’imputato appellante.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del t di polizia giudiziaria Laganà, rispetto alle risultanze delle riprese video esegu non essendo stato tempestivamente depositato il relativo supporto. Si
tratterebbe di un’inutilizzabilità patologica, non presa in considerazione d giudice di appello.
2.4. Con l’ultimo motivo è dedotto il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiament contestato.
Nella provvista probatoria vi sarebbero le dichiarazioni del coimputato, con riferimento alle quali non si rinviene nella motivazione del giudice di second grado alcuna valutazione in punto di credibilità soggettiva e dell’attendibili laddove, al contrario, sarebbero state immotivatamente svilite le contrari dichiarazioni dell’imputato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 4 ottobre 2023, ha prospettato l’annullamento sen rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione.
In data 13 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbiti quelli ulteriori.
La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale è stata contestata con riferimento a una doppia data di consumazione, ovverosia quella dell’istanza di assunzione dei soggetti di nazionalità bengalese il cui ingresso è stato favori (25/01/2011) e quella del loro ingresso illegale (epoca antecedente e prossima al 30 gennaio 2012).
Rileva sul punto il Collegio che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l’ingresso illegale dello straniero sia effettivamen avvenuto. Ove, tuttavia, ciò accada, la permanenza cessa comunque nel luogo e nel momento in cui si realizza l’introduzione illegale nel territorio nazionale e n rileva, quindi, la destinazione finale dello straniero (Sez. 1, n. 24957 08/04/2021, H., Rv.281666; Sez 3, n. 35629 del 19/05/2005, COGNOME, Rv. 232390).
Sicché, prendendo come dies a quo il 30 gennaio 2012, ossia quello della cessazione della permanenza, anche considerando il periodo di sospensione per una durata di cento novantatré giorni indicati nella sentenza di appello, il termi massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è spirato il giorno 8 febbra 2020, dunque prima della sentenza di appello.
Giova sottolineare che l’estinzione per prescrizione era stata eccepit dinnanzi al Giudice di secondo grado, sicché sul punto soccorre il diritto vivent secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 60 comma primo, lett. b) cod. proc. Pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, RV. 266819). E, d’altro canto, nel giudizio di appello, salvo il c d’inammissibilità dell’impugnazione, sussiste l’obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizion pur quando con l’atto di appello siano stati proposti esclusivamente motiv inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti Rv. 260976); l’impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante il riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattament sanzionatorio, non impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame da compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 50642 d 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716).
La prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, prevale sulla causa di nullità, ove esistente, eventualmente determinata dall’eccepita omessa notifica, non risultando evidente la prova dell’innocenza dell’imputato (Sez. U n 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 20 ottobre 2023
NOME
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente