Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28 marzo 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Marino il 26 gennaio 2019), ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiesta dei privati e confermato nel resto.
COGNOME è stato ritenuto responsabile per avere guidato un’autovettura in orario notturno in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, accertato tramite l’uso di appare cchiatura etilometrica che aveva rilevato un tasso alcolemico di 1,67 g/l alla prima e alla seconda prova.
Avverso la sentenza, l ‘imputat o ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Il difensore rileva che la Corte di appello, nell’applicare la legge 23 giugno 2017 n. 103, non ha tenuto conto che il termine di inizio della sospensione della prescrizione deve essere computato non dalla data di lettura del dispositivo della sentenza in udienza, ovvero nel caso di specie 10 gennaio 2024, bensì dalla data di deposito della motivazione, nel caso di specie 20 marzo 2024, in anticipo rispetto al termine indicato nel dispositivo previsto per la data del 10 aprile 2024. Alla data del 20 marzo 2024 era già maturato il termine massimo di prescrizione scadente al 26 gennaio 2024, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto della intervenuta prescrizione del reato, prima del deposito della motivazione della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore rileva che in relazione al reato contestato all’imputato il legislatore ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria , la sospensione della patente e non già la revoca. Inoltre lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: i giudici avevano valutato come ostativa la gravità della condotta, ma non avevano considerato, oltre allo stato di incensuratezza di COGNOME, anche il fatto che non fosse stato causato alcun danno e il fatto che il tratto di strada percorso (contraddistinto dalla presenza di quattro impianti semaforici nell’arco di meno di un chilometro ) fosse fra i più sicuri della intera via.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida e il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente motivo, relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La contravvenzione per cui si procede (art. 186 Cod. Strada) è soggetta al termine massimo di prescrizione di cinque anni, decorrente dalla data del commesso reato, ovvero dal 26 gennaio 2019.
La Corte di appello ha osservato che il termine quinquennale, scadente il 26 gennaio 2024, alla data della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri, il 10 gennaio 2024, non era ancora decorso, sicché su tale termine si sarebbe inserito il periodo di sospensione previsto dall ‘art. 159 comma 2 cod . pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio: tale periodo, secondo la Corte, sarebbe pari a 533 giorni.
Il percorso argomentativo adottato non è conforme al dettato normativo e ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 ( cd. Riforma Orlando), si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175).
L ‘ art. 159 comma 2 cod. pen., nel testo in vigore al momento del commesso reato, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione:
dal termine previsto dall ‘ art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado
successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
dal termine previsto dallo stesso art. 544 cod. proc. pen per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza su indicata, hanno chiarito che la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall’art. 159 cod. pen., postula che il “dies a quo” di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Muovendo dal rilievo che, avendo la norma fatto riferimento al termine tout court e non alla fissazione del termine, la Suprema Corte ha affermato che il criterio letterale orienta a individuare il dies a quo nella data del termine di deposito della motivazione, senza possibilità di arretrarlo alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado. D’altro cantoproseguono le Sezioni Unite-‘ interpretando la disposizione stessa alla luce del criterio logico-sistematico, si osserva che l’atto costituito dalla pronuncia della sentenza già determina – nel sistema proprio della disciplina applicata – l’effetto interruttivo del corso della prescrizione, sicché, avendo contezza anche di tale effetto e del conseguente innesco del termine prescrizionale residuo, il giudice decidente si trova nella condizione di determinarsi: modulando la fissazione del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; oppure non fissando un termine, con conseguente applicazione l’innesco di quello di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; oppure depositando la sentenza, nel suo complesso di motivazione e dispositivo, contestualmente alla decisione, alla luce dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. ‘ .
Il corso della sospensione della prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, stabilita per l’ipotesi di sentenza di condanna emessa in primo grado, ha inizio nella medesima data di emissione della sentenza nell’ipotesi regolata dall’art. 544, comma 1, cit. (pronuncia completa di motivazione e dispositivo resa contestualmente alla decisione), dato che in questo caso il termine per il deposito viene radicalmente eliso dalla stessa forma di redazione della sentenza: è in tale fattispecie che la data della decisione, con il coevo deposito della motivazione, determina anche il dies a quo della sospensione della prescrizione. Negli altri casi, ovvero in tutti i casi in cui la motivazione non è redatta contestualmente al dispositivo, il periodo di sospensione decorre dalla data di deposito della motivazione (fissata dalla legge o stabilita dal giudice), ‘ ma il presupposto per la sua concreta operatività per la durata non superiore a un
anno e sei mesi, prevista dall’art. 159 cod. pen., è, pur sempre, che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso ‘ .
In tanto, dunque, il tempo necessario a prescrivere può essere sospeso, in quanto non sia già decorso, sicché i periodi di sospensione dettati dall ‘ art. 159, comma 2 cod. pen., nel testo vigente per i reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, potranno operare solo se il termine di prescrizione non sia già maturato.
Nel caso in esame, l ‘effetto interruttivo stabilito dall’art. 160 cod. pen. si è verificato alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, il 10 gennaio 2024, ma la prescrizione è definitivamente maturata al 26 gennaio 2024, ovvero nei cinque anni dalla data di consumazione del reato. Alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per il deposito della motivazione, 10 aprile 2024, non poteva iniziare il periodo di sospensione del corso della prescrizione, in quanto essa era già maturata.
Ne consegue che, al momento della pronuncia della sentenza da parte della Corte di appello, 28 marzo 2025, il termine di prescrizione del reato era già maturato. Tale sentenza, in coerenza con i principi dettati da Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 -01, deve, dunque, essere annullata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma in data 19 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME Dovere