Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Partinico il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/7/2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa a carico dell’imputato in relazione al reato di calunnia.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati cinque motivi di ricorso.
I
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella fotocopia di due assegni, diversi da quello dichiarato smarrito, con l’indicazione dell’avvenuta ricezione da parte del prenditore, in relazione alla quale era stata anche richiesta una perizia calligrafica.
Sottolinea la difesa che, ove si fosse accertato che il ricorrente si premuniva di chiedere l’attestazione di ricezione per due assegni di importo notevolmente inferiore rispetto a quello oggetto di contestazione, mal si giustificherebbe il fatto che analoga cautela non fosse stata assunta in relazione all’assegno, successivamente dichiarato smarrito, di ben più elevato importo.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, anche in relazione alla successione cronologica dei rapporti che avevano interessato l’imputato e il prenditore degli assengi.
2.3. Con il terzo e quarto motivo si censura l’omessa motivazione in ordine all’eccepita estinzione per prescrizione del reato che, essendo stato commesso il 29 luglio 2014, doveva ritenersi prescritto alla data del 29 gennaio 2022 e, quindi, prima ancora della pronuncia della sentenza di appello (13 luglio 2022).
2.4. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
fl due motivi di ricorso afferenti all’intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla sentenza di appello sono fondati.
Per il reato di calunnia il termine massimo di prescrizione è pari a 7 anni e 6 mesi sicchè, tenendo conto della data di commissione del fatto (29 luglio 2014), in assenza di cause di sospensione l’effetto estintivo doveva ritenersi intervenuto in data 29 gennaio 2022..
Sostiene la difesa che la questione concernente l’intervenuta prescrizione era stata devoluta all’esame della Corte di appello, sia dalla difesa che dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (come da verbale del 13/7/2022) che, tuttavia, non si sarebbe in alcun modo pronunciata sul punto.
2.1. L’omessa pronuncia sull’eccepita prescrizione rende di per sé il ricorso ammissibile e, quindi, condurrebbe in ogni caso alla dichiarazione di prescrizione.
A diverse conclusioni potrebbe giungersi solo nel caso in cui, come dedotto nella memoria della Procura Generale, l’eccepita prescrizione in grado di appello fosse manifestamente infondata.
Sostiene il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la Corte di appello possa aver considerato, ai fini della sospensione del termine, il tempo decorso dall’udienza del 16 gennaio 2018, allorquando si chiedeva il rinvio dell’esame dell’imputato stante l’impedimento a comparire in quella data.
Si tratta di una soluzione non condivisibile.
Dall’esame del verbale dell’udienza del 16 gennaio 2018 emerge che la difesa non aveva in alcun modo chiesto il rinvio dell’udienza stessa per impedimento dell’imputato, tant’è che procedeva con svolgimento dell’istruttoria e rinvio, oltre che l’esame dell’imputato, anche per l’escussione dei testi residui, all’udienza del 16/10/2018.
Sostiene il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che, nel caso di specie, si tratterebbe di rinvio disposto a richiesta della difesa e, quindi, la sospensione opererebbe per l’intero periodo intercorso tra le due udienze.
La tesi, pur in astratto corretta, non è in concreto valida, posto che il rinvio disposto all’udienza del 16 gennaio 2018 non può ritenersi disposto a mera richiesta della difesa, dato che a quella data l’istruttoria – a prescindere dall’esame dell’imputato – non era ultimata, tant’è che la nuova udienza veniva espressamente fissata per l’assunzione di ulteriori testi.
Quanto detto consente di escludere che i dieci mesi trascorsi tra le due udienze possa computarsi ai fini della sospensione del termine di prescrizione, dal che ne consegue che, prima ancora della data di pronuncia della sentenza di appello, il reato era già prescritto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il reato deve ritenersi prescritto in data antecedente alla sentenza di appello, dal che ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso 1’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente