Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Notarstefano NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza del 13/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 gennaio 2023, confermava quella emessa da Tribunale di Latina in data 10 ottobre 2018, che aveva ritenuto l’odierno ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 337 cod.
pen., commesso il 5 marzo 2015, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, con un unico motivo di ricorso, ha denunziato la violazione di legge con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen. già prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di appello. Il reato per il quale è stato condannato l’imputato è stato commesso il 5 marzo 2015 e la sentenza di appello è intervenuta il 13 gennaio 2023. Il tempo necessario a prescrivere il reato è pari ad anni sette e mesi sei, considerando anche l’atto interruttivo ed eventualmente 64 giorni dovuti alla pandemia Covid-19. La prescrizione sarebbe comunque maturata – anche volendo tenere conto del periodo di 60 giorni stabilito dal giudice per la redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado – il 9 gennaio 2023. Erroneamente essa non è stata dichiarata dalla Corte d’appello, che ben avrebbe potuto procedere di ufficio, anche in assenza di un’apposita istanza.
In data 26 gennaio 2024 la Difesa ha replicato alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale, il quale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha sostenuto che il ricorrente non aveva tenuto conto di una sospensione di 75 giorni disposta, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa Difesa, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida. Il Difensore ha sostenuto che, pur considerando rilevante la sospensione sottolineata dal P.G., non deve tenersi conto, diversamente da quanto enunciato nel ricorso originario, del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado in quanto non espressamente indicato nella stessa sentenza e atteso che l’imputato non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, né tantomeno RAGIONE_SOCIALEa sospensione straordinaria ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche (emergenza Covid-19) dal momento che essa opera solo per i procedimenti in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti, il che non è accaduto nel caso di specie.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo consolidato orientamento di legittimità “è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata
ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
E tuttavia nel caso in esame non si è verificato alcun errore. Se è vero quanto affermato dalla difesa, ossia che nella sentenza di primo grado non era espressamente indicata la sospensione del termine prescrizionale durante il periodo di redazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione e che al caso di specie non si applica la sospensione straordinaria di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, non ricorrendone i presupposti, è pur certo che debbono computarsi nel tempo necessario a realizzare la prescrizione oltre ai 75 giorni conseguenti alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa Difesa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, ulteriori 371 giorni di sospensione (dal 12 aprile 2017 al 18 aprile 2018), determinati nel giudizio di primo grado dall’adesione del difensore all’astensione dalle udienze degli Avvocati, disposta dalla RAGIONE_SOCIALE con delibera del 17 marzo 2017.
Ne deriva che, considerati gli atti interruttivi, il termine per prescrivere reato, si è compiuto il 25 novembre 2023, successivamente alla sentenza di appello pronunciata il 13 gennaio 2023. Pacificamente, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo RAGIONE_SOCIALEa eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266).
Di talché il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 13/02/2024