Prescrizione Reato: Come si Calcola la Sospensione dei Termini?
La corretta determinazione della prescrizione reato è un elemento cruciale nel processo penale. Un errore nel calcolo può portare all’estinzione del reato e vanificare l’azione della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: il calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla cosiddetta “riforma Orlando”. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire come i giudici interpretano e applicano la normativa.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale di La Spezia per una violazione del Codice della Strada commessa nell’aprile del 2019. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova nel marzo del 2025.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la sua tesi, anche tenendo conto di un periodo di sospensione di 18 mesi e 21 giorni calcolato dalla Corte d’Appello, il termine massimo sarebbe scaduto nel novembre del 2024, quindi prima della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla questione procedurale sollevata, ovvero il calcolo della prescrizione. La Corte ha stabilito che il motivo del ricorso era “manifestamente infondato”, confermando la piena legittimità dell’operato della Corte d’Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Sospensione della Prescrizione del Reato
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione delle norme sulla sospensione della prescrizione. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello abbia correttamente applicato l’articolo 159 del Codice Penale, nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la riforma Orlando).
Questa normativa ha introdotto nuove e più ampie cause di sospensione del termine di prescrizione. La Corte ha richiamato anche un precedente delle Sezioni Unite che aveva già chiarito le modalità di calcolo. In sostanza, il conteggio effettuato dai giudici di secondo grado, che includeva una sospensione di 18 mesi e 21 giorni, era corretto. Di conseguenza, al momento della pronuncia della sentenza d’appello (marzo 2025), il termine di prescrizione non era ancora maturato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa.
Conclusioni: L’Impatto della Decisione sulla Prescrizione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere scrupolosamente conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge, così come interpretati dalla giurisprudenza consolidata. La decisione sottolinea l’importanza delle modifiche legislative recenti, che hanno esteso la durata di tali sospensioni, rendendo più difficile che un reato si estingua per il solo decorso del tempo. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che l’eccezione di prescrizione deve essere fondata su un calcolo estremamente preciso, che consideri tutte le variabili normative e giurisprudenziali, per non rischiare una declaratoria di inammissibilità e un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato, ovvero l’estinzione del reato per prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha verificato che il calcolo dei termini di prescrizione, inclusa la sospensione, effettuato dalla Corte d’Appello era corretto.
Come va calcolata la sospensione del termine di prescrizione secondo la Corte?
La Corte ha stabilito che la sospensione deve essere calcolata applicando le disposizioni dell’art. 159 del Codice Penale, come modificate dalla legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando). Queste norme prevedono periodi di sospensione che, se correttamente computati, impediscono al reato di estinguersi prima della sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 24 marzo 2025 di conferma della condanna del Tribunale di La Spezia in ordine al reato di cui a ll’art . 116 commi 15-17 Cod. Strada commesso in La Spezia il 26 aprile 2019.
Rilevato che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione e ha rilevato che, anche a tenere conto della sospensione del termine di prescrizione conteggiata dalla Corte pari a mesi 18 e giorni 21, il reato si sarebbe prescritto nel mese di novembre del
- Si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha conteggiato la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, come previsto da Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 -01 in mesi 18 e giorni 21: per effetto di detto computo la prescrizione al momento della pronuncia della sentenza non era ancora maturata.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME