Prescrizione Reato: L’Importanza dei Periodi di Sospensione nel Calcolo
La prescrizione reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che sancisce l’estinzione di un reato dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, il calcolo dei termini non è sempre lineare. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: i periodi di sospensione del processo devono essere correttamente computati, poiché possono spostare significativamente la data di estinzione del reato. Analizziamo insieme un caso pratico per capire meglio.
I Fatti del Caso: Un Ricorso per Omicidio Colposo
Il caso trae origine da una condanna per omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, avvenuto nel lontano 2008. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità in primo e secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Il principale motivo di doglianza riguardava proprio l’avvenuta prescrizione reato. La difesa sosteneva che il termine massimo, calcolato in dodici anni e sei mesi, fosse scaduto prima della pronuncia della sentenza d’appello. Oltre a questo, l’imputato aveva inizialmente sollevato questioni sulla valutazione delle prove e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivi ai quali ha però successivamente rinunciato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta analisi del calcolo del tempo necessario a prescrivere. Sebbene il calcolo base del ricorrente fosse corretto, esso ometteva un dettaglio fondamentale: i periodi di sospensione intervenuti durante il processo.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la validità della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione Reato e i Periodi di Sospensione
Le motivazioni della Corte offrono importanti chiarimenti su come deve essere gestito il computo della prescrizione, soprattutto in procedimenti complessi e di lunga durata.
Il Principale Motivo di Ricorso: L’Errato Calcolo della Prescrizione
Il cuore della pronuncia risiede nella confutazione del motivo relativo alla prescrizione reato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel corso del giudizio, si erano verificati periodi di sospensione per un totale di 182 giorni. Questi periodi, secondo la legge, ‘congelano’ il decorso del tempo.
Aggiungendo questi 182 giorni al termine massimo di dodici anni e sei mesi, la data di estinzione del reato risultava successiva a quella della sentenza d’appello. Pertanto, al momento della condanna di secondo grado, il reato non era ancora prescritto. Questo errore di calcolo da parte della difesa ha reso il motivo di ricorso manifestamente infondato.
La Rinuncia agli Altri Motivi e la Loro Infondatezza
Per quanto riguarda gli altri due motivi di ricorso, ai quali la difesa aveva rinunciato, la Corte li ha dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Tuttavia, ha colto l’occasione per sottolineare che sarebbero stati comunque infondati nel merito. In particolare:
* Sulla valutazione della colpa: La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
* Sulle attenuanti generiche: La mancata concessione era stata giustificata in modo adeguato, evidenziando la gravità del fatto e l’assenza di un contributo collaborativo da parte dell’imputato. La Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente indicare gli elementi preponderanti che ostano alla concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale di estrema importanza: nel calcolare la prescrizione reato, è indispensabile tenere conto di tutti i periodi di sospensione. Un’omissione in tal senso può portare a conclusioni errate e a rigettare un motivo di ricorso che, a prima vista, potrebbe sembrare fondato.
Questa decisione serve da monito per i professionisti del diritto, sottolineando la necessità di un’analisi meticolosa di tutti gli atti processuali per determinare con esattezza il dies ad quem (il giorno finale) della prescrizione. Per l’imputato, significa che la durata del processo può essere legittimamente estesa da eventi che ne causano la sospensione, posticipando l’eventuale estinzione del reato.
Perché il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché il calcolo presentato dalla difesa non teneva conto dei periodi di sospensione del processo, pari a un totale di 182 giorni. Aggiungendo questo tempo al termine massimo di prescrizione, la data di estinzione del reato risultava successiva alla pronuncia della sentenza d’appello, rendendo la condanna valida.
Cosa accade se un ricorrente rinuncia a parte dei motivi di appello?
I motivi a cui si rinuncia vengono dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Tuttavia, come in questo caso, la Corte può comunque esaminarli brevemente per evidenziarne l’eventuale infondatezza nel merito, rafforzando la decisione complessiva.
Quali elementi possono giustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto sufficiente indicare la gravità del fatto e l’assenza di un comportamento collaborativo da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da 2:22 n scolai NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, fatto commesso in data 20/5/2008. Rilevato che la difesa lamenta: 1. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2, comma 3, cod. pen., 589, 157 e 161 cod. pen. rappresentando che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e)cod. proc. pen. e 43 cod. pen.; 3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen.
Vista la memoria in cui la difesa dichiara di rinunciare ai motivi 2° e 3°, insistendo nel coltivare il primo motivo di ricorso.
Considerato che la prima ragione di doglianza è destituita di fondamento: pur condividendosi il calcolo effettuato dal ricorrente in ordine al termine massimo di prescrizione del reato di cui si tratta (anni 12 e mesi 6), la difesa non ha tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso della celebrazione del giudizio, pari a giorni 182: ne consegue che la prescrizione del reato deve essere fissata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
Considerato che, in seguito alla rinuncia parziale al motivo secondo e terzo del ricorso, le ulteriori doglianze difensive risultano inammissibili per carenza di interesse.
Considerato, in ogni caso, che le stesse si appalesano nel merito manifestamente infondate.
Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Il motivo proposto si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro del sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l’assenza di apporto collaborativo da parte dell’imputato. La motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
NOME COGNOME
rranti