Prescrizione Reato e Riforma Orlando: La Cassazione Fa Chiarezza
La corretta interpretazione dei termini di prescrizione reato è un elemento fondamentale del diritto e della procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza di applicare correttamente le norme introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando, in particolare riguardo ai periodi di sospensione. Il caso analizzato riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, il cui ricorso è stato respinto proprio a causa di un errato calcolo dei termini.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Ragusa nel settembre 2019. Un automobilista veniva ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato, e condannato alla pena di otto mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania nel marzo 2023. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la violazione di legge derivante dalla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il Calcolo della Prescrizione Reato Secondo il Ricorrente
Il punto centrale del ricorso era la tesi difensiva secondo cui il termine massimo di prescrizione per il reato contestato sarebbe scaduto il 22 ottobre 2022. Poiché la sentenza della Corte di Appello era stata pronunciata in data successiva (29 marzo 2023), secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato anziché confermare la condanna.
Questo calcolo, tuttavia, non teneva conto delle importanti modifiche legislative intervenute con la Legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando, che ha inciso profondamente sui meccanismi di sospensione della prescrizione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Manifesto Errore
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza del ricorrente ‘manifestamente infondata’. Gli Ermellini hanno fornito una chiara e precisa spiegazione sul perché il calcolo della difesa fosse errato e su come le nuove normative influenzino la decorrenza dei termini.
Le Motivazioni
Il reato era stato commesso il 22 ottobre 2017. La Corte ha specificato che, per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della Riforma Orlando, il calcolo della prescrizione deve necessariamente includere i nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione stessa, legati alle fasi processuali successive alla sentenza di primo grado.
Applicando correttamente la disciplina prevista dalla Legge n. 103/2017, il termine di prescrizione non era affatto decorso il 22 ottobre 2022, come sostenuto dal ricorrente, ma sarebbe maturato solo il 22 aprile 2024. Di conseguenza, al momento della pronuncia della Corte di Appello, il reato era ancora pienamente perseguibile. L’eccezione sollevata era, quindi, palesemente priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’impugnazione basata su un’interpretazione palesemente errata delle norme procedurali, come quelle sulla prescrizione reato, non solo non trova accoglimento, ma viene sanzionata come un inutile aggravio del sistema giudiziario. La sentenza serve da monito sull’importanza di un’attenta analisi delle normative vigenti, specialmente quelle che, come la Riforma Orlando, hanno modificato istituti centrali del processo penale.
Come si calcola il termine di prescrizione di un reato dopo la Riforma Orlando (L. 103/2017)?
Il calcolo deve tenere conto dei nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legge stessa, i quali si applicano dopo la sentenza di primo grado e di appello, estendendo di fatto il tempo necessario perché il reato si estingua.
Un errore nel calcolo della prescrizione può rendere un ricorso inammissibile?
Sì. Se il motivo del ricorso si basa esclusivamente su un’eccezione di prescrizione calcolata in modo palesemente errato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per ‘manifesta infondatezza’, come avvenuto in questo caso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver presentato un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 marzo 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 23 settembre 2019 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ed errore in procedendo, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il relativo termine il 22 ottobre 2022, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.
Non risulta corretta, infatti, la doglianza eccepita da parte del ricorrente per cui il termine di prescrizione del reato ascrittogli sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
Tale delitto, infatti, è stato commesso in data 22 ottobre 2017, ma il relativo termine di prescrizione non è decorso il giorno 22 ottobre 2022 – come invece ritenuto da parte del ricorrente – ma lo sarà solo in data 22 aprile 2024, dovendo nella specie trovare applicazione la disciplina prevista dalla I. 23 giugno 2017, n. 103.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024