Prescrizione Reato: la Cassazione Annulla Condanna per Guida in Ebbrezza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10350/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la prescrizione reato. In questo caso specifico, l’intervento della Suprema Corte ha portato all’annullamento senza rinvio di una condanna per guida in stato di ebbrezza, poiché il tempo massimo per perseguire il reato era ormai decorso. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Un automobilista, condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, ha presentato ricorso per Cassazione. Il ricorso era fondato su tre distinti motivi:
1. L’inutilizzabilità dell’accertamento alcolemico per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
2. La mancata correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza di condanna.
3. L’intervenuta prescrizione del reato, maturata già prima della sentenza di secondo grado.
Il ricorrente chiedeva, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata emessa dalla Corte d’Appello di Genova.
La Questione della Prescrizione del Reato
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nel terzo motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto agli altri. La difesa aveva correttamente evidenziato che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione contestata era già spirato. Questo punto è fondamentale: per far valere la prescrizione in Cassazione, non è sufficiente che il termine sia decorso, ma è necessario che l’imputato sollevi uno specifico motivo di ricorso, come stabilito dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza “Ricci” (n. 12602/2016).
Il Calcolo dei Termini
La Corte, esaminando gli atti processuali (ex actis), ha verificato l’assenza di periodi di sospensione della prescrizione. Per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, il termine prescrizionale massimo è fissato in cinque anni. Gli Ermellini hanno calcolato che tale termine era decorso già in data 23 novembre 2020, quindi ben prima della sentenza della Corte d’Appello (datata 13 settembre 2022) e, a maggior ragione, prima della discussione in Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto il motivo relativo alla prescrizione reato fondato e decisivo. Una volta accertato il decorso del tempo e la corretta proposizione del motivo da parte del ricorrente, la conseguenza non poteva che essere l’annullamento della condanna. La Cassazione ha inoltre precisato un altro aspetto importante: una decisione di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, avrebbe potuto prevalere sulla causa di estinzione del reato solo in presenza di un’evidenza della prova di innocenza. Nel caso di specie, sulla base delle pronunce di merito, tale evidenza non sussisteva. Pertanto, la Corte ha dovuto applicare la causa estintiva della prescrizione.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con un dispositivo netto: “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”. Questa decisione ribadisce l’importanza del fattore tempo nel processo penale e il ruolo della prescrizione come istituto di garanzia che pone un limite temporale alla pretesa punitiva dello Stato. Per gli imputati, sottolinea l’importanza strategica di sollevare tempestivamente e con uno specifico motivo di ricorso l’eventuale maturazione della prescrizione, condizione indispensabile per ottenere una pronuncia favorevole in sede di legittimità.
Cosa succede se un reato si prescrive prima della sentenza di appello?
Se l’imputato solleva uno specifico motivo di ricorso in Cassazione, la Suprema Corte può annullare la sentenza di condanna e dichiarare il reato estinto per prescrizione, come avvenuto in questo caso.
È sufficiente che la prescrizione sia maturata perché la Cassazione annulli la sentenza?
No. Secondo quanto emerge dalla sentenza, è necessario che l’imputato abbia sollevato uno specifico motivo di ricorso sull’intervenuta prescrizione. Inoltre, non devono sussistere prove evidenti della sua innocenza, altrimenti prevarrebbe una decisione di assoluzione nel merito.
Qual è il termine di prescrizione per la guida in stato di ebbrezza?
La sentenza chiarisce che per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, il termine prescrizionale massimo, in assenza di periodi di sospensione, è di cinque anni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge con un primo motivo in relazione all’utilizzabilità dell’accertamento dello stato di ebbrezza in relazione al mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., con un secondo motivo alla mancata correlazione tra accusa e sentenza e con un terzo, all’intervenuta prescrizione del reato in contestazione già prima della sentenza di secondo grado.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Assorbente risulta il motivo afferente all’intervenuta prescrizione del reato già prima della sentenza oggi impugnata, che pertanto va annullata senza rinvio per l’estinzione del reato.
A tale pronuncia può e deve addivenirsi in quanto il ricorrente ha proposto uno specifico motivo afferente all’intervenuta prescrizione (Sez. U.. n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, al 23/11/2020 risulta infatti decorso per il delitto in imputazione il termine prescrizionale massimo di cinque anni per il reato contravvenzionale di cui all’art. 186 cod. strada.
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il C nsigliere este ore
Il P1sRjente